Il pubblico ministero potrà acquisire chat criptate dalle autorità giudiziarie estere senza passare dall’autorizzazione preventiva del giudice. Lo hanno deciso le Sezione Unite della Cassazione in due difese motivazioni di sentenza, la numero 23755/2024 e 23756/2024: si tratta del caso dello scorso febbraio e riguarda la legittimità all’uso delle chat criptate con la piattaforma Sky-CC.
Nello specifico il giudice di legittimità ha stabilito che “le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle”.
Sempre nelle motivazioni si legge che “il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini” già “acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano”.
“La disciplina di cui all’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, relativa all’acquisizione dei dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l’ubicazione dei dispositivi utilizzati, si applica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle dirette ad altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in questo caso, il pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli“, hanno scritto i supremi giudici specificando che “l’utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera, in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesso sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata”.
17 giugno 2024