Durante i lavori della Assemblea Costituente, Padri e Madri Costituenti riuscirono ad equilibrare i più importanti principi etici e morali, riuscendo ad imprimere nella Costituzione i diritti sociali che il legislatore avrebbe avuto l’obbligo di attuare. Fondamentale risulta, ai fini questo equilibrio, l’ordine del giorno a firma di Giuseppe Dossetti che riconosceva “ l’anteriorità della persona umana rispetto allo Stato e questo al servizio di quella”. Ad opporsi ai principi di sviluppo, di apertura sociale e di rifiuto di tutte le forme di di dittatura, a partire da quella fascista dalla quale il paese si era appena liberato, restavano solo i membri del Partito Monarchico e del Partito dell’Uomo Qualunque. “I principi e diritti sociali contenuti nella prima parte della Costituzione sono applicabili se e solo viene attuato l’Articolo 53, che tratta espressamente dei doveri economici e sociali attraverso il concorso alle spese pubbliche..” Questo è ciò che è emerso dalla sintesi del Circolo Studio sulla Costituzione tenutosi qualche anno fa a Firenze con la partecipazione come consulenti, di personaggi come il Prof. Umberto Allegretti. Dalla esperienza di questo Circolo di Studio si è sviluppata la “Associazione Articolo 53- per attuare la Costituzione” che qui , come suoi membri, rappresentiamo. Il valore dell’Articolo 53 all’interno della Costituzione viene generalmente sottovalutato, considerandolo solo come un articolo destinato al ristretto uditorio degli “addetti ai lavori”. La sua funzione, come abbiamo avuto modo di verificare in sede di approfondimento, è invece fondamentale. Questa relazione documenta proprio come la attuazione della Costituzione passa attraverso la applicazione integrale, ovvero secondo le indicazioni che emergono dalle discussioni degli Atti della Costituente, dei due commi indicati nel testo costituzionale. Buona lettura quindi ai nostri lettori, e grazie ancora a: Anna Paschero, Roberto Torelli, Rocco Artifoni, Maurizio Sbrana e Claudio Mazzoccoli i quali hanno collaborato per la stesura della PROPOSTA DI RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO e le relative analisi. Siamo semplici cittadini, ma abbiamo certamente aiutato il Paese creando la nostra proposta. Nel farlo non a noi abbiamo pensato, nè alle poltrone che potevano derivare. Abbiamo pensato al Paese!. La lettura degli Atti della Costituente ha aperto a noi gli occhi e ridato la speranza per il nostro paese. Quindi siamo noi, innanzitutto, a ringraziare i Padri e le Madri Costituenti per averci regalato questo tesoro.
Pag. 2/6 |
Premettiamo che, se non consideriamo la Costituzione e l’Articolo 53, esistono milioni di possibili strade per la definizione delle caratteristiche del sistema fiscale ed ogni economista potrebbe dire la sua. Così è in altri paesi, dove le Costituzioni non stabiliscono i criteri ai quali il sistema tributario deve uniformarsi. In Inghilterra, per citare un esempio, in passato si è discusso molto se abolire la Income Tax (la tassa sui redditi), lasciando solo le Value Added Tax (VAT), le tasse ed accise sui consumi e le tasse sulle transazioni finanziarie. Questo non potrà mai accadere in Italia, dal momento che l’Articolo 53 sta proprio a sbarrare la strada alle tante proposte orientate a tassare esclusivamente i consumi. Noi diciamo “..per fortuna..” sapendo che altri penseranno “…accidenti a chi ha messo quell’articolo….” dato che esso impedisce qualunque stratagemma induttivo o redditometrico, relegandolo a “mero strumento statistico” (Come la Cassazione ha definito gli Studi di Settore con la sentenza 26635 del 18.12.2009) E’ palpabile in tanti personaggi che si presentano sui media l’insofferenza per questa parte della Costituzione. Il verbale della seduta della Assemblea Costituente del 23 maggio 1947 apre la discussione sulle questioni tributarie con la presentazione di un articolo aggiuntivo presentato tra gli altri da Ezio Vanoni, promotore/ideatore del precetto di capacità contributiva “[..]Tutti quanti partecipano alla vita economica, sociale o politica dello Stato sono tenuti al pagamento dei tributi in rapporto alla loro effettiva capacità contributiva, salvo le esenzioni e le prerogative previste dalle leggi[..]” Quel “tutti”sta “anche per gli stranieri”, (On.le Ruini Presidente della commissione dei 75 incaricati di redigere la Costituzione, in risposta a varie richieste di precisazione). Articolo 53. TUTTI SONO TENUTI A CONCORRERE ALLE SPESE PUBBLICHE IN RAGIONE DELLA LORO CAPACITÀ CONTRIBUTIVA. IL SISTEMA TRIBUTARIO È INFORMATO A CRITERI DI PROGRESSIVITÀ. |
Il sistema attuale, violando le indicazioni dei Costituenti, crea un “vulnus” con degli aspetti di palese e dubbia costituzionalità. La Costituzione risulta pertanto violata, vilipesa ed umiliata dall’attuale sistema fiscale che si basa evidentemente su accordi raggiunti nel 1973. Chi non conosce la legge delega 825 del 1971 farà bene a prenderne visione quanto prima, perchè ben presto tornerà a fare la sua parte nella storia.. E sarà il momento in cui potremo dire “Finalmente qualcuno che ci capisce di Costituzione!!” . Saranno ovviamente addolorati: coloro che fanno parte di quelli che comunque rifiutano in toto o in parte la Costituzione. Comunque sarà un brutto giorno per coloro che non considerano la Costituzione valida ed applicabile. Non è un caso che, leggendo da pagina 4202 degli Atti della Costituente (Seduta CXXX del 23/05/1947) si incontra l’intervento dell’ On. Corbino che, rispondendo al Relatore On. Salvatore Scoca, proponeva di eliminare completamente i tributi indiretti (IVA, ACCISE, etc..) dal momento che si capiva trattarsi di tributi comunque regressivi ed iniqui. Quel giorno, quindi, se fosse passata la osservazione dell’ On. Corbino, l’Art. 53 avrebbe potuto assumere una forma legata unicamente alla imposizione sul reddito personale, vietando le imposte indirette e ponendo le basi per la IMPOSTA UNICA. Ma osserviamo come si esprimeva l’On. Salvatore Scoca in quella medesima seduta. In tutta franchezza, se oggi dovessimo scrivere il testo di una Legge Delega per la Riforma Fiscale, queste sono le parole che useremmo…… L’On. le Scoca inizia con questa premessa: (On. Scoca. Relatore Ass. Costituente,23/05/1947) “[..] On.li colleghi, avevo notato che in questo nostro progetto di Costituzione si è trattato di molte cose, e di alcune anche molto analiticamente, mentre viceversa vi era soltanto un accenno alla materia finanziaria, ed ho pensato che una Costituzione, specialmente se discende a certe analisi, non potesse ignorare la sostanza del fenomeno generale, che tocca tutti in misura sempre più notevole. Già lo Statuto albertino nel suo articolo 25 che diceva” tutti contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei suoi averi ai carichi dello Stato”. Trattasi di una regola alle idee conformi dominanti nel periodo in cui lo Statuto albertino fu emanato. Essa non ha impedito che la nostra legislazione si evolvesse in qualche misura nel senso della
Pag. 3/6 |
progressività ma sostanzialmente il sistema tributario è rimasto ancorato al concetto della proporzionalità. Se poi pensiamo che rendono maggiormente i tributi indiretti e questi attuano una progressività a rovescio, in quanto stabiliti maggiormente sui consumi, gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come il carico tributario avvenga non già in senso progressivo e neppure in senso proporzionale ma in senso regressivo. Il che costituisce una grave ingiustizia sociale, che va eliminata, con una meditata e seria riforma tributaria .[..]” In totale dispregio di queste indicazioni, notiamo che il nostro sistema fiscale attua, da sempre, una vera e propria “patrimoniale regressiva”che letteralmente massacra le classi meno abbienti ed è quella stabilita dall’Iva (attualmente al 22%..) e dalle Accise sui carburanti. Su 100 euro di carburante, ben 75 se ne vanno per le spese pubbliche e pagate da tutti in modo uguale e, quindi, regressivo! Il che è perfettamente anticostituzionale. A-LA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA. (On. Scoca. Relatore Ass. Costituente,23/05/1947) “.[..] Non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere [..]” L’On. Scoca qui delinea un principio che è fondamentale per tutti coloro che fanno parte della Repubblica (Istituzioni e Cittadini, quindi ). I Costituenti conosco perfettamente cosa sono quei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. (ai sensi dell’Articolo 2) , ma soprattutto, nella espressione che abbiamo letto, viene indicato come applicare il principio di ANTECEDENZA DELLA PERSONA UMANA SULLO STATO, la grande conquista della nostra Costituzione antifascista e repubblicana. Gli articoli 1, 2 e 3 trovano quindi un mirabile equilibrio in questo articolo. IN TERMINI TRIBUTARI Viene sancito il diritto, costituzionalmente riconosciuto, alla deduzione dal reddito di tutte le spese inerenti la vita sia del cittadino che del nucleo legalmente o moralmente da lui dipendente. E, si badi bene, la relazione di Scoca è chiara: non si dà alcuna facoltà a nessuno di esprimere il reddito in forma forfettaria o induttiva (dunque tassazioni separate, cedolari, studi di settore) . |
Come vedremo poi, vanno recuperate a progressività anche le somme versate come tributi Indiretti (IVA , ACCISE, etc…) . Questo perchè il sistema, nel suo complesso, dovrà informarsi al criterio della PROGRESSIVITÀ’ Da questo principio vengono poi derivati due importanti obblighi per il legislatore ordinario, anche questi evidentemente disattesi dal sistema tributario attuale. Il primo: (On. Scoca. Relatore Ass. Costituente,23/05/1947) : “[..] da ciò discende la necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposizione; minimi che lo stato ha interesse a tenere sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti, che contribuisce al miglioramento morale e fisico delle stesse ed in definitiva anche all’aumento della loro capacità produttiva[..] ” Il secondo: “[..] da ciò discende pure che debbono essere tenuti in opportuna considerazione i carichi di famiglia del contribuente [..]” la conclusione è molto importante: “[..] sono, questi, aspetti caratteristici di quella capacità contributiva, che la formulazione concordata dell’articolo aggiuntivo pone a base della imposizione [..]” LE DISUGUAGLIANZE SOCIALI Viene sancito il diritto, costituzionalmente riconosciuto, alla determinazione di una soglia di capacita’ contributiva sotto la quale il cittadino non e’ tenuto a concorrere alle spese pubbliche. Pertanto, per i principi di uguaglianza sostanziale e di anteriorità della persona umana rispetto allo stato (ai sensi degli Articoli 2 e 3 della Costituzione) : • primo dovere del cittadino e’ soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e del nucleo familiare che da lui dipende. • quello che avanza del reddito globale comunque percepito è da considerarsi la capacita’ contributiva effettiva e, in base a questa (redditi meno spese), tutti sono tenuti ( compresi gli stranieri) a concorrere alle spese pubbliche. (On. Scoca. Relatore Ass. Costituente,23/05/1947) “[..] Se esaminiamo la nostra legislatura, quella dello statuto Albertino, accanto alle normali leggi d’imposta ci sono eccezioni, troppe differenze di trattamento tra classi di cittadini ed altre classi, tra varie categorie di contribuenti lesive dei principi di uguaglianza e di solidarietà sociali presenti in questa prima parte di Costituzione.
Pag. 4/6 |
Queste gravi mende della nostra legislazione vanno eliminate con una radicale riforma del nostro sistema tributario [..]” “Queste gravi mende della nostra legislazione..” sono tuttora presenti nella nostra legislazione tributaria che disattende anche il principio di uguaglianza sostanziale, ed in particolare di uguale trattamento dei cittadini di fronte alla Legge Tributaria. B- LA PROGRESSIVITÀ (On. Scoca. Relatore Ass. Costituente,23/05/1947) “[..] se poi consideriamo che più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti e questi attuano una progressione a rovescio, in quanto, essendo stabiliti prevalentemente sui consumi, gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come in effetti la distribuzione del carico tributario avvenga non già in senso progressivo e neppure proporzionale, ma in senso regressivo .Il che costituisce una grave ingiustizia sociale, che va eliminata, con una meditata e seria riforma tributaria[..]” Francamente, non possiamo non ritrovarci nella situazione in cui, a causa dello Statuto Albertino, si trovava il Paese mentre i Costituenti discutevano. Lo Statuto Albertino stabiliva, al suo articolo 25, che i “regnicoli” dovevano contribuire in modo proporzionale ai propri averi. Se ci pensate bene con un 22% di Iva e accise sui carburanti al 75%, non possiamo non sentirci dei REGNICOLI !! Non possiamo non prendere atto anche del fatto che non vi è mai stata la MEDITATA E SERIA RIFORMA TRIBUTARIA. che i Costituenti avevano chiesto….. La Legge delega per la riforma fiscale 825 del 71 rilanciava in pieno la visione originale dei Costituenti, ma non è mai stata applicata. Il resto è storia.! Fu sempre il Relatore On. Scoca che, rispondendo alle osservazioni dell’ On. Corbino, fornì la chiave di lettura che univa la efficacia alla equità. Quella che segue nella relazione dell’ On. Scoca è una delle più importanti lezioni in campo fiscale che il paese abbia mai ricevuto. Un livello, senza offesa per nessuno, ancora oggi non superato da nessun Politico, Economista o Costituzionalista. E’ nostra opinione, condivisa speriamo da tutti i connazionali che amano e difendono la Costituzione, che nessuno nel nostro paese voglia o possa paragonarsi alla levatura dei Costituenti. |
(On. Scoca. Relatore Ass. Costituente,23/05/1947) “[..] la regola della progressività deve essere effettivamente operante; e perciò nella primitiva formulazione dell’articolo aggiuntivo da me proposto avevo detto che il concorso di tutti alle spese pubbliche deve avvenire in modo che l’onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Ciò significa che la progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio dev’esser tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi [..]” IN TERMINI TRIBUTARI L’On. Scoca sta indicando che, all’atto della certificazione dei redditi (e quindi sia in sede di Denunzia che di compilazione di ISEE o altro…) ogni forma di imposizione indiretta versata ai fini del concorso alle spese pubbliche (IVA, accise e tutte le altre somme versate come imposte Indirette), venga scorporata, insieme alle spese, dai redditi comunque percepiti, ed il tutto venga sottoposto a ricalcolo ed eventuale conguaglio. Sino ad ora questo obbligo non è stato rispettato dal Legislatore. Questo produce delle distorisioni del sistema e soprattutto un diseguale trattamento dei soggetti sottoposti alla imposizione. Basti pensare che costringe tutti noi, dal 1973, a pagare l’IRPEF sull’Iva già pagata, il che si configura,tra l’altro, come VIOLAZIONE della stessa legge tributaria n° 600/73 che vieta la doppia imposizione. 1 E infine ecco un passo della lezione degna dal migliore specialista in campo fiscale che si sia visto in Italia. Ma PERCHÉ’ VA FATTO TUTTO QUESTO ? (On. Scoca. Relatore Ass. Costituente,23/05/1947) “[..] dicevo dianzi che oggi il nostro sistema tributario è imperniato principalmente sulle imposte dirette reali, ad aliquota proporzionale e che l’imposta complementare, che è l’unica imposta diretta di carattere progressivo, è comparativamente una ben minima cosa. ma si può e, a mio avviso, si deve invertire questa situazione.1 Da una nostra stima, la doppia imposizione comporta un gettito legalmente non dovuto per circa 15-20 miliardi l’anno (“..una finanziaria..”, potrmmo dire) . La si può definire una “Tassa sulla Onestà” in quanto colpisce solo coloro che, pur avendo versato regolarmente l’Iva, facendosi rilasciare regolare giustificativo valido ai fini fiscali, non possono dedurre la spesa.
Pag. 5/6 |
Possiamo mantenere le imposte dirette reali (e si debbono mantenere, almeno come base di accertamento dell’imposta personale che colpisce il reddito complessivo del cittadino) purché si attui una riduzione notevolissima delle loro aliquote e si determinino gli imponibili nella loro consistenza effettiva. Se cio’ faremo, potremo potenziare l’imposta progressiva sul reddito e farla diventare la spina dorsale del nostro sistema tributario. Con l’alleggerire la pressione delle imposte proporzionali, che colpiscono separatamente le varie specie di redditi, avremo margine per colpire unitariamente e progressivamente il reddito globale. per tal modo si potrà informare il nostro sistema fiscale al criterio della progressivita’ senza far sparire le imposte reali e senza attuare la imposta unica, che sarebbe,almeno per ora, esperimento pericoloso[..]”. Quanto leggiamo nelle parole del Costituente ci sembra basti a cancellare tutte le possibilità che possano sussistere ancora metodi di determinazione dei redditi effettivi che non partano dall’accertamento analitico/deduttivo/sistematico . La deducibilità di oneri e spese citate conduce pertanto, per tutte le tipologie di contribuenti, alla determinazione della capacità contributiva nell’effettiva consistenza. L’insegnamento importante, che i Costituenti hanno dato per ciascun articolo della Costituzione, consiste anche nelle ragioni morali che guidarono la composizione del testo. Le stesse ragioni devono guidare il legislatore ordinario nello stendere le leggi, in qualunque momento ed in qualunque campo. “[..] per consentire il miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti, che contribuisce al miglioramento morale e fisico delle stesse ed in definitiva anche all’aumento della loro capacità produttiva [..]” CONCLUSIONI Da questa chiara e dettagliata esposizione del relatore On.le Scoca risulta, senza ombra di dubbio, che non si prescrive per il legislatore ordinario nessun regime fiscale basato sul sistema induttivo/sintetico. Infatti il precetto di capacità contributiva mette in soffitta il sistema usato, nei precedenti regimi, dal vecchio statuto albertino. Nella relazione di riforma tributaria del 1951, il Costituente Vanoni dichiara “[..] è meglio preferire, per accertare il reddito effettivo, il sistema analitico/deduttivo/sistematico e superare il sistema induttivo/sintetico responsabile della colossale evasione fiscale [..]”. |
Tale sistema viene ripreso, come detto, dalla legge delega 825/71rimasta nei cassetti ministeriali per la netta opposizione delle varie Associazioni delle categorie sociali di provenienza monarco/fascista. La storia degli ultimi decenni ci dice che il sistema induttivo/sintetico per tutti i tipi di imprenditori e professionisti è rimasto invariato. Infatti è dal 1973 che queste categorie sociali “sostanzialmente concordano” la loro IRPEF da pagare, prima con il regime concordatario con l’ufficio delle imposte territoriale, poi con la minimum – tax, poi con i coefficienti, poi con i parametri ed infine con gli studi di settore ed il forfettino sotto i 30.000 euro. Quindi, la violazione della Costituzione nei suoi articoli fondamentali, 2 il 3 ed il 53, è di una evidenza colossale e sta condannando il paese al declino economico e sociale. Lo stato non riesce infatti a reperire attraverso la imposizione fiscale le risorse necessarie al sostegno delle spese pubbliche. Per quello che concerne l’annoso dilemma della “riduzione delle tasse”, o delle “facilitazioni fiscali” ci limitiamo a ribadire, e l’Articolo 53 è la chiave per un nuovo rapporto fra Cittadino e Stato. Pertanto la soluzione è e resta ricondurre il Sistema Tributario nel solco della Costituzione. Non sarà quindi nel seguire politiche pseudo-liberiste o nella corsa agli annunci di miracolose riduzioni delle tasse ad ogni costo che si risanerà il paese, ma attraverso la redistribuzione del carico fiscale sulla base della attuazione dell’Articolo 53 della Costituzione secondo i principi che i Padri e le Madri Costituenti ci hanno fornito tra il 1946 ed il 1947. Occorrerà certo spiegare ai cittadini che un sistema di tassazione più trasparente, equo ed efficiente può portare a una diminuzione del carico fiscale per chi paga tutto il dovuto e realizzare i diritti sociali previsti dalla nostra bellissima Costituzione Applicando l’Articolo 53 della Costituzione facendo oggetto dell’ imposizione la capacità contributiva che permette di identificare i redditi effettivi, si viene a creare un meccanismo automatico che supera la logica degli studi di settore e dei coefficienti presuntivi riguardanti le varie categorie di lavoratori indipendenti, in favore di una trasparenza di fondo che aiuta a risolvere il più grande problema dell’economia italiana, ovvero la quantità di sommerso, stimata, per quanto concerne l’IRE (ex IRPEF), in circa 450/500 miliardi di Euro con un mancato gettito erariale, tra IVA ed IRE, di almeno 160 miliardi di Euro e altri 50 di evasione contributiva, senza contare gli altri 60 dovuti alla corruzione) . Un sistema di entrate che destini risorse ai settori strategici dell’economia italiana non può che essere una soluzione accettabile per i cittadini italiani, alla luce di un patto tra generazioni che permetta la
Pag. 6/6 |
realizzazione dello STATO SOCIALE disegnato dai nostri PADRI COSTITUENTI. Questo oggi rappresenta un punto realmente nevralgico, dal momento che la voragine del debito pubblico minaccia di inghiottire le speranze delle generazioni future. Confrontiamoci con le parole dei Costituenti: (On. Scoca Relatore Ass. Costituente, 23/05/1947) “[..] Ma, lasciandosi guidare da un sano realismo, non si può negare che una Costituzione la quale, come la nostra, si informa a principi di democrazia e di solidarietà sociale, debba dare la preferenza al principio della progressività[..] ” Infine, osserva Scoca nella sua relazione “[..] Non è questo il momento più opportuno per attuarla, ma credo necessario che si inserisca nella nostra Costituzione, in luogo del principio enunciato dall’articolo 25 del vecchio Statuto, un principio informato a un criterio più democratico, più aderente alla coscienza della solidarietà sociale e più conforme alla evoluzione delle legislazioni più progredite[..]” L’Italia, in quel 1947, era uscita da appena due anni dal dramma della seconda guerra mondiale. Dovunque si voltasse lo sguardo si vedevano macerie. Miseria, fame. analfabetismo determinavano urgenze che i Costituenti ben comprendevano. Quello che i Padri Costituenti descrivevano era il sogno che i posteri avrebbero dovuto realizzare attraverso la passione, l’impegno, la laboriosità, l’onestà. Nel 1973 tutte queste speranze si sono infrante di fronte ad un patto sociale e politico che possiamo definire senza mezzi termini scellerato. Da quel patto, suggellato dalla legge 600/73 (che ha di fatto interrotto il processo di attuazione dell’Articolo 53 della Costituzione iniziato con la legge delega 825/71) è nato il Sistema Tributario deforme e fallimentare che oggi abbiamo e sono stati creati i presupposti per la diffusione sistemica della Evasione Fiscale e per la conseguente crescita del Debito Pubblico. Se dunque è vero che dalla mancata attuazione del dettato costituzionale origina un sistema come quello attuale, un sistema “al capolinea”,. è vero anche che nel solco della Costituzione, ed attraverso la piena attuazione della volontà dei Costituenti, si potrà nuovamente parlare di EQUITÀ SOCIALE, FISCALE E DI SOLIDARIETÀ. L’Italia potrà cominciare di nuovo a sperare.ROCCO ARTIFONI ANNA PASCHERO ROBERTO INNOCENTI TORELLI MAURIZIO SBRANA MAZZOCCOLI CLAUDIO |