Materiale fornito da Angelo Ruggeri
(un percorso dell’ideologia giuridica)
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Nell’attuale fase di progressivo, incontenibile configurarsi del “diritto” come forma e articolazione del “potere” in quanto dominio di forze sociali e politiche con le normative ridotte ad enunciati dichiarativi, un avvaloramento della delegittimazione delle conquiste democratiche seguite alla caduta del fascismo è assecondato da un uso della scienza giuridica che si riveste particolarmente in Italia di un sistematico “parallelismo” nelle ricerche che – nonostante alcune innovazioni metodologiche provocate dalla sempre più visibile interdipendenza degli aspetti sociali-economico-politico-istituzionali, e quindi anche giuridici, della complessa realtà – riescono a diffondere coni d’ombra interpretativi in un campo del sapere che vede alimentare a dismisura i dubbi e le incertezze, al di là di quanto la consistenza effettiva delle problematiche comporta: il che pesa sulla intelleggibilità delle problematiche medesime, sul raffronto reale e non mistificato delle posizioni dottrinarie e, quel che più conta, sulla portata stessa dello snaturamento di un ruolo del diritto che viene sott’ordinato a tal punto ai poteri pubblici e privati, da perdere quella consistenza di “autonomia” che i giuristi presumono ancora di potergli assegnare in termini assoluti.
Per rendere adeguata coscienza delle cause del fenomeno in corso – con l’aggravante che il denunciato parallelismo si è recentemente arricchito di studi di storia costituzionale, a latere dei tradizionali studi di teoria generale del diritto, di diritto pubblico generale, di diritto pubblico italiano, comparato, comunitario oltre che di filosofia del diritto – occorre acquisire adeguata conoscenza della tendenza delle tematizzazioni presenti nei suddetti campi della ricerca giurisprudenziale a conformarsi alle cadenze soprattutto “congiunturali” (oltre che di “fase”) delle vicende politico-culturali dell’ultimo trentennio la cui incidenza la nostra cultura giuridica recepisce, sovrapponendo le analisi concernenti le “categorie” della teoria generale a quelle riferite agli “istituti” di diritto positivo nel loro configurarsi storico, nella processualità degli eventi.
Tale modo di procedere – attestato da una congerie di apparati bibliografici documentabili per blocchi tematici secondo il tratteggio di una duplice “transizione” del sistema istituzionale italiano, quello nazionale e quello inerente al processo di “europeizzazione” – ha avuto come esito per lo più preordinato e forse in qualche caso preterintenzionale l’omologazione del “caso italiano” a quello della “democrazia costituzionale” dell’occidente britannico e nordamericano, assumendosi con tale locuzione scarsamente usata nei decenni susseguenti l’entrata in vigore della costituzione repubblicana e democratica un criterio di qualificazione dei sistemi costituzionali che è incline a dequalificare la natura del modello costituzionale italiano (tuttora formalmente in vigore) accompagnando la modulazione del processo di rapporti socio-politici sviluppatisi a partire dalla fine degli anni ’70, comprese le accentuazioni rese sempre più evidenti dai tentativi di revisione costituzionale riguardanti non più solo i singoli aspetti e quindi solo singole norme costituzionali, ma gruppi anche “organici” di norme, formalmente descritte come appartenenti alla “seconda parte” della costituzione, con una insistenza pari alla pretestuosità e quindi alla prevalente insincerità degli intenti proclamati a sinistra, da cui la destra sociale e politica ha trovato alimento per le sue prima impotenti incursioni eversive.
Il ragionamento che in questa sede viene proposto, mira a evidenziare il tipo di operazione ideologica che è in corso assecondata dall’artificialità delle elaborazioni giuridiche nella loro costante ed accentuata separatezza, nella preoccupazione dell’effetto di trascinamento subìto anche dalle posizioni culturali più aliene dal pregiudicare a priori almeno il ruolo della teoria generale di diritto pubblico, se non proprio quello della stessa teoria generale del diritto.
Sembra infatti indispensabile chiarire quale responsabilità culturale, per certi versi soprattutto i giuristi, abbiano verso le altre forme della cultura e soprattutto verso la società civile e politica, stante la tendenza delle classi dirigenti a delegare al “ceto” dei giuristi il compito “sacrale” di garantire la “certezza” del diritto, sì che forte è l’incidenza della saggistica giurisprudenziale sulla legittimazione dei processi politico-istituzionali, indipendentemente dalla coerenza effettiva tra le vicende e le loro interpretazioni specialmente in quanto, al coperto dell’accennato “parallelismo”, l’uso delle categorie concettuali di teoria generale consente di vanificare la portata di analisi del cangiante diritto positivo tra loro contrastanti “nello specifico”, ma mutilate della loro potenziale prospettiva a causa del loro riassorbimento entro le uniformità delle linee teoriche omologanti in termini sia di presunta “continuità” le caratteristiche variamente assunte dall’ordinamento giuridico italiano, sia di presunta “identità” degli ordinamenti giuridici del mondo occidentale: sicché massima risulta la divaricazione tra i significati delle analisi sui processi in corso, e il loro travaso nelle teorizzazioni generali.
Tale tipo di rilievo merita di essere segnalato, benché per certi versi non ci si dovrebbe sorprendere della misura macroscopica presentata oggi dal suddetto fenomeno, ove si pensi che già nel periodo 1943-1979 la cultura giuridica ha stentato a rapportarsi in modo coerente alla svolta storica segnata dal passaggio dagli assetti ordinamentali pre-fascisti a quelli post-fascisti, poiché persino a tal riguardo ha cercato di eludere il travaglio della filosofia politica – nonché della storiografia – sulle implicazioni istituzionali della differenza tra “liberalismo” e “democrazia”, evitandosi così di sciogliere il nodo (fomite delle più gravi ambiguità) intorno alla c.d. “liberaldemocrazia”, alla cui ombra le forze sociali “conservatrici” odierne non solo puntano a consacrare una identità soprattutto a livello di teoria giuridica generale tra il concetto di costituzione del XIX secolo e il concetto di costituzione del XX secolo (e addirittura XXI secolo), ma pervengono al risultato di trascinare su tale terreno omologante anche forze sociali “progressiste”, i cui esponenti culturali tendono sul piano della teoria a sbiadire sino alla demolizione la portata di quelle manifestazioni dei rapporti conflittuali di classe sviluppatisi nei secoli XX (e XXI) in antitesi – appunto – a quelli tipici del XIX secolo, quando si era agli albori dello “stato costituzionale” di diritto, e la “democrazia” doveva ancora dar luogo all’esplodere di quella contraddittorietà che lo “stato liberale” ( e “costituzionale”) nella fase di avvio dello “stato moderno” teneva in incubazione.
Già prima di raggiungere il massimo di divaricazione (favorita dalle modalità con cui si è venuto svolgendo il processo di europeizzazione “sopranazionale”) tra “economico”, “sociale”, “politico” e quindi anche “normativo-istituzionale”, nella scienza giuridica è apparsa dominante la tendenza a contenere entro una unità organica ad un pensiero giuridico “uniforme” (e sostanzialmente “unilaterale”) l’analisi dei processi differenziali consacrati dalla “crisi dello stato moderno”, come si esprime il famoso contributo di teoria generale di Santi Romano, risalente addirittura al 1909, anticipatore nella cultura tradizionale del metodo “critico” proprio per altri versi della cultura marxista.
Se infatti si assume la manualistica più vicina alle esigenze di una conoscenza critica – e in tal senso soccorrono i contributi di politica culturale “emblematici” di Mortati (appartenente al gruppo “dossettiano” dei costituenti democristiani) e di Amato/Barbera (militanti socialista e comunista nel periodo post-costituente) – si ha modo di verificare come almeno a fini classificatori (cui suole indulgere, anche oltre la manualistica più tradizionale, la scienza giuridica in ogni sua articolazione specialistica) la caduta del regime fascista e l’instaurazione del nuovo ordinamento antifascista abbiano segnato il passaggio dal “costituzionalismo liberale” al “costituzionalismo democratico”, se è vero che (anche nella edizione “rielaborata ed aggiornata” del 1991 delle Istituzioni di diritto pubblico, vol. I) Mortati ha confermato che “nel linguaggio politico dell’800 si sono chiamati “costituzionali” gli stati le cui costituzioni scritte si informavano ad alcuni principi (separazione dei poteri, diritti dei cittadini, ecc.) considerati necessari a conferire il contenuto “tipico” della fonte-costituzione (op. cit., pag. 333); ed è nel contempo vero che nel porre sullo stesso piano valutativo le nozioni di “stato moderno”, di “stato di diritto” e di “stato liberale” – come anticipazione degli sviluppi verso quello che viene definito “stato contemporaneo” – Mortati ha sostenuto che il regime dello stato di diritto venuto a sostituire lo “stato legale” si è palesato come “strumento di conservazione” dei caratteri della fase “aristocratica” dello stato di diritto nella quale si è affermata la “dittatura della borghesia” quale proiezione della “oligarchia liberale” e come tale non configurabile come espressione di “democrazia classica” (op. cit., pagg. 143-147).
Si è così pervenuti a individuare i tratti fondamentali della nuova contrapposizione allo stato liberale, precisando che “l’ideologia accolta dalla nostra costituzione del 1948” è informata all’intento di realizzare una “democrazia sociale” (op. cit., pag. 151), riconoscendo di massima la necessità di trascendere in sede scientifica oltre che filosofica il costituzionalismo liberale, anche se poi in modo non persuasivo Mortati stesso ha ritenuto di dover considerare la formula “democrazia sociale” “non già come una delle possibili forme di democrazia”, bensì come la sua forma necessaria, “in quanto” l’aggettivo “sociale” assumerebbe la funzione di “rendere evidente” quella parte di contenuto che è “coessenziale a qualsiasi regime democratico”: salvo sostenere poi che lo stato contemporaneo si meriterebbe il nome di “solidarista” o di “sociale”, in quanto assuntore della “promozione di una più intima socialità tra i suoi componenti (op. cit., pagg. 146-147). Nel che è riscontrabile una singolare contrapposizione tra le nozioni di stato e di democrazia, come se non si potesse riscontrare corrispondenza tra l’assunzione da parte dello stato (tramite la sua forma di governo) del compito di “eliminare le stratificazioni di potere che generano uno spirito classista e conducono a conflitti radicali di interessi fra parte e parte della popolazione” (op.cit. pag. 146), e la democrazia concepita però apoditticamente come “democrazia sociale” astraendo dalla storia (e quindi dallo stesso caso italiano, peraltro così classificato in termini di diritto positivo), assumendosi che la “democrazia è dialogo” sul presupposto che sia stato eliminato “ogni radicale conflitto di interessi” e la “incomprensibilità dei linguaggi” parlati da ciascuna delle parti del popolo attivo (op. cit. pag. 147).
Anche Amato non si sottrae alla tendenza a contrapporre una concezione general-generica di stato liberale e di stato democratico, peraltro specificata nei termini di “stato liberal-democratico” da un lato e di “stato sociale” dall’altro lato (Manuale di diritto pubblico, 1999 vol. I, pagg. 41-52), per poi passare come Mortati a riconoscere che la costituzione italiana del 1948 – integrando e correggendo i principi del costituzionalismo euro-americano – appartiene alla categoria delle forme di stato “democratico-sociale” (pagg. 41, 50, 85), conferendo al richiamo operato da Mortati al nesso dell’istanza della eguaglianza “formale” con quella della eguaglianza “sostanziale” tramite una trasformazione del modo di intendere i fini e i limiti dell’intervento dei pubblici poteri (Mortati, op. cit., pag. 145) un più incisivo significato con l’identificazione del ruolo delle “classi popolari” in una società “più eterogenea e conflittuale di quella liberale” (Amato/Barbera, op. cit. pag. 85), e con il conseguente riconoscimento che ai Principi Fondamentali della Costituzione “fa riscontro l’esplicita formulazione di obiettivi di trasformazione dello assetto economico-sociale” (Amato, op. cit., pag. 90).
Il denunciato “parallelismo” appare così preciso e nitido:
nella “premessa”, in tesi generalissima, si sostiene che “due” sono gli aspetti delle organizzazioni giuridiche moderne, la “separazione dei poteri” particolarmente
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collegata all’emergere di organizzazioni giuridiche “dette democratiche” perché “almeno uno” dei poteri è affidato ad un organo ‘democratico’, “cioè elettivo e rinnovabile”; e la “garanzia costituzionale” delle libertà particolarmente collegata all’emergere delle organizzazioni giuridiche “liberali” munite del “doppio livello di legalità” sia a livello costituzionale che a livello ordinario, destinato peraltro a provocare “tensioni” tra l’organo della legislazione a l’organo della legittimità costituzionale (Tarello, in Amato/Barbera cit., pagg. 16-20);
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analizzando in generale i “tracciati” che in “forma di stato” e in “forma di governo” fanno individuare la conformazione e il funzionamento degli assetti istituzionali nel processo storico, si accenna al passaggio dallo stato liberale allo stato sociale, evidenziando il ruolo che il paradigma dei “principi democratici” svolge con il modello dello stato “liberal-democratico” che ha acquistato una “portata universale” per una democrazia “più compiuta” all’interno della contrapposizione tra “democrazia liberale” e “democrazia socialista” (Amato, op cit., pagg. 49-50);
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ragionando infine in termini di diritto positivo con riguardo specifico ai Principi Fondamentali della costituzione italiana, si sottolinea che siamo in presenza di una costituzione “democratico-sociale” in quanto recante non le sole “regole del gioco” ma anche e principalmente – stante il valore “primario” del lavoro – il “programma costituzionale” come “tavola di valori” orientativa della trasformazione dell’assetto economico-sociale del paese (Onida, in Amato/Barbera cit., pagg. 85-114).
Con tale impianto espresso dalla dottrina dominante – e qui ripreso con la emblematicità di autori così significativi per l’appartenenza all’ala “storica” dei giuristi democratici “centristi” – si è articolata una produzione scientifica che nel sessantennio che va dal 1944 ad oggi ha percorso le parabole del processo storico-sociale del “bipolarismo ideologico” internazionale e nazionale, mirando perciò a “omologare” ispirazioni teoriche ed esperienze politico-sociali così diverse, come quelle degli Usa e della Gran Bretagna con quelle dell’Europa antifascista, con l’artificioso ricorso sul terreno normativo/istituzionale ad espedienti volti a piegare la vitalità di ordinamenti come quello italiano influenzati dallo spartiacque del rapporto ideologico fascismo/antifascismo: e ciò in funzione della necessità sopravvenuta di porre i sistemi politico-istituzionali democratico-sociali in condizione di operare contraddittoriamente con criteri di “governabilità” tali da contrastare l’eredità nazi-fascista per l’incombenza del comunismo ( e dei suoi alleati socialisti), benché accreditato dalle conseguenze dell’alleanza sia militare che ideologica che ha intessuto la “guerra totale” delle “democrazie” (allora strettamente “alleate”) contro i regimi “totalitari”.
E’ proprio a partire dallo snodo degli anni 1944-47 – così intrisi di contraddizioni tali da attraversare ogni cultura, a differenza della scienza giuridica protesa per la sua natura indefettibilmente “dogmatica” a confermare la “continuità” della “purezza” del “normativismo” – che dal vivo delle tensioni (dalle quali sono state segnate specialmente nell’occidente europeo le vicende nazionali ed internazionali del periodo tra le due guerre mondiali) emerge con inconsueta nettezza il contrasto tra la cultura della classe conservatrice e la cultura della classe rivoluzionaria (come le ha chiamate Gramsci, Q 2 § 91). E che all’interno di tale dialettica ha preso corpo il contrasto della scienza giuridica tradizionale con gli aspetti giuridici della cultura alternativa espressa dai portatori di un “movimento storico collettivo”, che “modernamente si esprime in termini di partito o di coalizione di partiti affini (Gramsci, Q 8 § 196), con la rottura operata dai partiti organizzati nella Resistenza (la unità dei C.l.n.), e rappresentativi della società politica nella Assemblea Costituente, con la elaborazione e l’emanazione del testo della “costituzione formale” che è stata (già nel corso della sua formalizzazione, con larghissima convergenza tra i partiti antifascisti di varia
ispirazione ideologica) espressione di un “pluralismo” portato alla massima “tensione” (tutt’altro che “mite”, o “moderato”, come sostenuto in una recente teorizzazione sul “diritto mite”, nell’omonimo studio di Zagrebelsky, 1992, pagg. 17, 170), esaltando in antitesi alla “persona” sovrana dello stato fatta valere sia in nome dello stato “autoritario” che dello stato “totalitario” (non a caso canonizzato dallo Schmitt) la fondata teoria non più astratta dalla sovranità popolare: tanto da doversi riconoscere che “nei momenti costituenti, le volontà politiche dei soggetti politici si coordinano in vista di uno scopo comune”, per cui i “principi delle costituzioni pluralistiche per poter confluire in un patto comune nel quale ciascuna parte possa riconoscersi (…) assomigliano nella loro formulazione universalistica e astrattizzante, ai principi di diritto naturale (Zagrebelsky op. cit., pag. 156).
Ciò comporta che si chiarisca il significato del fatto che la costituzione del 1948 ha “accolto una ideologia” (Mortati, op.cit., pag. 151), e che nel c.d. “carattere ‘compromissorio’” di essa vada individuata “una forza, non una debolezza” (Onida, in Amato/Barbera, cit., pagg. 90-91), ciò che conferma che non dalla “cultura giuridica” in sé e per sé considerata, ma dalla “cultura politica” delle forze Costituenti è desumibile l’implicazione (anche per le interpretazioni giuridiche) della portata del “patto unitario” consacrato nella “costituzione formale” approvata a larghissima maggioranza tra le forze di ispirazione cattolica, marxista e liberale (ed è perciò che Togliatti ripudiò la qualifica di “compromesso” data alla confluenza nella visione unitaria dell’impostazione della costituzione, in Discorsi alla costituente, 1973, pag. 9).
Si tratta di una notazione decisiva, alle cui implicazioni si sottraggono i giuristi assecondati da una visione dei rapporti tra filosofia e scienza (nonché dalla conseguente esasperata ricerca di “autonomia” tra le scienze) che tende ad “assolutizzare” lo specifico carattere della formalizzazione dei valori sostanziali in un “diritto” visto indipendentemente dal ruolo delle costituzioni del XX secolo, sì che non si vuol far tesoro dell’incontrovertibile dato evidenziato dagli studiosi più attenti sulla portata della “fase costituente” (1944-47), e cioè che la traduzione della cultura della Resistenza nel patto costituente è stato frutto dell’apporto degli esponenti più qualificati dei gruppi dirigenti dei tre partiti di massa (DC, Pci, Psiup), e per essi da Dossetti, Togliatti, Basso, senza che nel primo avesse particolare incidenza la circostanza del tutto marginale che fosse anche titolare di una cattedra di diritto ecclesiastico, oltre che e ben più significativamente esponente del Cln e a tale titolo dirigente nazionale della Dc e simbolicamente leader di quello che la storiografia ha segnato come “gruppo dossettiano”, caratterizzato da una concezione sociale su basi essenzialmente filosofiche (La Pira osservò addirittura che “il problema costituzionale contemporaneo è anzitutto un problema metafisico”) che – proiettate sulla articolazione giuridica della funzione socio-politica della costituzione – indussero la corrente dossettiana della Dc (in tal senso, vedasi Pombeni, in Cultura politica e partiti nell’età della costituente, vol. I, 1979, pag. 425; Melloni in La ricerca costituente (1945-1952), L’utopia come utopia, pag. 13; Miccoli, in Giuseppe Dossetti – Prime prospettive e ipotesi di ricerca a cura di Alberigo, 1998, pag.9) a perseguire il superamento della “tendenza formalista” della formazione giuridica per una visione “finalistica” del diritto, sulla scia delle concezioni organiche o sociologiche di ispirazione soprattutto francese che legittimavano il pluralismo e di lì una funzione della costituzione come “sintesi” di principi imperniati sulla riconosciuta necessità di introdurre “un controllo sociale della vita economica” in quanto l’esperienza storica insegna che “lasciare libero gioco alle forze naturali ed economiche porta ad una sopraffazione”, in concorso “con l’altra visione integrale (quella comunista) a forgiare una società nuova”.
Tale tipo di convergenza strategica fondatrice della “democrazia politica, economica e sociale” fissata negli artt. 2 e 3 della Costituzione, collegando l’obiettivo della “solidarietà”
alla strumentazione di un coerente “potere” di tutti i lavoratori per il perseguimento della eguaglianza sostanziale dei cittadini mediante la creazione “effettiva” dei diritti sociali da aggiungere ai diritti civili e politici riconsacrati ed estesi rispetto a quelli enunciati dal costituzionalismo liberale, ha segnato di sé in tutte le sue altalenanti fasi i caratteri differenziali della Costituzione italiana, che pertanto non può assimilarsi né a quella “weimariana” – sin troppo enfatizzata, ove si vada al di là del segnalarne la valenza “emblematica” nel tragitto degli anni 20-30 – né a quella francese (dopo l’esito negativo del referendum sul testo primitivo approvato dai partiti comunista e socialista), né a quella della Germania federale, assimilabili se mai entro l’invalsa formula dello “stato sociale” (welfare state) che in realtà serve essenzialmente a distinguere gli ordinamenti nei quali si afferma solo un “minimo” di tutela dei soggetti deboli della società capitalistica, in giustapposizione alle politiche c.d. “neo-liberiste” variamente articolate o ricorrenti nell’occidente euro-americano.
Ma per intendere compiutamente l’apprezzabilità di tale strategia – il cui connotato per l’incidenza sulla teoria del diritto fa risalire al dibattito (in seno alla Costituente, e poi nell’avvio dell’attuazione della costituzione) sui connotati delle norme costituzionali di tipo nuovo, cioè sulle c.d. “norme programmatiche” come strumento della lotta per la trasformazione della società – occorre sottolineare non l’autonomia, ma la contestualità rispetto alla Prima, di quella parte della costituzione, la Seconda, sull’ordinamento della repubblica, che evoca in termini però rovesciati l’aspetto del costituzionalismo liberale che è incentrato sulla preminenza della forma di governo su quello che è stato il primo “elenco” dei diritti di libertà (i c.d. diritti pubblici subiettivi) di cui si parla a proposito del rapporto tra l’organizzazione del potere e i relativi limiti, necessari per la configurabilità dei “diritti” nel passaggio dallo stato assoluto alla monarchia limitata, indi al governo parlamentare dello stato liberale come “stato di diritto”.
Non va cioè sottovalutato il nuovo stretto nesso che è stato fissato nella relazione tra “forma di stato e forma di governo”, e quindi il rovesciamento che la costituzione del 1948 ha operato esplicitando nel suo originale modello il carattere “dipendente” dell’organizzazione dello stato dal contenuto del “programma” costituzionale, da intendersi nella sua unità articolata e indissolubile tra tutti i Principi consacrati nel raccordo tra quelli dichiarati “Fondamentali” come nucleo di una “supercostituzione”, e quelli distribuiti con le relative specificazioni nella Prima Parte, che è intitolata ai “diritti e doveri dei cittadini”, palesandosi però questi come inerenti ad una serie di “rapporti” propri della dialettica sociale e politica intrinseca ai conflitti “di classe”, e cioè testualmente ai rapporti civili, etico-sociali, economici e politici.
Tale rovesciamento – valutato in termini politico-culturali, compreso il conseguente risvolto giuridico – rappresenta il cuore delle alternative sia “strategiche” (sul terreno della dialettica politico-sociale) che “teoriche” (sul terreno del rapporto tra filosofia politica e concezione del diritto, e quindi anche del costituzionalismo), come è attestato sia dal contrasto di posizioni che è stato alla base della scelta del modello di forma di governo entrato in vigore nel 1948, sia dal contrasto (teorico e politico insieme) che ha contrassegnato nell’arco temporale della vita della Repubblica ( al cui interno ha poi operato anche la distinzione più o meno enfatica tra “prima” e “seconda” repubblica con relativa tematica sulla c.d. “transizione”) l’applicazione della forma di governo “parlamentare” introdotta dalla costituzione del 1948 in termini inconfondibili con quelle storicamente note: contrasto che, prima ancora che riguardare l’analisi del rapporto tra i “segmenti” dell’articolazione tra i ruoli di capo dello stato, parlamento e governo, ha avuto come epicentro la valutazione dei caratteri nuovi della “democrazia organizzata” tramite il ruolo dei partiti di massa e dei sindacati di classe, tanto che la cultura tradizionale ha parlato della novità coniando la formula di “stato dei partiti”,
configurandosi in termini alternativi la cultura dei costituenti intorno alla natura della sovranità dello “stato” riqualificata dalla sovranità del “popolo”.
E’ in tale contesto che ha trovato un suo specifico spazio, dilatatosi o ristrettosi a seconda delle fasi delle vicende della storia sociale e politica della “repubblica democratica fondata sul lavoro”, la tendenza del “costituzionalismo liberale” a riprendersi il terreno perduto per l’avvento del “costituzionalismo democratico”, puntando in nome della continuità dell’”ideologia giuridica” – riuscita precedentemente nell’intento di assorbire in sede di teoria generale del diritto e dello stato le stesse antinomie tra stato liberale e regime fascista, mettendo quest’ultimo tra “parentesi” nella “continuità” del ruolo dello “statuto albertino” (1848-1943) – a separare sistematicamente Prima e Seconda parte della nuova costituzione, tramutando la pressione per il funzionamento delle istituzioni in priorità tematica, e di lì passando ad un “rovesciamento del rovesciamento” tra la problematica dei “fini” (e dei “valori”) e la problematica degli “strumenti”, sì da snaturare il rapporto tra la strategia progettuale e il ruolo delle istituzioni nella repubblica democratico-sociale.
Il gioco del “parallelismo” tra le metodologie giuridiche che si è variamente affermato nel tempo, può essere decifrato a partire dall’individuazione dei criteri prevalsi nella scelta della forma di governo parlamentare poi entrata in vigore, essendosi palesata in sede costituente la possibilità di un contrasto tra la strategia per uno stato di democrazia sociale (la “forma di stato”), e la strategia per l’ordinamento della Repubblica (in cui la “forma di governo” palesava la sua novità nel quadro della natura complessiva della Repubblica “delle autonomie”), come manifestazione della propensione del costituzionalismo liberale fatto valere con il contributo dei (pur pochi e qualificati) “giuristi” presenti nelle fila dei partiti costituenti a riproporsi come espressione di una cultura metastorica, e riabilitante gli ascendenti teorico-politici riassumibili (in forma estremamente sintetica nei termini sopra menzionati) con il richiamo alla separazione dei poteri e alla garanzia costituzionale delle libertà come aspetti “di una grande famiglia di organizzazioni giuridiche moderne” (Tarello, in Amato/Barbera cit., pagg. 16-20).
Ed infatti isolando come “specificazione” tematica quella della natura del governo parlamentare nella sedimentazione di una cultura costituzionalistica volta a circoscrivere agli aspetti variabili di tale formula l’essenza degli stati capitalistici, è emerso anche alla costituente il tentativo politico-istituzionale di contrapporre l’esigenza della “stabilità” di governo all’esigenza di favorire le dinamiche necessarie a perseguire gli obiettivi programmatori della trasformazione della società.
Tale tentativo, tanto contrastato, è stato operato da quei giuristi indotti ad ignorare che il tipo di democrazia promossa dalla sovranità popolare nel nuovo “stato-comunità” si configurava come matrice di una visione inedita non solo dei rapporti tra società civile e società politica, ma anche dei rapporti istituzionali di uno stato che non poteva più essere visto nei termini della tradizionale modellistica sulla “separazione dei poteri”, e dei tentativi già rivelatisi illusori della c.d. “razionalizzazione” delle forme di governo, in quanto il generale processo di “socializzazione” del potere (canonizzato nell’art.3 secondo comma dei Principi Fondamentali) coinvolgeva concretamente anche la disciplina delle forme istituzionali necessarie alle riforme economico-sociali: tentativi che rimangono documentati sia dalla ipotesi “presidenzialista” (Calamandrei) non a caso contraria anzitutto all’introduzione delle norme “programmatiche”, sia da quella “intermedia” tra la forma “parlamentare” e quella “direttoriale” volta ad assicurare “stabilità” e “continuità” alla nomina del governo (Mortati) onde evitare le degenerazioni del “parlamentarismo” (Perassi).
E la soluzione adottata nel testo costituzionale non ha accolto formalmente strumenti volti a spostare l’asse dei rapporti fra parlamento e governo verso quest’ultimo, proprio perché si
avvertiva l’esigenza di superare l’autoritarismo intrinseco alla forma di governo dello stato liberale, nella quale il c.d. “dualismo” derivante dalla triangolazione dell’esecutivo (di cui oltretutto il re era “capo”) con il parlamento e il monarca costituzionale connotava istituzionalmente la ripartizione di potere politico tra le sole classi alte, con un parlamento subalterno all’esecutivo nell’apparenza di una autonomia caratterizzantesi nel fatto che la “camera rappresentativa” era divenuto il centro di incubazione e formazione della classe dirigente per una selezione favorevole all’alternanza di uno dei vari “gruppi di potere” con cui si esprimeva la frantumazione del “blocco industriale-agrario”, gruppi disposti ad ogni compromissione trasformistica pur di continuare ad escludere le forze sociali considerate estranee all’”omogeneità” della società civile.
Scoprendo su tale premessa il velo che copre le analisi sulle forme di governo contemporaneo, rappresentato dall’oscuramento del nesso tra “pluralismo sociale” e “pluralismo politico” proprio dello stato democratico-sociale realizzabile correttamente con il metodo elettorale “proporzionale puro” (e comunque senza “abbattimento alla base”) in antitesi al metodo “maggioritario” (“semplice” o “a due turni”), si viene ad apprezzare il reale contenuto dei caratteri differenziali delle forme di governo, denominate “parlamentari” e interpretate in modo acritico e con riferimento a dati dogmatici che non tengono conto dei nuovi aspetti di quello che pure si è chiamato “stato dei partiti”, eludendo cioè il senso delle novità – rispetto alla fase del costituzionalismo liberale – che chiamano in causa il passaggio dalla sovranità dello stato-“apparato”, alla sovranità “popolare” dello stato-comunità, nel quale le alternative tra la società “omogenea” (tipica della Gran Bretagna e degli Usa) e la società “eterogenea” (qualificata approssimativamente con l’antitesi stato “monoclasse”/stato “pluriclasse”) vengono assunte e interpretate in modo opposto, a seconda di quale criterio c.d. tecnico della rappresentatività venga adottato, come prova il fatto che nella dottrina giuridica e nelle stesse forze conservatrici si ammette anche oggi la genuinità del metodo proporzionale almeno nella elezione delle assemblee costituenti in quanto non rapportabile alle esigenze delle c.d. “governabilità”.
Ed a riprova ulteriore dei pregiudizi che la cultura giuridica – rispetto alla cultura politica che, come accennato, alla costituente è risultata prevalente – ha avuto e mantiene proprio in tema di “governo parlamentare”, stanno le ripetute denunce (indicate come espressione di una “opinione dominante” , Dogliani, in Le idee costituzionali della Resistenza, 1997, pag. 383) circa la c.d. “debolezza” della Seconda parte della costituzione, laddove è singolare l’insensibilità (talora persino della dottrina “storiografica”, Ragionieri, in La storia d’Italia, vol IV, Tomo III, pagg. 2415-2433) alla differenza tra il giudizio di giuristi chiusi nel loro continuismo specialistico acritico, e quello di un dirigente politico come Togliatti che nel 1948, accennando ai tentativi delle forze conservatrici di porre ostacoli alle trasformazioni di carattere economico e sociale propugnate nella costituzione, aveva appuntato l’attenzione al ruolo delle assemblee elettive viste conseguentemente come l’epicentro del sistema di governo nel raccordo tra i partiti e il popolo (vedasi Conti/Pieretti/Perra, in Cultura politica e partiti nell’età della costituente, vol. II, 1979, pag. 421).
Ciò implica la necessità di una precisazione, che è coessenziale a motivare il fondamento di una concezione della forma di governo che è innovatrice nel senso della “centralità” del parlamento in quanto intrinseco alla cultura politica (e, implicitamente, giuridica) prospettata dai comunisti senza dover scomodare una cultura giuridica impreparata alla novità, dato che il c.d. “governo assembleare” dell’esperienza ottocentesca francese caratterizzava il frazionismo del parlamentarismo borghese dello stato censitario senza partiti, e che viceversa l’ascendente teorico dei marxisti in tema di forma di governo è la famosa “comune di Parigi”: e tale precisazione concerne la funzione nuova attribuita alla “legge” quale forma piuttosto
“esclusiva” (che “riservata”) e quindi solo “assoluta”, (e non anche “relativa”) -contrariamente a quel che mistificatoriamente si è poi sostenuto – di regolazione dei rapporti sociali, economici e politici previsti nella Prima Parte della Costituzione, in quanto strumento volto a convertire i contenuti del potere sociale in contenuti della volontà formale necessaria a sanzionare il variabile prevalere degli interessi sociali antagonisti.
E’ venuto infatti a cadere in sede costituente il primato del potere esecutivo e tanto più di un qualsiasi organo “monocratico” (capo dello stato, premierato), sì che l’indirizzo politico – elaborato a partire dalla dialettica promossa nella società dai soggetti organizzati (partiti, nonché nel loro ambito sindacati) – trova in parlamento il crogiolo della sua determinazione conclusiva, con il “concorso” e non più con la “supremazia” del governo.
E ciò perché, in regime di sovranità popolare, la politica diventa funzione sociale collettiva prima che istituzionale, e l’indirizzo politico non può più essere identificato con la funzione del governo come era avvenuto già nello stato liberale e si è estremizzato nel regime fascista (e avviene tuttora nello stato c.d. “liberaldemocratico”), in quanto cioè la funzione di governo per l’intervento delle forme della “democrazia organizzata” è stata attratta verso un’orbita diversa dal vertice dello stato-persona, ciò che spiega il ruolo decisivo di “centralità” e di “cerniera” attribuito al parlamento che, viceversa, nello stato liberale e di diritto non aveva ancora potuto conseguire il ruolo egemone proprio perché le forze sociali e politiche non avevano ricevuto la piena legittimazione democratica conseguita poi con la Resistenza e con la nuova costituzione.
2.-
Si entra così a contatto con le motivazioni e le modalità con cui ha preso corpo nel vivo delle vicende successive all’entrata in vigore del modello di costituzione formale del 1948 – e il loro snodarsi contraddittorio nelle fasi del centrismo, del centrosinistra, dello scontro del 1968, della solidarietà nazionale, del pentapartito, della transizione “maggioritaria” tuttora in corso – la varietà dei tentativi di contrastare l’attuazione del programma costituzionale qualificante la forma di stato di democrazia sociale, facendo volta a volta ricorso a quegli aspetti della cultura giuridica che – mediante l’accennato “parallelismo tra categorie concettuali di teoria generale e del costituzionalismo genericamente (e riduttivamente) inteso, si palesavano acconci alle operazioni ideologiche di blocco delle dinamiche ispirate dal nuovo modello costituzionale, adottando argomenti manipolativi protesi ad ottenere, in una fase di irriducibile “pluralismo sociale”, effetti di delegittimazione ( analoghi a quelli che il fascismo aveva imposto in senso ideologicamente anticomunista, anche a costo di conculcare le stesse libertà dei liberali) compatibilmente con forme di pluralismo politico artificiosamente inglobate in “blocchi di alleanze” tali da riabilitare in un contesto con esse alternative le teorie del governo parlamentare fondate astrattamente sul principio maggioritario, quindi contrastante con l’uso coerente del metodo proporzionale vigente sino agli anni ’90: e ciò proprio per legittimare di fatto il pregiudiziale dislocarsi delle forze politiche in parlamento in funzione di un uso del potere legislativo in senso contrario alla strategia delle riforme economico-sociali posta al centro del “programma costituzionale”, con gli effetti di trascinamento dello stesso ordine civile e politico quale contesto in cui si articolano i rapporti economico-sociali e quindi anche i diritti sociali.
Alla base di tale tipo di rivalsa di una cultura giuridica ricompattatasi già dopo il primo affacciarsi delle interpretazioni variamente intese a valutare il passaggio dall’ordinamento “statutario” a quello “democratico” – saltando però ogni ripercorso critico sul nesso tra stato liberale e regime fascista, ciò che ha pesato negativamente sui riflessi costituzionalistici della lettura dell’antitesi fascismo/antifascismo – si è posto il risvolto italiano dell’evento di
carattere internazionale e destinato a durare sino alla fine degli anni ’80 la cui matrice è di carattere ideologico, nei termini della seconda repentina rottura operata contro l’ “alleanza democratica” vissuta nel conflitto ideologico-militare con il nazi-fascismo (alleanza nella quale era parsa superabile la storica antinomia tra le “democrazie liberali” e la “democrazia socialista”, contro l’”asse” Italo-germanico-nipponico), nel segno della difesa della civiltà occidentale dai pericoli di una “invasione” della “ Unione sovietica” sulla scia della capacità di penetrazione dell’ideologia socialista, tramite l’egemonia esercitata dai partiti comunisti sui partiti “unitari” in nome della strategia di trasformazione degli ordinamenti caratterizzati dal “libero mercato”.
Il “caso italiano” ha così preso corpo mentre era ancora in corso (nella sua parte terminale) l’elaborazione della nuova costituzione, in una coesione ideologica nata nei Cln e sopravvissuta nella forma dei governi di collaborazione antifascista, sì che sino al maggio del 1947 pur tra crescenti difficoltà nei rapporti “governativi” in vista della “ricostruzione nazionale” si era trovata compatibilità tra l’intesa costituente dei partiti di massa e la loro collaborazione nella politica internazionale e interna.
Tra le conseguenze di profondo significato provocate da tale nuova rottura – su ogni versante dei rapporti tra occidente ed oriente – quella che più ha rilievo per le questioni di natura politico-istituzionali è rappresentata dall’obiettivo dell’accennato ricompattamento perorato in una versione volta a pre-condizionare la legittimità formale e sostanziale degli accordi di governo (tra partiti dotati della diversa rappresentatività misurata dal metodo proporzionale) subordinatamente all’intesa esclusiva tra le forze politiche omologate dalla pregiudiziale “anticomunista” (e sino al 1962 anche antisocialista), escogitandosi cioè una versione del c.d. “principio maggioritario” proprio del “costituzionalismo liberale” verticistico e autoritario, in artificiosa antitesi con il pluralismo del “costituzionalismo democratico” aperto e: a tal fine facendo ricorso ad un adeguamento (forzato e incompatibile con la democrazia pluralista) della teoria della “funzione di indirizzo politico” come “quarta” funzione, che aveva trovato sbocco anche giuridico nella suggestiva concezione della “costituzione materiale” elaborata da Mortati alla fine degli anni ’30, e considerata “per tempo non breve un luogo classico della riflessione costituzionalistica in Italia” da chi – in occasione della ripubblicazione dell’omonima opera (Zagrebelsky, 1998, pag. IX) – ha alfine dovuto riconoscere che così facendo, dopo la nascita del nuovo ordinamento “andava certamente contro corrente”, come a “sfida” di un atteggiamento predominante tra i giuristi, più che fra gli scienziati della politica, almeno a fini “descrittivi” del funzionamento “reale” del sistema politico.
Al di là di ogni approfondimento delle cause che hanno accompagnato l’uso più o meno convenzionale del pensiero di Mortati (per sua stessa iniziativa, oltre che dei giuristi e dei politologi, e soprattutto dei giornalisti), certo è che il ricorso alla espressione di costituzione “materiale” da accoppiare meccanicamente a quella di costituzione “formale” rappresenta una manifestazione – peraltro su un terreno che la teoria generale del diritto esclude dal suo statuto concettuale – di quella tendenza (mai pienamente affermatasi nella scienza giuridica) al “realismo” che in modo significativo in Italia si è espresso con più ampio respiro tramite l’”istituzionalismo” di Santi Romano, sicché la nozione di costituzione materiale come nozione mista di teoria generale di diritto pubblico e di diritto costituzionale riflette il realismo nei limiti di quella separatezza (parallela) che si è rivelata quando Mortati ha sottolineato il nesso che a suo dire andrebbe colto tra la costituzione e la “fonte immediatamente subordinata” ad essa, ma a sua volta da valutare come “fonte normativa” rispetto alla “legge” oltre che agli organi in cui secondo il costituzionalismo liberale va considerata la separazione tra i tre poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario): pervenendo ad
attribuire a tale nuova “fonte” una funzione dotata “di un posto a sé stante nell’ordine delle fonti”, ancorché “non disciplinata in modo esplicito dalla costituzione” (Istituzioni cit., pagg.336-337), e quindi senza un fondamento che non sia di “ideologia giuridica”.
Invero, tale anodino accostamento è rivelatore della reale portata concreta e specifica assegnata ad una nozione “generale e astratta” di costituzione materiale e apparentemente tanto sviscerata solo per il nesso con la nozione di costituzione formale, e ciò in quanto – proprio perché secondo Mortati i principi della costituzione materiale identificando i fini e gli interessi fondamentali del regime politico hanno “un contenuto tipico”, e inseriti nella costituzione formale assumono la posizione di “norme assolutamente immodificabili” sino al punto di essere qualificabili conseguentemente come una “supercostituzione” – se in via di mera approssimazione (proprio dell’approccio sociologico) può non sollevarsi questione sul realismo che ha indotto a definire la costituzione materiale avendo riguardo “all’effettiva capacità delle forze politiche che riescono a prevalere” per dirigere la società in una direzione o in un’altra (Istituzioni cit., pag.100), viceversa i problemi sorgono in merito all’accettabilità della teoria mortatiana quando l’esistenza della attività delle “forze politiche dominanti portatrici di una concezione generale di vita associata” viene accostata alla teoria delle “forme di governo” sul presupposto che si “enuclei dall’insieme degli elementi costitutivi della forma di stato” quello che viene chiamato “settore costituito dall’organizzazione del potere supremo” (Istituzioni, cit., pag. 139), nel cui ambito va colta “la preminenza, attribuita dalla costituzione o assunta in via di prassi, da uno di essi”, coincidente con il governo (all’interno della triangolazione tra capo dello stato, governo e parlamento, ritenuto peraltro prevalente solo in sede di accordo della fiducia).
E’ evidente infatti che in un regime diverso da quello autoritario-totalitario persegue un obiettivo politico incompatibile con la democrazia il passaggio dalla categoria concettuale di “costituzione” (articolata in formale e materiale) a quella di “funzione di indirizzo politico” (oltretutto escogitata in sostituzione della precedente ed equivalente “ragion di stato”), e di lì alla “forma di governo”, oltretutto a quella forma di governo parlamentare che dal 1947 al 1992 è stata deviata dal modello costituzionale avendo subito l’operatività di una c.d. “conventio ad excludendum” volta a legittimare l’accesso al governo di un preciso “blocco” precostituito di partiti relegando permanentemente gli altri partiti democratici (prima Pci e Psi e poi il solo Pci) nella posizione di minoranza politica coattiva (Rescigno G.U., Istituzioni di diritto pubblico, 1994-95, pagg. 307-309; Baldassarre, in Amato/Barbera, Istituzioni cit., ha accennato a tale convenzione a proposito della definizione come “ “duumvirale” della nomina del Presidente del Consiglio da parte dei capi dello stato operanti nell’illegittimità con cui si manteneva “l’esclusione pregiudiziale del Pci dall’area di governo”, pagg. 241-242).
Si è così affidato ad un dato comportamentale, relegato in un ambito solo “descrittivo” delle motivazioni della dialettica/scontro tra le forze politiche, il compito di giustificare il rovesciamento che già in contrasto con l’elaborazione della costituzione in corso si avviava per spezzare in via interpretativa il nesso forma di stato-forma di governo, tramite una conversione indebita delle regole del pluralismo garantito in massimo grado dal metodo elettorale proporzionale (mantenuto bensì formalmente in vita e come tale generalizzatosi via via, specie a seguito del fallimento della c.d. legge “truffa” del 1953, volta a formalizzare il rovesciamento durato comunque ben 45 anni), ma deviato nella sua applicazione da quella “conventio ad excludendum” coniata “ad hoc” da un costituzionalista (militante Dc) con l’obiettivo conseguito anche per il venir meno delle garanzie che (in sede almeno di procedimento di formazione dei governi nella fase precedente il voto di fiducia) avrebbero dovuto essere fatte valere dai presidenti della repubblica:
E soccorre qui, per inquadrare la critica in un ambito di riflessioni di portata generale, quello aspetto di “unità di teoria e di pratica” chiamato in causa da Gramsci a proposito del rapporto tra un piano, e le operazioni “molecolari” necessarie a realizzarlo con l’osservazione che si giudica “da ciò che si fa, non da quel che si dice”, si che sono i regolamenti “e anzi la loro applicazione” che indicano la “reale” struttura politica e giuridica di uno stato intervenendo nella sequenza “costituzioni statali-leggi-regolamenti” anche a rischio di snaturamenti più o meno gravi (Q8 § 180).
Nella fattispecie, quel che ha inciso negativamente nella sequenza costituzione-indirizzo politico-governo parlamentare-criterio consuetudinario dello accordo tra le forze c.d. maggioritarie, è la ricerca di un criterio di legittimazione della “pratica” contro la “teoria” individuando motivi argomentativi nel raccordo tra il ruolo assegnato alle “forze dominanti” viste con la categoria concettuale del “partito”, e la funzione individuata come “quarta” in quell’indirizzo politico di cui Gramsci tempestivamente aveva denunciato l’enucleazione tipologica fornita da Sergio Panunzio (1933), il quale aveva rimarcato proprio quel che è confermato testualmente da Mortati e cioè che l’indirizzo politico è tale nella sua funzione principale, primigenia, fondamentale che rispetto ad esso “la stessa legislazione si comporta come un esecutivo (!) (Q 15 §47).
-Non vi sarebbe bisogno di sottolineare quanto incongrua sia la teorizzazione di chi – avendo il generico merito di tentare di rompere lo schermo del formalismo – per fedeltà estrema alla sua personale collocazione rispetto alle vicende storico-politiche nel passaggio dal regime fascista al regime repubblicano-democratico-sociale, ha insistito nel rappresentare ininfluente la contrapposizione tra regime totalitario a partito unico e regime democratico a pluralismo sociale e politico, (addirittura “estremo”, nelle vicende segnate dalla “conventio ad excludendum” (Elia, Forma di governo, in Enc. dir.) facendo perno su quell’idea intorno alle “forze dominanti” che è intrisa di ideologismo, e che non viene dipanata per ragioni lasciate sullo sfondo, come se non fossero determinanti di una elaborazione da portare alle sue (proprio esse “reali”) conseguenze, esplicitando senza le remore imposte dalla fedeltà ad un metodo che viene concepito “in sé e per sé” (contrariamente a quel che ha accennato Zagrebelsky, (in Costantino Mortati costituzionalista calabrese, 1989, pag. 51) i termini effettivi delle contraddizioni intrinseche ai rapporti società-stato, governanti-governati, cioè adottando al contrario un metodo di rilevazione organico che mantenga collegati tutti i profili delle articolazioni suggerite sia alla scienza giuridica sia alle altre scienze sociali, sì da analizzare i dati di quella che Mortati presenta come interrelazione tra due aspetti del concetto di costituzione “non per schemi logici ma solo riferendosi ai mutamenti avvenuti nella struttura politica del paese, cioè realisticamente, con un’analisi storico-politica” (Gramsci, op, loc. cit.).
Viceversa, tutti i manuali come emblematica espressione delle sintesi dei costituzionalisti, pongono a tutto concedere e solo “tra parentesi” riferimenti di “cronaca” politico-istituzionale, presentando come mero “contorno” le implicazioni determinanti della portata delle categorie concettuali, ciò che ha raggiunto il massimo di improduttività culturale nella menzione dei regimi totalitari come tipologie “separate” da quelle sulle forme di stato e di governo di “democrazia classica” cui è circoscritta l’analisi, sul presupposto che il costituzionalismo liberale esaurisca il campo di quel che è teorizzabile, mentre il costituzionalismo democratico-sociale non sarebbe neppure idoneo a entrare a far parte di una teorizzazione generale di diritto pubblico e tantomeno su stato e diritto: ciò che tra l’altro discende dalla mancata analisi della connessione tra gli “istituti” della forma di stato e della forma di governo parlamentare quali sono venuti in essere – ed ostacolati o disattesi – in base alla nuova costituzione del 1948, rischiando di oscurare le stesse antinomie fra il carattere cosiddetto “monista” della forma di governo parlamentare e il quadro del pluralismo democratico, deviato per occultamento dell’illegittimità della “conventio ad excludendum” e dei suoi effetti.
E chi ha posto ampia attenzione agli aspetti che nella teoria mortatiana corroborano la funzione delle norme che qualificavano il carattere “intensamente prescrittivo e progettuale” della costituzione italiana in vista di una trasformazione politica e sociale imperniata sul contenuto “economico-sociale” di tali norme (Fioravanti, in Il pensiero giuridico di Costantino Mortati, 1990, pagg.176-183), ponendosi pedissequamente al seguito dello stesso Mortati teorico della costituzione materiale trascura del tutto di valutare come il nesso tra la teoria della costituzione e la teoria della funzione di indirizzo politico sia stato interpretato dalla dottrina dominante in una linea che ha legittimato le deviazioni del modello della forma di governo ritenute indispensabili a “bloccare” non già – come è invalso ripetere – la “democrazia” come democrazia “politica”, ma soprattutto a disattivare i principi della democrazia “sociale” nei termini complessivi, e non in quelli mutilati o mistificati della teoria dello “stato sociale” imbracciata a copertura della ideologica sublimazione dell’economia contro la socialità, del mercato contro la democrazia, dell’impresa (e della proprietà) contro lo stato, che è divenuto il campo di verifica della “delimitazione di maggioranza” tematizzata da Moro nel passaggio dal centrismo al centro-sinistra avendo assunto come terreno di compatibilità delle alleanze politiche di governo quello offerto dai Principi della Prima parte della costituzione italiana coincidenti, per riduzione, con quelli della Seconda parte della costituzione di Weimar (socialdemocratica), e con il ripudio da parte dello stesso partito socialista (favorevole solo alle nazionalizzazioni) di una programmazione globale dell’economia che applicasse coerentemente l’art. 41 terzo comma sulla “funzionalizzazione a fini sociali” dell’impresa non solo pubblica ma anche privata, come documentato dallo specialismo culturale del “diritto pubblico dell’economia” (su cui si è costantemente e pionieristicamente impegnato M.S. Giannini, senza peraltro dare rilievo alle ragioni di ordine costituzionale complessivo che hanno travagliato la sorte degli istituti dell’intervento pubblico nell’economia).
Il “parallelismo” che lascia in ogni percorso scientifico un vuoto che non si può colmare se non con una visione unitaria ed organica della realtà – tanto più in un caso così emblematico (che poi ha fatto parlare persino dell’anomalia del caso italiano) come quello rappresentato dalla democrazia politica economica e sociale (artt. 2 e 3) del modello del 1948, è valso a lasciare al solo campo della filosofia politica e della storiografia l’incidenza culturale-scientifica del contrasto ideologico-bipolare con al centro non genericamente “i diritti”, ma quella “conformazione” dei rapporti sociali alla democrazia incidente su ogni tipo di diritto, che è stata poi canonizzata con una radicale inversione dallo slogan “meno stato più mercato”, in netta antitesi con il modello costituzionale e con il progetto di trasformazione da esso ispirato nel passaggio dagli anni ’70 agli anni ‘80.
Per tutto il periodo nel quale si è lottato – culturalmente, socialmente e politicamente – nel segno della alternativa tra “politica dei redditi” e “programmazione democratica dell’economia”, alla massima tensione del conflitto sfociato nella stagione dell’entrata in campo di nuovi movimenti (1968-1975) è corrisposto il tentativo di “tornare alla Costituzione” anche in termini di coerente attuazione della forma di governo, nella prospettiva di coniugare l’obiettivo del “controllo sociale e politico” dell’economia con quello della “riforma dello stato”, imperniando la prospettiva della “regionalizzazione” sulla visione organica della rete delle assemblee elettive con un arricchimento della concezione della “centralità” del parlamento volta – appunto – a creare le condizioni istituzionali operative coerenti con l’obiettivo della programmazione democratica, nello spirito del raccordo stretto tra Prima e Seconda parte della Costituzione.
In un convegno (1966) dedicato a verificare il ruolo della “sinistra davanti alla crisi del parlamento”, ad un Bobbio preoccupato dell’adeguatezza del parlamento al compito di decidere in materia di “pianificazione economica” in una situazione da lui descritta come caratterizzata dalla compresenza di un “governo debole” e di un parlamento “debole” (pagg. 34 e 45 dell’omonima sintesi), a nome dei deputati comunisti Ingrao obiettava che proprio perché politica ed economia sono sempre più interdipendenti si richiede che il parlamento non si disperda in una attività legislativa frammentata, ma al contrario poiché “sono le mancate riforme che portano le leggine”, occorre fare del parlamento il luogo istituzionale di una unificazione reale che consenta “l’allargamento della partecipazione delle masse che dai luoghi della produzione giunga fino alla sovrastruttura politica” (ibidem, pagg. 134, 145), non potendosi giustificare la sovrapposizione alla realtà italiana di un modello “esterno” facendo una discussione sugli istituti che non sia “funzionale” a precisi obiettivi: tanto da dover rimproverare a Mortati – in quel momento giudice della Corte costituzionale – l’accenno alla sottomissione della iniziativa legislativa parlamentare al consenso del governo ed alla abolizione del voto segreto, implicanti la revisione costituzionale di un principio che conferisce un ruolo attivo anche ai partiti dell’opposizione nel modello del 1948, contrariamente al cosiddetto “modello Westminster”.
Tale convegno è lo specchio di una contraddizione destinata a divenire più netta e lacerante tra i partiti che avevano sottoscritto il patto costituzionale per uno stato di democrazia sociale munito di un conseguente governo parlamentare, nel contesto di una situazione nella quale dalla destra – delegittimata nella sua componente “neo-fascista” dall’ideologia stessa che ha qualificato l’intera fase costituente – aveva iniziato a impostare una controffensiva politico-culturale con una serie di iniziative volte a fare della “questione istituzionale” il terreno di una diaspora che (dopo essere stata causa di un travaglio con tratti nettamente incompatibili come quelli degli anni 1968-75 e 1976-1992) oggi trova come protagonisti un centro-destra tendenzialmente plebiscitario, e un centro-sinistra arroccato su una linea di c.d. “democrazia costituzionale” che a sua volta contrasta il modello del 1948 in nome di un costituzionalismo incentrato sull’enfatica esaltazione dei “diritti fondamentali”, previo abbandono della prospettiva della trasformazione di una società relegata alla sua c.d. autoriforma post-industriale, post-moderna e pervasa dalle innovazioni tecnologiche.
Per quanto ispirate da gruppi extraparlamentari di destra, o espressioni minoritarie di partiti “centristi” preoccupati degli esiti incombenti di un esaurirsi dopo il centrismo anche del centro-sinistra ancora antifascista, un peso divenuto via via più rilevante (per la contiguità delle appartenenze dei giuristi a “scuole affini” di una cultura specialistica) hanno avuto iniziative sia precedenti che successive al convegno dominato dall’impegno militante (e proclive perciò a passare dagli studi di teoria generale del diritto ad analisi sui caratteri del governo parlamentare) di un Bobbio che, dal 1966 agli anni ’80, si dedicherà sempre più a studi di filosofia politica con proiezioni sul dibattito del “caso italiano”: si tratta delle proposte dei “movimenti” “Nuova repubblica” (1964), “Alleanza costituzionale (1965) con il protagonismo di Maranini, del gruppo “Europa ‘70”, del “Comitato di resistenza democratica (1971) entrambi “presidenzialisti”, nonché (nella forma di un intervento più intrinsecamente scientifico) con le iniziative dei “Congressi nazionali di dottrina dello stato” (1967, 1968) seguiti dal saggio di Sandulli “Ombre sulle istituzioni” (1971), dal dibattito sulla rivista “Gli Stati” con la partecipazione dello stesso Sandulli nonché di Mortati, Crisafulli, Galeotti sul “governo di legislatura” (1972).
L’emersione di tale linea culturale di tipo “revanscista” si presentava come replica destinata a influire anzitutto indirettamente sulla cultura giuridica – prima cioè della nascita del centro-destra degli anni ’90, sull’onda della strisciante delegittimazione dei Principi Fondamentali qualificanti la democrazia sociale favorita dal Psi (con acquiescenza del Pci post-berlingueriano) – a causa del fatto che l’acutizzazione del conflitto sociale e politico degli anni ’60 era giunta a tal punto da investire con quella che è stata definita “polarizzazione estrema” ogni ambito della vita della società e delle istituzioni, coinvolgendo non solo le istituzioni della democrazia politica a cominciare dalle assemblee elettive, ma anche gli altri apparati dello stato, tradizionalmente separati dalla società, e particolarmente la magistratura che a partire dal 1965 si pose attivamente il problema di dare direttamente attuazione alle norme costituzionali in quella prospettiva di “egualitarismo” che l’art. 3 secondo comma aveva assunto legittimando la diffusione e l’efficacia anche delle lotte sindacali coniugatesi – tramite l’uso coerente del diritto di sciopero (che l’art. 40 C. non sottopone a “limiti” ma a “regole” non destinate in linea di principio a bloccarne l’esercizio) – con la lotta politica che l’articolazione del pluralismo dei partiti tramite la generalizzazione del principio proporzionalistico dilatava.
E ciò mentre la cultura dei “magistrati democratici” si innescava nel fermento che via via andava maturando in seno alla cultura giuridica, per effetto dell’iniziativa di quei “giuristi democratici” che dal 1960 si raccoglievano attorno alla rivista “Democrazia e diritto”, passata a sua volta attraverso varie fasi dopo il pionierato di un filosofo marxista come Umberto Cerroni, del giusprivatista Ugo Natoli oltre al leader socialista Basso, e indotta nella fase dei primi anni ’70 a riflettere anche al suo interno l’incidenza del movimento di contestazione affermatosi negli anni 1967-69, sull’onda di una conflittualità tesa a superare i limiti individuabili nella strategia della sinistra storica, nel segno di un latente “riformismo” intrinseco alle posizioni non solo “socialdemocratiche”, ma della stessa”destra” comunista ben attenta a non autodefinirsi.
Non va cioè dimenticato, che nello stesso frangente si sono andate contrapponendo le anticipazioni di una cultura giuridica riflettente i richiami agli “arcani imperii” compatibilmente con il quadro democratico operante, e l’esplosione di una cultura di massa volta a criticare l’inadeguatezza che il prolungato “blocco” della costituzione conferiva ad un processo democratico, che tuttavia il movimento operaio con le sue organizzazioni politiche e sociali cercava di assecondare, appunto, con il “disgelo costituzionale” in corso negli anni ’60: cultura di massa che per le sollecitazioni verso un coerente e più avanzato legame tra sviluppo democratico, governo democratico dell’economia e riforma dello stato, vedeva coinvolti anche esponenti della cultura giuridica orientati decisamente a spostare la riflessione e la strumentazione giuridica dalla tradizionale tutela degli interessi già dominanti, alla protezione degli interessi all’emancipazione ed alla trasformazione dei rapporti di dominio, promovendo una elaborazione culturale che anche nel campo del diritto supporti la progressiva “socializzazione” della proprietà dell’impresa e la “socializzazione” della politica, superando l’ideologia della “separazione” nel recupero dialettico tra categorie giuridiche, strutture economiche e prassi sociale, mediante quello che è stato chiamato “uso alternativo del diritto” a partire da una analisi marxista dell’interdipendenza fra rapporti giuridici e rapporti politici, economici e sociali rilanciata dalla lettura dei Quaderni di Gramsci.
Con la partecipazione di accademici (soprattutto giusprivatisti e giuslavoristi) e di magistrati, una serie di iniziative ha suggellato tale fase di “crisi” diffusa dell’assetto capitalistico non solo in Italia, crisi quindi di “valori” che hanno coinvolto anche la Chiesa cattolica (con il Concilio Vaticano II resa sensibile alla critica generalizzatesi dell’autoritarismo e della gerarchizzazione), estendendo dalla fabbrica a tutti gli apparati anche pubblici (come la scuola, l’università, l’ospedale, la caserma) la critica alla delega, mediante lo spostamento delle decisioni verso le “assemblee” nella sovrapposizione tra contraddizioni nuove e contraddizioni del passato, denunciando l’”assistenzialismo” del c.d. stato sociale per una diversa qualità del processo decisionale coinvolgente tramite forme nuove di “potere” soggetti sociali, soggetti collettivi, masse di lavoratori e di altri movimenti e settori, senza delle quali non si possono creare i “diritti sociali” come obiettivi reali, e non componenti di “elenchi” cartacei.
Sono così stati editi saggi di nuovo impianto teorico (Cotturri, Diritto eguale e società di classi, 1972; Barcellona/Hart, L’educazione del giurista, 1973), si è concentrato un approfondito dibattito sull’uso alternativo del diritto (Scienza giuridica e analisi marxista vol. I; Ortodossia giuridica e pratica politica, vol. II a cura di P. Barcellona), la rivista Democrazia e diritto ha dato luogo ad una nuova serie (lasciando esplicitamente alle spalle l’esperienza di “soccorso rosso” dominante negli anni 50/60) con cui si sono affacciati anche costituzionalisti e giuspubblicisti in tematiche a tutto campo in un contesto nel quale è stata centrale la “questione comunista” nella prospettiva di un “uso alternativo della costituzione” (e una anticipazione critica della teoria della costituzione materiale, d’Albergo, in Dem.dir. 1973).
Così che si andava profilando un’articolazione ampia di posizioni teoriche tenuto conto dell’impatto delle vicende nazionali ed internazionali con il “caso italiano” determinando mutamenti rapidi e continui di linee strategico-tattiche nei e fra i partiti della sinistra “storica” e nella magistratura, in cui la corrente di “magistratura democratica” (l’emblematica MD) marcava una presenza dinamica anche al proprio interno, con una capacità di autonomia rivelatisi decisiva per la sua capacità di animare la vita di tutta la A.N.M. e di lì del Consiglio superiore della magistratura (CSM) rimasto oggi più della stessa struttura accademica legata ai valori “complessivi” dei Principi Fondamentali e della Prima parte della Costituzione del 1948, e non solo ferma alla mera difesa dei “diritti fondamentali” (Palombarini, Giudici a sinistra, 2000).
In tale situazione – che ha avuto netta sullo sfondo l’alternativa tra stabilità del neo-capitalismo e prospettiva della transizione ad una democrazia socialista – i contributi culturali dei giuristi “democratici” variamente collocati nell’università e nella magistratura sono andati sempre più specificandosi investendo tutti i settori di regolazione della vita sociale, in un’ottica che ha visto collegarsi o giustapporsi i problemi della “socializzazione del potere” con quelli del “garantismo dei diritti”, senza adombrare arretramenti come quelli attuali su una linea “difensivistica” della democrazia che occulta la rinuncia alla trasformazione del potere facendo così degradare la forza dei valori della costituzione al coperto della separazione tra “democrazia economica” e “democrazia politica” matrice di quella riduttiva concezione dello “stato sociale” variamente iscritta nel modello weimariano, nel “new deal” statunitense, e nello stesso corporativismo fascista non più rivisitato criticamente.
All’interno di tale intensa varietà di linee interpretative spiccava il contributo di giuspubblicisti come Lavagna e Predieri, il primo dei quali ha sottolineato la distinzione tra “maggioranza governativa” e “maggioranza parlamentare” che ha accompagnato l’uso perverso della “delimitazione” della maggioranza in senso anticomunista a costo (o con l’obiettivo) di precludere quella “centralità del parlamento”, che stentava a profilarsi per i tentativi condotti sino all’ultimo (quando la stagione contraddittoria dell’”emergenza” è giunta al culmine delle sue articolate manifestazioni, per il succedersi di terrorismo “nero” e “rosso”) pur di evitare per un verso l’affermarsi delle riforme economico-sociali e per un altro verso l’ingresso del Pci, oltre la “maggioranza parlamentare legislativa”, nella maggioranza governativa della Repubblica democratica ingresso demonizzato come tale indipendentemente dal contenuto degli eventuali accordi di governo rimasti avvolti in verità nei fumi di un “compromesso storico” enfatizzato soprattutto dalle forze anticomuniste.
Al saggio sul tema del parlamento (pubblicato in Politica del diritto, 1974, pag. 673), Lavagna ha fatto poi seguire un altro più organico studio su “Costituzione e socialismo” (1977), per argomentare con stretto riguardo sia alla forma di stato sia alla forma di governo che “se il socialismo dovesse essere introdotto senza lotte politiche violente, senza fini punitivi e, diciamo pure, per gradi”, la sua conciliabilità con le «norme temporanee» e strumentali alla trasformazione (gli artt. 41-47) della Carta risulterebbe addirittura implicita e presumibilmente assoluta”, il che ha rilevanza non tanto per l’ipotesi della violenza (che non è stata neppure adombrata dai comunist, orientati dalla strategia della “democrazia progressiva”), quanto per il rilievo conseguente dato al modello organico del 1948 attraverso una lettura non viziata dai pregiudizi dell’ideologia giuridica che è stata alla base del “blocco” della costituzione scindendo il nesso tra forma di stato e forma di governo per ribaltarlo.
Dal canto suo Predieri, impegnatosi a fondo in ricerche analitiche sul ruolo esercitato dal parlamento nel processo evolutivo dei rapporti tra governo e opposizioni (richiamato infatti al rispetto oltranzista della costituzione in nome dell’”antifascismo”, il “centro” ha operato più o meno coerentemente contro gli “opposti estremismi”) ha testimoniato – dati alla mano – come il parlamento sia venutosi trasformando in luogo di progressiva formazione di un “indirizzo legislativo” con l’attrazione (tramite la negoziazione-“mediazione” tra le forze politiche di governo e quelle dell’opposizione comunista, con l’intervento anche dei sindacati confederali e delle regioni di recente istituzione) in una nuova orbita della stessa “funzione di indirizzo politico” dandosi luogo ad un “cogoverno” ovvero ad una “codeterminazione di indirizzo” (in Il parlamento nel sistema politico italiano, 1975, pag. 77).
E ciò in quanto (a seguito dell’influenza delle lotte sociali e politiche culminate tra l’altro nella riforma dei regolamenti parlamentari del 1971, coeva alla nascita delle regioni a statuto ordinario, in senso opposto ai regolamenti fatti retroagire nel ’48 capziosamente alla fase pre-fascista come espressione del “continuismo” tentato dal centrismo per attenuare con espedienti formali la “rottura” del rapporto tra concezione liberale, fascista e antifascista degli ordinamenti) si palesava tutta la temerarietà della tesi secondo cui “la legge dev’essere opera politica della maggioranza governativa e nella sostanza del governo comitato direttivo del parlamento” (op.cit., pagg. 75-76), divenuto così in quegli anni non tanto un organo “forte” contro un governo “debole” secondo le logiche del costituzionalismo liberale ideologizzato sulla scia del modello del sistema britannico, quanto piuttosto il luogo privilegiato di espressione del potere dell’unità e delle forze politiche proiettata dai Principi fondamentali e dalla Prima parte della costituzione verso le convergenze necessarie per la loro attuazione legislativa.
E il fatto che le ragioni socio-politiche trasferite sul terreno istituzionale fossero controprova del buon fondamento della linea del Pci trovava echi stizziti sia in esponenti della cultura giuridica che in dirigenti politici presenti a quel dibattito, avendo il socialista Amato preferito sottolineare le contraddizioni entro le quali cercava di farsi strada il “ritorno alla costituzione” in materia di forma di governo per rapportarla ai principi della forma di stato (stigmatizzando nella sua ottica che nonostante la propensione di “Pci, di una larga parte del Psi e di qualche frangia di sinistra democristiana” per un nuovo modello di sviluppo, “tutti votano (…) il rifinanziamento delle vecchie leggi di incentivo”, in op. cit., pag. 154); mentre a sua volta il democristiano Elia, pur “consentendo con la descrizione attuale del sistema politico italiano” di Predieri ha preferito contrapporre alla “incontestabile” chiusura della prospettiva di tipo bipolarizzato avviato nella prima legislatura, l’incombere di quella che è stata poi sempre più enfatizzata come prospettiva “consociativa” con particolare riguardo agli eventi degli anni 1976-1978 (op.cit. pagg. 155-159); e mentre dal canto suo Lelio Basso, annunciando che “forse uscirò dal tema di questo seminario”, denunciava da un lato anch’ egli che il parlamento comunque “non fa che registrare quello che i partiti hanno già deciso”, ponendo d’altro canto l’accento sul fatto che essi “possono essere davvero i portatori di una democrazia più autentica e reale di quella semplicemente rappresentativa” (op.cit. pagg. 159-165).
Che si trattasse di una incidenza del ruolo dei partiti sollecitati dai loro contrasti interni a ricostituire l’alleanza della fase costituente è indubbio e ciò implicava nel contempo un rinnovamento dei partiti medesimi alla luce della contestazione della “formula politica” centrista che ne bloccava la corretta proiezione dalla società alla forma di governo, sì che Predieri aveva potuto dare atto della tesi che il nuovo ruolo espresso nel parlamento specialmente negli anni 1968-1975 “è risvolto del nuovo potere dei partiti” (op.cit., d’Albergo, pagg. 130-136): ed è naturale che di lì a poco nella sede di un “seminario di partito” si sia potuto chiaramente evidenziare che quando parliamo di centralità del parlamento, di uno stato che centralizza democraticamente le scelte programmatiche “provenienti dal basso”, alludiamo ad un parlamento “incompatibile con quello dell’800, come sede di “aggregazione complessiva”, non più come tribuna o finestra, ma come “strumento di alta unificazione delle forze politiche”, come asse di un “raccordo e lavoro organico” del sistema di potere democratico, con capacità programmatoria non più solo dei “propri” lavori, ma delle funzioni pubbliche “di governo” dello stato in un collegamento “reale” con la società; con una capacità di “sintesi” e di “unificazione reale” che dia forza all’unità democratica, “nel superamento della contrapposizione maggioranza-minoranza, tenuto conto che la regola della maggioranza è uno strumento necessario ed inevitabile di lavoro quando occorre fare le opzioni” (d’Albergo, in Ruolo dello stato e nuovi processi di trasformazione della società, 1978).
Quel che si può precisare, alla luce di quanto richiamato circa le nuove collocazioni emerse a causa dell’intensificarsi dello scontro ideologico sociale e politico del decennio 1967-1977, è che nella fase storica che si è poi indugiato a chiamare “prima repubblica”, superato rapidamente con il “miracolo economico” l’avvio neo-liberista della “ricostruzione”, il permanente obiettivo di escludere i comunisti dall’esecutivo non ha potuto impedire che si perseguisse tramite la strategia della politica di unità democratica (tra i lavoratori con l’unità sindacale, e tra i cittadini con la democrazia delle autonomie locali, dal comune alla provincia alle regioni) non tanto l’inibito accesso al governo, quanto l’incidenza (nella sede dove si prendono le decisioni politiche e legislative interne e internazionali) delle spinte di massa su obiettivi dei Principi fondamentali articolati nella Prima parte della costituzione che erano tali da supportare alla luce del processo di consolidamento del capitalismo e del profilarsi del neo-capitalismo divisioni persino tra i comunisti e i socialisti, come è emerso nettamente a proposito della programmazione economica, donde le brecce apertesi (non solo a destra, ma anche a sinistra) sotto l’impulso di una contestazione tesa addirittura a considerare un limite alla socializzazione del potere proprio quella costituzione accusata di essere concausa dei ritardi della sua attuazione, perché la sua struttura ispirata alla “democrazia sociale”, ma non ancora al socialismo, era quindi ritenuta “sic et simpliciter” una semplice variante del costituzionalismo “borghese”.
Così all’antiistituzionalismo dei gruppi “extraparlamentari”, si contrapponeva l’”iper-istituzionalismo” di una destra che dall’esterno premeva sui partiti di governo, agitando richiami a una cultura autoritaria filtrata dall’intersezione dei regimi liberali e di tipo fascista – come prospettato in due documenti del 1975 “Piano di rinascita democratica”, venuto alla luce nel 1984, ma non sottoposto a tempestiva analisi né in sede culturale né in quella politica; “Schema di massima per un risanamento generale del paese” del ’76) intesi convergentemente a sollecitare quelle che per la “loggia massonica P2 (poi sciolta d’autorità) erano le condizioni per l’invocata “riorganizzazione e il riassetto di partiti democratici da contrapporre all’avanzata del partito orientale” (resosi pericoloso fin dai primi anni ’60 mediante “formale revisione della ortodossia ideologica e per la formale accettazione della via parlamentare quale unico modo per giungere al potere”); e per “rivitalizzare il sistema” usando gli strumenti finanziari “per l’immediata nascita di due movimenti, l’uno sulla sinistra e l’altro sulla destra” volta a “riaggregare le componenti democratiche nelle due mezze ali degli schieramenti attraverso scomposizioni e ricomposizioni successive”, e per quei “ritocchi” alla costituzione verso la “repubblica presidenziale” prospettati con un meticoloso elenco di obiettivi, a partire dall’ordinamento giudiziario e coinvolgente l’ordinamento del governo, del parlamento, della Corte costituzionale e del Presidente della repubblica, come contorno istituzionale della rivendicazione di una politica sociale ed economica di destrutturazione dei Principi Fondamentali e della Prima Parte della costituzione.
E’ così facile intravedere tanto più a distanza di tempo, quale coincidenza di risultato vi sia tra gli impulsi delle forze eversive e gli orientamenti che su un altro piano lentamente, ma progressivamente sono emersi all’interno non più solo della Dc o del Pri, ma con determinazione propositiva da parte del Psi (di Craxi e Amato), e poi dello stesso Pci alle soglie della sua trasformazione in Pds (Ds), entro quella teoria del neo-bipolarismo che – con le mutate simbologie assunte dai partiti usciti dalla crisi che si è convenuto di chiamare “tangentopoli”, con sostanziale occultamento della sua reale consistenza politico-sociale comunque in senso anticomunista – gli attuali (preconizzati dalla P2) centro-destra e centro-sinistra rappresentano, ruotando anzitutto sulla ostinata – solo da ultimo differenziata – strategia di “revisione della Seconda parte della costituzione”, che nella sua organicità trascina dietro di sé l’obiettivo principale variamente condiviso dai due segmenti dell’attuale sistema partitico, che è quello di alterare la forma di stato sulla scia della forma di governo, non limitatamente alle forme dell’ambiguo federalismo enfatizzato acriticamente anche da sinistra, ma soprattutto con riguardo a quella che è stata ed è la vera posta in gioco e che proprio in tema di forma di stato concerne con riguardo al modello di costituzione del 1948 contenuti sostanziali desumibili da “lineamenti essenziali impressi all’ordinamento sovrano dal sistema dei fini posti alla sua attività per opera delle forze politiche dominanti” (Mortati, Istituzioni cit., pag. 139), mentre su una diverso piano le caratteristiche del federalismo attengono alla distinzione tra stato “unitario” e stato “composto” (Mortati, op. cit., pag. 1511).
Né si può avere piena contezza delle equivocabilità dell’attuale tappa cui è giunta la cultura giuridica rispetto alla cultura politica che si è venuta dipanando attraverso le torsioni socio-politiche degli anni ’70, 80, 90, se si lascia in disparte il ruolo che hanno concorso a svolgere entro le contrapposizioni comunismo-anticomunismo le articolazioni di correnti limitrofe al marxismo e di impostazione libertaria (in un contesto nel quale a loro volta i marxisti discutevano per lo più i profili “filosofici” del rapporto tra il marxismo e il leninismo, sul ruolo dello stato più che del diritto), laddove si affrontava dicotomicamente una questione comunista scomposta tra i termini della lotta per l’introduzione di “elementi di socialismo” mediante le riforme politico-sociali ispirate dalla costituzione, e i termini di una denuncia dei pericoli di rappresentati dall’ingresso dei comunisti al governo a carico delle libertà dei gruppi sociali non assimilati al partito comunista, con una critica libertaria e non liberale della già dominante teoria dello “stato dei partiti” e della “partitocrazia” che muoveva questa volta dal presupposto che l’unità delle forze politiche con le caratteristiche espresse nella centralità del parlamento rischiasse però di bloccare a sua volta la canalizzazione del “cambiamento” come sollecitato da “movimenti” diversi dai partiti, e volti a utilizzare il referendum, l’iniziativa legislativa popolare, nuove articolazioni sindacali “autonome” dalle confederazioni (di sinistra oltre che di destra) demonizzandosi perciò anche dai “gruppi” e da “autonomia operaia”, come “consociativa” anziché “conflittuale”, una democrazia vista dislocarsi verso modelli minacciosamente “organicisti” (per una sintesi in proposito si veda Gambino, Crisi istituzionale e riforma della costituzione, 1983).
Tale tipo di analisi, mentre non era utile a contrastare la strategia delle “riforme istituzionali” che procedendo da destra verso sinistra ha finito per divenire il “leit motiv” del Psi, aveva anche il limite di non approfondire un dato che proprio negli anni ’70 dopo la scomparsa di Togliatti andava prendendo corpo sino ad esplodere con la liquidazione stessa del Pci, e cioè il presentarsi del c.d. “monolitismo” del Pci come forma (mediante l’uso del c.d. “centralismo democratico”) di una sintesi di linee peraltro diversificantisi all’interno di una elaborazione di analisi delle varie situazioni politiche, apparse tali da rendere compatibili accentuazioni dicotomiche dell’iniziativa “dall’alto e dal basso” come formulata da Togliatti quale via maestra per la trasformazione, e che nel gergo estraneo al Pci si sarebbe potuto definire di “destra” e di “sinistra” (Franco de Felice, in La crisi italiana, 1979, pag. 67): con il che poteva giudicarsi il contrasto via via maturato tra la linea di lotta per incidere sulla società e sullo stato negli anni che hanno visto partito e sindacato convergere sulla riforma regionale e sull’introduzione dello statuto dei lavoratori, e la posizione di chi viceversa puntava piuttosto ad entrare nell’area di governo sulla base del superamento della “conventio ad excludendum” (peraltro mantenuta sino alla nascita del Pds), rivista in modo alternativo da quanti nel Pci ritenendo illegittima più l’esclusione soggettiva dalla “unità di governo” risalente al 1947, che non il blocco oggettivo dei contenuti di una strategia volta a superare la contraddizione “tra rivoluzione democratica e permanenza del capitalismo monopolistico di stato” (de Felice cit., pag. 74).
Il carattere prevenuto delle interpretazioni volte a leggere i fatti degli anni 1976-78 senza adeguatamente valutare gli effetti immediati e irreversibili perseguiti dalla strategia della tensione e dai terrorismi, nel quadro segnato dall’attacco ideologico della Commissione “Trilaterale” – che parlava molto chiaramente nel combinare la denuncia quale “preludio della fine della democrazia” nella temuta partecipazione comunista al governo di Francia e Italia, con la denuncia della “minaccia” proveniente “dagli intellettuali e gruppi collegati (…) che asseriscono la loro avversione alla subordinazione del sistema di governo democratico al «capitalismo monopolistico» “ ( in La crisi della democrazia, 1975, pag. 23) – è testimoniato dal lavoro ben più meditato e incisivo poi svolto da Bobbio – anche per il carattere “militante” da lui stesso rivendicato, specie in coincidenza con il suo passaggio da studioso di “filosofia del diritto” a studioso di “filosofia della politica” e quindi anche di pubblicista presso riviste e quotidiani di informazione (specialmente negli anni 1969-1984) – lavoro volto a sempre più specificare i fondamenti della “alternativa” tra democrazia e socialismo (in Quale socialismo?, 1976) argomentando le preminenti ragioni della difesa “delle regole del gioco” (in Il futuro della democrazia, 1984).
Si tratta di una serie di saggi teorici rapportati alla vicenda dello scontro ideologico, sociale e politico in corso negli anni 1968-1975 particolarmente in Italia, che vanno collegati alla produzione scientifica del Bobbio filosofo del diritto degli anni 1969-1975, ma che sempre in nome del “parallelismo” nelle forme del sapere rigorosamente mantenuto, lo stesso Bobbio ha tenuto separati e incomunicanti benché pensati nella stessa temperie del dibattito teorico-politico, con il risultato di lasciare alcuni veli e di coprire alcune contraddizioni che non sono state colte da chi ritiene che tra gli studi “Dalla struttura alla funzione” come “nuovi” studi di teoria del diritto (concentrati nell’omologa raccolta del 1984) e quelli di filosofia della politica non vi sia invece una corrispondenza contraddittoria, oscurando così la sottovalutazione del fatto che Bobbio ha imperniato esplicitamente la sua nuova concezione sulle “sanzioni positive” (integrative del sistema giuridico delle tradizionali sanzioni “negative”) mediante una riduzione del campo normativo di riferimento, dato che non si può identificare il modello della costituzione italiana del 1948 con la figura dello “stato sociale” argomentando Bobbio (proprio nel passaggio conclusivo del saggio più importante rimasto inedito tra il 1971 e il 1984, “Verso una teoria funzionalistica del diritto”) nel senso che il diritto promozionale o per incentivi configura una “forma di controllo e direzione sociale”, mentre nel saggio del 1969 (“La funzione promozionale del diritto”) da cui risulta siano partite le successive riflessioni in argomento Bobbio prende in considerazione la costituzione del 1948 come “una qualsiasi delle costituzioni degli stati post-liberali” e quindi salta nello elenco di norme menzionate come espressive della “funzione del promuovere” proprio quell’art. 41 terzo comma che meglio di quelle “promozionali” (elencate e simboleggianti istituti dello “stato sociale”) rientra in una concezione di “direzione sociale” più significativa di quella evocata da Bobbio nei termini riduttivi accennati.
Tanto più che il funzionalismo diverge dall’analisi spesa così copiosamente negli studi di filosofia della politica su una problematica che è apparsa ben più ardita e impegnativa poiché la tematica dei rapporti tra democrazia e socialismo – proprio a partire dalla frattura in Italia tra comunisti e socialisti sulle interpretazioni politico-costituzionali – ha avuto come epicentro la questione della incisività e legittimità politico-giuridica della programmazione economica, bloccata sulla alternativa “vincolatività” o “indicatività” delle norme destinate alle grandi imprese, riproponendo in sede applicativa negli anni ’60 la “querelle” che pareva ormai superata sulla distinzione tra le norme costituzionali “programmatiche” e “precettive”, tra cui campeggia appunto il citato art. 41 (cui va aggiunto naturalmente l’art. 42 riguardante la proprietà privata, nonché l’art. 43 sulla nazionalizzazione) rammentando quindi che la discriminante tra la costituzione weimariana e quella italiana è ravvisabile proprio nella questione dei rapporti tra programmazione e impresa.
Ed è singolare che Bobbio abbia richiamato incidentalmente la contrapposizione dei costituzionalisti sulla relazione tra “misure autoritative e coercitive” e misure di “stimolo o d’incentivazione” (citando per tutti Predieri, Pianificazione e costituzione”, 1963), senza porre al centro del criterio di analisi “funzionale” del diritto ciò che avrebbe il pregio di mettere realmente a nudo la teoria “kelseniana” del diritto, rompendo cioè le fila del “parallelismo” qui denunciato tra i vari profili scientifici della giurisprudenza, per contribuire anche ai fini della teoria generale del diritto a sancire la dicotomia tra “costituzionalismo liberale” e “costituzionalismo democratico” se avesse incentrato anziché sui soli aspetti “promozionali” della normativa degli stati (definiti peraltro “dirigisti o pianificatori” pur se operanti con leggi d’incentivazione e disincentivazione) proprio sugli aspetti che la programmazione globale dell’economia era suscettibile di presentare in un ordinamento democratico-sociale come quello italiano: in guisa tale da poter registrarre a tutti i livelli teorici lo spartiacque tra la strategia del “centro-sinistra”, e il tentativo di dare compiutezza alla “strategia programmatica” della costituzione superando la divisione di quei partiti di massa che erano stati uniti nel “patto costituente” proprio nella elaborazione della sua parte più innovativa rispetto all’esperienza sia liberale che fascista.
La conferma del fondamento di tale rilievo è reperibile nella insistenza con cui Bobbio viceversa sul versante degli studi di filosofia politica concentrati sulla problematica della “democrazia” ha da un lato riconosciuto che il cuore della questione della “democrazia socialista” è reperibile “sul terreno del controllo democratico del potere”, e dall’altro lato ha sostenuto che a suo avviso il potere economico è “incontrollabile democraticamente, cioè dal basso” in quanto le grandi decisioni di politica economica sono prese sia nei paesi capitalistici sia nei paesi socialistici “autocraticamente” (in “Quale socialismo?, 1976, pag. 85), riaffermando di lì a poco che “non possiamo dire che la trasformazione democratica della società” come espressione dell’impatto “dei due grandi blocchi di potere discendente e gerarchico che sono la grande impresa e l’amministrazione pubblica….. sia “avvenuta” e…. sia di “fatto possibile” (in Il futuro della democrazia, 1984, pag. 47).
Come si vede, la tematica del “controllo del potere economico” trasposta dal campo filosofico a quello giuridico coglie nel suo aspetto più qualificante una visione “funzionalistica” del diritto che viceversa è stata intravista limitatamente alle c.d. forme “promozionali” dello stato “lato sensu” sociale come aspetto più marginale dell’uso del potere pubblico, pur essendo comunque utile – in ciò sta l’interesse della breccia che Bobbio ha cercato di inserire nella teoria generale del diritto, senza peraltro provocare sviluppi nel successivo dibattito – a caratterizzare in termini non solo descrittivi le implicazioni che la distinzione corrente tra stato liberale (e “neo-liberale”) e “stato sociale” (o “socialdemocratico”) comporterebbe se assunta a qualificare il nesso tra diritto costituzionale e teoria del diritto, evitando però nel contempo di relegare – con insistita “subtilitas” metodologica – la prospettiva funzionalista entro il quadro della separata “sociologia del diritto”. Ma Bobbio ha eluso proprio quel che il funzionalismo (ammesso che il termine adottato sia il più adeguato) può assumere all’interno dello statuto teorico accennato, rifiutando in sede di filosofia politica sia la stessa ipotesi della “controllabilità dell’economia” come tematica teoricamente proponibile, sia l’accreditabilità politico-sociale dell’esperienza (tentata anche se abortita per le divisioni tra socialisti e comunisti) di programmazione in Italia, poiché in tesi generale è partito dalla premessa che “il sistema” è dubbio che sia “disposto ad accettare” anche la “riforma di una data forma di produzione totale” che sia il risultato di riforme parziali (in Quale socialismo?, op loc. cit.).
Vero è dunque che la discussione sulla democrazia rimane ancorata a linee incomponibili se condotta in base a degli apriorismi: se cioè sotto un profilo essa è concepita come il luogo essenziale delle “regole del gioco” che però non possono intaccare il potere economico e dare luogo a riforme di struttura; e sotto un altro profilo e paradossalmente l’introduzione del divorzio viene enfatizzata come “una delle riforme più sconvolgenti dell’assetto tradizionale della società italiana” precisando, ovviamente, che “non” è una riforma di struttura con l’evidente intento di confermare un “credo” politico-culturale sulla portata assorbente dei diritti “civili” cui in tal modo si riduce la “democrazia costituzionale” (op. ult. loc. cit.). Così da indurre a leggere la pure generica affermazione che “la costituzione repubblicana, con tutti i suoi difetti di elaborazione e con tutti i colpevoli ritardi nell’attuazione, è pur sempre, rispetto alla stragrande maggioranza dei regimi che o non hanno costituzioni democratiche oppure non tengono alcun conto delle costituzioni elargite, una trincea avanzata da cui non possiamo più tornare indietro” (in op. ult. cit., pag. 54), in un senso corrispondente al “difensivismo” oggi prevalente in coloro che si sono attestati a un atteggiamento politico-culturale recessivo, nei termini della c.d. “democrazia costituzionale”, con un simbolismo di cui non vi è traccia nella cultura politico-giuridico italiana del tempo.
Va pertanto sottolineato all’interno di quale dedalo di ragionamenti tra gli studi sul “funzionalismo” e sulla democrazia Bobbio si sia spinto, cercando di mantenersi nei limiti di compatibilità con la teoria del diritto di stampo “normativistico”, con una lettura del testo costituzionale italiano sollecitata dall’”incalzare” delle lotte sociali degli anni 1969-1976, sì da lasciare (pur nel limite analitico segnalato) traccia ineludibilmente significativa dell’incidenza oggettiva del ruolo progettuale della costituzione nonché del ruolo dei comunisti in quanto interpreti attivi del modello del 1948 in base alla versione gramsciana della concezione marxista del diritto e dello stato, viceversa ritenuta addirittura “inesistente” dallo stesso filosofo militante liberal-socialista. Sì che rivela tutto il suo peso teorico-politico l’attacco pregiudiziale sui rapporti tra “democrazia e socialismo” per implicarvi la svalutazione dei principi della costituzione italiana se interpretata oltre i limiti dell’impianto teorico dato alla concezione del “funzionalismo” giuridico, attacco convergente con quello volto a replicare la denuncia come di per sé “consociativa” e quindi “liberticida” del possibile ricostituirsi di una collaborazione politica tra i partiti che per un trentennio erano stati divisi dalla “conventio ad excludendum” e dal duraturo tentativo di alterare, anche nei suoi risvolti costituzionali più essenziali alla democrazia, il pluralismo. Per cui con moventi diversi si è concorso concentricamente a riproporre la preminenza della questione dei rapporti fondati sulla “democrazia politica” a detrimento di quelli fondati sulla “democrazia sociale”, con l’obiettivo cioè di legittimare anche sul versante della cultura politica della sinistra non marxista una contraddizione culturale e politica provocata con gravi rischi dagli ambienti della destra soprattutto eversiva, e motivata con i richiami espliciti o impliciti alla questione della “governabilità” da attuare, a quel punto, non più con le forme del “bipartitismo imperfetto” (Galli) e del “triciclo” (Sartori), ma con un c.d. ritorno alla “normalità” dei sistemi costituzionali di impianto liberale su cui la cultura giuridico centrista e dominante si era dal canto suo attestata per poter dare fondamento artificioso all’interpretazione della forma di governo parlamentare imperniato sulla tesi che la funzione di indirizzo politico sarebbe “attribuita agli organi direttamente rappresentativi della maggioranza” per legittimare il principio che “nella realtà effettuale la disponibilità concreta della funzione di indirizzo resta e tende sempre più a concentrarsi nelle mani del governo”, a partire dalla premessa di fondo che la tendenza all’accrescimento dei poteri dell’esecutivo “non sarebbe caratteristica esclusiva degli ordinamenti autoritari” (Cheli, Atto politico e funzione d’indirizzo politico, 1965, pagg. 94-111).
Senza voler dare irrilevanza a quell’aspetto del superamento della “conventio ad excludendum” coincidente con le attese velate di quella parte del gruppo dirigente comunista volto a dare preminenza all’obiettivo dell’ingresso nell’esecutivo, rispetto alla “strategia programmatica” il cui perseguimento era viceversa la causa essenziale della esclusione sistematicamente “precostituita”, certo doveva risultare riduttivo alla luce della storia veder identificare la antitesi comunismo-anticomunismo solo nei termini che sottovalutano il ruolo della questione sociale e del progetto di società, a fronte di una tradizionale concezione dello stato come “stato-governo” per l’esercizio di poteri di ordine pubblico secondo le esigenze di “repressione” variamente interpretate dai gruppi di potere dominante, tra i quali è singolare potesse farsi rientrare anche un Pci inesplicabilmente visto solo come “partito di governo” nel peraltro breve seppure drammatico periodo 1976-1979: per cui si è giunti a denunciare la “illegittimità” dell’accordo “parlamentare” comprendente il gruppo del Pci e inteso a dare fondamento nel 1977 ad una diversa “maggioranza” legislativa e non governativa, ignorando il ruolo di una cultura giuridica che aveva condiviso quella pregiudizialità che per un trentennio aveva posto sul noto piano inclinato di organica delegittimazione il complessivo modello di costituzione del 1948 e non solo la deroga dalla centralità del parlamento (per un accenno alla questione, si veda Barile-Macchitella, I nodi della costituzione, 1979, pagg. 1-31).
E infatti, anche a voler marcare pur nei suoi limiti la posizione di quella parte del gruppo dirigente del Pci destinato a rappresentare il nucleo culturale e politico di quella decisione che un decennio dopo avrebbe portato addirittura allo scioglimento del partito (più o meno camuffabile come esito della contestuale crisi del “socialismo reale”), rimane dominante – nella ricostruzione del complessivo processo di blocco-sviluppo-riduzione della democrazia in Italia negli anni che hanno preceduto l’alterazione organizzata del nostro assetto di rapporti socio-politici per iniziativa delle forze del “secondo centrosinistra” – lo spartiacque rappresentato dal tentativo di agire incostituzionalmente sull’antitesi democrazia politica-democrazia sociale, stato-mercato, intorno a cui i rapporti politico-istituzionali di fatto hanno ruotato variamente.
Fino al punto che – essendo fallita a suo tempo (1953) l’operazione di sostituire la legge elettorale proporzionale con quella del “premio di maggioranza”, il cui esito avrebbe potuto creare persino le condizioni di passare realmente ad una seconda repubblica (anticipando quel che, viceversa, è potuto avvenire in Francia con il passaggio “presidenzial-gollista” dalla IV alla V repubblica con il concorso contraddittorio del referendum) – si sono poi create le condizioni per rilanciare le proposte di modifica della legge elettorale questa volta anche con l’intervento di esponenti della “sinistra indipendente” (eletti nelle liste del Pci), seguite da progetti di revisione costituzionale nella logica che a partire dalla fine degli anni’70 è stata assunta ufficialmente da forze del “pentapartito” miranti a trascinare poco per volta su tale china lo steso Pci che prima del 1983 aveva opposto contrarietà pregiudiziali alla sola idea di andare al “tavolo delle riforme istituzionali”.
Va allora evidenziato che lo scontro a medio e lungo termine in atto dagli anni ’60 in poi – con passaggi “congiunturali” che vanno letti in tale complessivo quadro – ha riguardato la contrapposizione tra chi domandava la “dilatazione della politica” attraverso la “democratizzazione delle grandi decisioni che orientano l’economia elevando il peso contrattuale e politico di masse di produttori oggi subordinate” (Ingrao, in Masse e potere, 1978, pag. 38), e chi proprio per cancellare e non più solo bloccare tale prospettiva puntava al ritorno a “governi forti” in quanto definitivamente sovraordinati al parlamento considerato indebitamente “rinforzato” dalla combinazione delle lotte sociali con le lotte dell’opposizione comunista.
Continuando a valorizzare almeno i simboli della “legalità repubblicana” nel cui nome l’opposizione comunista era vicina a travolgere quella “delimitazione della maggioranza” che erigeva i principi organizzativi della forma di governo contro i principi “riformatori” della Prima Parte della costituzione, le forze conservatrici si avvedevano però della contraddizione in cui le aveva poste la difficoltà in linea di principio insuperabile di contrapporre la legalità “legislativa” – fatta valere soprattutto con il “codice civile”, nella parte relativa all’impresa – alla legalità “costituzionale” culminante nell’uso coerente dell’art. 41, III comma: sicché al punto in cui erano maturate le cose a metà degli anni ’70 non restava che ricorrere agli strumenti sino allora apparsi in Italia vecchi e logori e la cui analisi era desueta ormai nella letteratura costituzionalistica, ipotizzando nuovi poteri per il presidente della repubblica (“presidenzialismo”) e/o per il presidente del consiglio (c.d. “premierato”) (vedasi l’accenno critico di Terracini, in La repubblica probabile, 1972, pagg. 366-367)), e ciò in realtà per passare da “un interclassismo di ispirazione pluralista e popolare, democratico e velleitariamente riformista” ad un “verticismo tendenzialmente autoritario e paternalistico, fondato su una parziale unificazione e integrazione dei centri delle decisioni economiche e su un assetto spiccatamente corporativo delle istituzioni politiche” (A. Natoli, ibidem, pag. 236).
Sicché per comprendere come si sia potuta fare strada la stagione che va sotto il nome delle “riforme istituzionali” e si sia giunti ora persino a lamentare il peso della “riforma mancata” elencando le cause del “bisogno di una riforma costituzionale” (Cheli, nell’omonimo saggio del 2000, pagg. 119-139), e comprendere quindi perché sia poi entrata nell’uso corrente nella nostra dottrina giuridica l’inconsueta espressione di “democrazia costituzionale” come quadro di assolutizzazione formale dei diritti fondamentali – e di lì valutare come mai una parte della cultura odierna raffronti democrazia e istituzioni solo alla luce della deriva che vede la “nuova destra” al governo in Italia (si veda ad esempio, “La notte della democrazia italiana, a cura di Santomassimo, 2003) – occorre rammentare che l’attributo “istituzionale” veniva usato ambiguamente per alludere in prospettiva anche alla (peraltro più emblematica) revisione “costituzionale”, mentre in termini immediati si puntava a impostare frattanto una politica “controriformatrice” con legge ordinaria tesa cioè a coinvolgere i comunisti su un terreno – quello della pubblica amministrazione – cui erano stati sensibili negli anni 60-70 subordinatamente però agli obiettivi di socializzazione del potere perseguiti con la regionalizzazione nel quadro della strategia della “repubblica delle autonomie”, tenuto comunque ben presente come in quella fase non si potesse – grazie all’articolazione dei partiti fondata sulla “proporzionale” – ipotizzare alcuna revisione costituzionale senza il concorso determinante dei comunisti.
Perché si potesse procedere con successo su tali itinerari occorreva che non solo si abbandonasse l’obiettivo strategico della programmazione economica passando per una più addomesticabile programmazione “per settori”, ma anche bloccare quella linea di intervento per la direzione e il controllo democratico delle forme del “governo dell’economia” che aveva il suo cospicuo centro di riferimento nel sistema delle partecipazioni statali, nel sistema bancario-assicurativo, e nei meccanismi di intervento nel Mezzogiorno, nonché in quel delicato strumento di comunicazione di massa (la RAI-TV) che a metà degli anni ’70 era stato oggetto di un attacco per una profonda riforma radio-televisiva grazie ad un’iniziativa parlamentare di superamento del dominio istituzionale del governo in campo legislativo (con esclusione della convergenza del partito neo-fascista), tramite una “democratizzazione del monopolio pubblico” ricettiva solo in parte dell’ispirazione più organica su cui era imperniato un progetto di legge di “iniziativa popolare” del 1969, con grande scorno per i gruppi di interesse economico preoccupati da un lato del rischio della abolizione della pubblicità e dall’altro del ruolo di “indirizzo” (e non più di sola “vigilanza”) della commissione parlamentare istituita nel 1947, e definita dopo il 1975 impropriamente organo di “gestione” da una dottrina non disposta ad accogliere l’idea stessa di un parlamento che fa “politica” autonoma “dirigendo” politicamente una società per azioni, divenuta nella circostanza società a totale partecipazione statale e suscettibile di insinuare quindi nel complesso sistema IRI quello che si riteneva un “vulnus” inaccettabile della c.d. autonomia delle partecipazioni statali.
Tale tipo di processo venne quindi interrotto e – lanciata alla fine del 1978 con la riforma sanitaria la prima e unica riforma “sociale” e “amministrativa” insieme con una democratizzazione che ha affiancato la spinta all’autonomizzazione della magistratura (quest’ultima “pour cause” sottoposta a durissimo attacco proprio in questi giorni) – ha preso decisamente avvio sempre in nome delle riforme “istituzionali” la politica delle “privatizzazioni”, in un’ottica di generale rovesciamento del nesso stato-mercato, regulation-deregulation, difesa-abbattimento del “welfare state”, che è stato per tutti gli anni ’80 assunto come fondamento dei governi “pentapartito”, nati quando per il “craxismo” non v’è più stata incompatibilità tra liberali e socialisti (diversamente dall’inizio degli anni ’60 quando nacque il primo centro-sinistra, e si avviò quella politica di sganciamento del PSI dal PCI completato con il successo a fine anni ’70 di “autonomia socialista”).
La politica delle privatizzazioni nel segno della “modernizzazione” è stato il retroterra ideologico del complesso di “controriforme” santificate dalla cultura giuridica, negli anni ’80 omologatasi su ogni terreno nel segno del rilancio del primato dell’esecutivo “armato” della tendenza a prevaricare con un sistematico ricorso al decreto-legge, e creandosi nel contempo le pre-condizioni delle revisioni costituzionali “striscianti” senza la procedura di revisione (prevista dall’art. 138 C.), per l’inerzia derivante dagli esiti infruttuosi dei lavori della prima “bicamerale” (Bozzi): che comunque ha rappresentato il “passaggio del Rubicone” di un Pci sino allora del tutto contrario a concorrere all’individuazione stessa del terreno di discussione di una politica di revisione costituzionale, concludendo i loro esponenti che nella commissione non erano mancati risultati “positivi” tali, però, da richiedere la semplice ”astensione” dei comunisti, come attestato di condivisione della esigenza del “rinnovamento” delle istituzioni per assecondare la “maturazione democratica comune”, all’atto di respingere solo il “metodo politico” fatto prevalere nella commissione Bozzi dai partiti della maggioranza governativa.
Quel che più conta è che il contesto del “duplice binario” seguito da allora e destinato a sfociante in una linea di progressivo ribaltamento dell’interpretazione dei principi economico-sociali della costituzione conformemente alla politica istituzionale di “riduzione del ruolo del parlamento” (questa volta mediante interventi controriformatori dalla c.d. “delegificazione” alla riduzione del voto segreto) aveva come “guideline” lo spostamento dell’asse stesso della programmazione, dalla linea incentrata negli anni ’60-70 sul condizionamento a “fini sociali” dell’accumulazione della ricchezza, alla linea della subordinazione della stessa politica dei bilanci pubblici alle logiche privatistiche dell’equilibrio “costi-ricavi”, in nome di una “aziendalizzazione” al seguito dell’introduzione nello stesso 1978 di una c.d. “legge finanziaria” annuale, che vincola permanentemente con criteri di “contabilità di stato” la legittimazione stessa della politica legislativa con le c.d. “leggi di accompagnamento” e la dipendenza del “sociale” dall’”economico”.
L’adesione comunista ad una tale impostazione – con una riforma di bilancio che conteneva gli anticorpi della “riforma sanitaria” emanata nello stesso anno – ha così fatto del “risanamento” la copertura di una involuzione strategica resa più traumaticamente visibile con il famoso decreto sulla “scala mobile”, in un convergente attacco al salario volto ad occultare – dietro la sostituzione della strategia del “controllo sociale e politico della economia” con la politica dello “stato sociale” che i comunisti in precedenza avevano denunciato per il suo congenito “assistenzialismo”, oggi assunto addirittura a emblema di “terza via” – il fatto che all’ombra del risanamento si profilava una politica di riduzione quantitativa qualitativa suscettibile su ogni fronte – a cominciare da quello pensionistico – di giustapporre i fantasmi di un “welfare” in caduta verticale, ad un liberismo sempre più incombente nella sua congenita antisocialità.
Non paghi di ciò ci si è da sinistra accodati anche al contrattacco imperniato immediatamente dopo l’entrata in vigore della riforma sanitaria, sulla presunta indecifrabilità della natura giuridica delle “unità sanitarie” locali, come forma di anticipazione della più generale critica del valore della “politica” in avversione alla democratizzazione degli apparati della pubblica amministrazione, donde la condivisione della necessità prospettata dalla cultura aziendalistica di distinguere tra “politica amministrativa” e “gestione burocratica”, che è stato il segnale di quella più generale derubricazione delle aziende di stato e degli enti pubblici economici verso una trasformazione dei servizi pubblici con meccanismi (tramite le enfatizzate spa) regolati dal codice civile e sganciati quindi da quei vincoli costituzionali ritenuti “fondamentali” nella fase ormai lasciata alle spalle, sulla base della mistificatoria teoria del c.d. “bilanciamento” degli interessi sociali accolti nella Prima Parte, quasi ché dall’oscillazione nella posizione politica delle forze politiche sui loro indirizzi “legislativi” si possa indurre la degradazione della portata di norme “costituzionali”, di una costituzione oltretutto “rigida”’.
Tale deriva è proseguita per tutti gli anni ’80, culminando nella contestuale normativa di “riforma delle autonomie locali”, di regolamentazione del diritto di sciopero nei “servizi pubblici essenziali, e di disciplina della c.d. “partecipazione” dei privati ai procedimenti amministrativi vista con enfasi come indice di una inversione nei rapporti tra cittadini e stato in quanto espressione di una tendenza a rovesciare il significato della “partecipazione” che era stata assunta all’inizio degli anni ’70 come fondamento della “democrazia di base” sfociando nella istituzione dei consigli circoscrizionali (o di quartiere) con le norme del 1976, che prevedevano il ruolo di “partecipazione” delle assemblee popolari alla dinamica delle istituzioni elettive.
Si è così passati da una democrazia “bloccata” ad una democrazia “deviata” nel persistere della pregiudiziale anticomunista pur essendo il Pci (privo di Berlinguer) scivolato verso posizioni precedentemente respinte, e che lo rendevano oggetto dell’accusa di condividere la concezione istituzionale definita “consociativa” o “consensuale”: quasi ché potesse seriamente applicarsi anche alla situazione italiana quello che uno studioso (Lijphart) aveva ritenuto di individuare come terreno di similitudine “consociativa” – e per converso di differenza con le c.d. democrazie “conflittuali” che altro non sarebbero che le democrazie “classiche” – i sistemi socio-politici che benché segnati da differenze profonde storiche etniche e religiose tuttavia vivono in condizioni dotate di “garanzia di stabilità e pacifica convivenza” a fronte delle democrazie definite “conflittuali” non perché “classiste”, ma perché segnate dalle contese per l’occupazione dell’esecutivo (ciò che è tipico delle c.d. “democrazie classiche” e cioè Usa e Gran Bretagna) .
L’artificiosità del criterio discriminante proposto dal politologo olandese (in Le democrazie contemporanee, 1988) al caso italiano nel quale a causa della forza della conflittualità “sociale” il principio maggioritario è stato sovrapposto arbitrariamente al principio proporzionale pur di evitare la vitalità politica del pluralismo sociale, ha concorso ad inquinare un dibattito politico-istituzionale già ambiguo, a causa della tendenza che ne è derivata (in Italia particolarmente) a squalificare come “consociativo” ogni accenno all’idea di accordo tra forze politiche autonome da gruppi di comando preoccupati di vedere inficiata la loro atavica vocazione al dominio, in quanto non si è saputo (o voluto) apprendere la lezione del citato studioso, postosi su un terreno di analisi non classista, e intenzionato a rimarcare che il principio maggioritario è escluso in nome di larghe “coalizioni di governo” nelle società “frammentate” (Svizzera, Belgio), perciò legate con altra motivazione al principio proporzionale per garantire le “minoranze”, in senso del tutto opposto al sistema “Westminster” per il quale i governi parlamentari a base ristretta “sono una caratteristica”, e si può governare anche su una base elettorale che sfiori solo il 40% dei voti popolari con una sostanziale irrisione della c.d. “democrazia procedurale”.
Ma fatto si è che i processi avviati con le politiche legislative degli anni ‘80 e proseguiti negli anni ’90 e la ricerca accompagnata da nuove convergenze per una “revisione costituzionale” sempre più auspicata ponendo l’enfasi sul rafforzamento dell’esecutivo – in un quadro dominato dalla ammissione degli “eccessi della complessità sociale” (fatti propri dalla nota teoria di Luhman, oggi generalmente così assimilata da non essere più menzionata), e dall’enfasi sul ruolo della “rivoluzione informatica” trascesa soprattutto a sinistra in una quasi orgiastica “dogmatizzazione” della “globalizzazione economica” – hanno germinato cedimenti divenuti tali da consolidare le ragioni dell’oscuramento dello stretto legame tra “questione sociale” e “questione istituzionale”, operato tramite quel “parallelismo”, il cui peso si è accentuato proprio mentre più netta si faceva oggettivamente tale connessione dietro il mutamento soggettivo di identità conclamato dagli ultimi dirigenti del Pci, al culmine di quella che è stata scandita come la “lenta marcia nelle istituzioni” (Pasquino, 1988).
Questa sfocia in una vera e propria metamorfosi ideologica, attraverso una crisi di orientamento denunciata dalla inedita perorazione di un governo “forte” con un parlamento “forte” implicante in realtà – in costanza del sistema proporzionale – un sofisma, per giungere per la prima volta a condividere la dilagante critica al sistema dei partiti – cavallo di battaglia della cultura (soprattutto giuridica) di centro, come di destra – da tradurre nelle modifiche elettorali a partire da quel luogo di sperimentazione costituito normalmente dagli enti locali, per “dare al cittadino il diritto di scegliere la coalizione che governerà”, modificando cioè il sistema elettorale con “premio di maggioranza e indicazione nelle liste del candidato alla carica di capo dell’esecutivo”, entro una inedita distinzione tra potere delle assemblee e delle giunte, sull’onda di un ripensamento prima sollecitato personalmente da Ingrao (in nome di un “governo costituente”, 1986) per coinvolgere anche il parlamento quanto a metodo elettorale e quanto ad “un rapporto nuovo, con il governo”, riconosciuto dopo tanta esitazione come il “centro delle questioni istituzionali” (1987-1988), il che implicava l’aderire generico ma determinante alla tesi che marcava a copertura dei processi involutivi delle democrazie il profilarsi più avvolgente dell’internazionalizzazione dell’economia, delle modificazioni nei metodi produttivi e delle trasformazioni della società.
In un contesto nel quale la sopravvenuta crisi dell’est è valsa, più a fornire un alibi contro chi volesse insistere nel rivendicare la continuità integrale del modello del 1948, che a giustificare tanto vistosa quanto autonoma e solo accompagnata dal fallimento del “socialismo reale”, l’alba degli anni ’90 porta come suo tratto inconfondibile nell’inversione dello stretto nesso tra politica sociale e politica istituzionale la scelta del neonato Pds per una adesione alla critica del “consociativismo” volta inesplicabilmente a travolgere lo stesso ruolo (acquisito peraltro ormai storicamente) “dell’incontro tra le grandi forze politiche popolari avvenuto in sede costituente” e da sostituire con una politica di c.d. “cambiamento”, invocando l’adesione alle fonti “della modernità” come terreno di allineamento di “tutti i movimenti democratici e di sinistra in occidente”, e proponendo il richiamo all’89 francese nel nome dei valori di “libertà-fraternità-eguaglianza”, per tradurre fraternità in “solidarietà”, in una “nuova socialità” volta a rompere con tutta la tradizione “statalista” del pensiero socialista, onde aprire la via al “superamento” della dicotomia tra società civile e stato, tra «citoyen» e «burgeois», tra i livelli della “democrazia formale e sostanziale”. Tutto ciò partendo da una rilettura del rapporto tra “stato e mercato” e dei rapporti tra “pubblico e privato”, in un’ottica volta a trasformare i “conflitti di classe” intorno a interessi, in “conflitti di cittadinanza” intorno a diritti, superando le “angustie del classismo corporativo” per avviare una nuova fase della “emancipazione moderna” che trovi protagonisti “i cittadini, gli individui titolari di diritti civili, politici, sociali” (Occhetto, in Le idee della sinistra, 1992, pagg. 271-285).
3.
Come si vede, la velleitaria riqualificazione del partito ex comunista” (eppure comprendente ancora una corrente di ‘comunisti democratici’) assume come asse del nuovo modo di intendere quella che impropriamente si è chiamata ‘caduta delle ideologie’ (a causa della crisi della esperienza sovietica, abusivamente fatta coincidere “tout court” con la “crisi al marxismo”), dequalificando i “rapporti antagonistici” assunti nella costituzione del 1948 come luogo delle contraddizioni per nascita e consolidamento di “diritti” vecchi e nuovi connessi al “potere” di classi sociali vecchie e nuove, sì che la questione della democrazia è tornata a identificarsi con quella nozione di “democrazia procedurale” tipica della proiezione giuridica della cultura liberaldemocratica (compresa la sua versione “liberalsocialista”, di bobbiana ascendenza).
All’apice del ruolo della cultura nello svolgersi degli eventi che si sono succeduti – entro il groviglio di elementi inquadrati da quel momento sempre più “mitologicamente” entro i simboli della “rivoluzione tecnologica” (che avanzava già dagli anni ’60) e della “globalizzazione” (che ha preso le nuove forme contingenti di una propensione oggettiva del capitalismo, individuata tempestivamente dal Marx del “Manifesto”) – va posta allora la vicenda della critica al marxismo giunta così al suo acme per effetto del mutamento di identità assunto dagli “ex comunisti” in termini che li hanno visti protagonisti determinanti delle spinte ripetute alla revisione costituzionale a partire dagli anni ’90, proprio perché lo stereotipo del superamento della “democrazia bloccata” implicava il superamento di quello che è stato pretestuosamente definito “consociativismo” costituzionale e politico (e “politico” perché “costituzionale”) non tanto riconoscendo la necessità di accettare ormai il terreno delle riforme istituzionali – ciò che appunto è avvenuto dal 1983, risultando per un decennio insufficiente – quanto disponendosi soprattutto a rivedere la “biunivocità” del nesso questione sociale-questione istituzionale che è stato alla base del modello della costituzione del 1948, in termini tali da rovesciare insieme la visione della forma di stato – da quando unanimisticamente si è parlato di federalismo subordinandosi alle ideologiche e sguaiate spinte del “leghismo”– e la concezione della forma di governo esplicitamente assumendo vieppiù il protagonismo nelle proposte di revisione costituzionale della “Seconda parte” della Costituzione in senso verticistico-autoritario.
Coperta da una sorta di ovvietà – perché posta acriticamente in relazione con la fine del “soviettismo” del 1989, come se il passaggio di fase non fosse iniziato con motivazioni “interne” alla storia del Pci nel 1987 – la decisione ideologica di abbandonare la lotta per la trasformazione sociale rapportando la democrazia formale alla democrazia sostanziale, per allinearsi viceversa sui problemi della “cittadinanza” con abbandono della caratterizzazione dei “lavoratori” come soggetti della “effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” di cui all’art. 3, secondo comma (non a caso citato per lo più solo per il recitativo segmento circa “il compito della repubblica di rimuovere gli ostacoli…..”) – ha comportato la condivisione con interpretazione “autentica” della c.d. “fine del marxismo”, fine che naturalmente non è avvenuta, ma certo è stata assunta come alibi per accomunare le forze politiche in attesa di dare uno sbocco (prima vanificata dal Pci) anche in Italia se non al “bipartitismo”– come ipotesi ottimale – almeno a un “bipolarismo” diverso da quello canonizzato come “bipartitismo imperfetto” negli anni ‘50/60, perché imperniato questa volta su una premessa di asserita “omogeneità” che sarebbe maturata contro l’”eterogeneità” della fase in cui la dialettica sociale era universalmente definita “di classe”, oltre la indifferenza predicata dal liberalismo per essere ora derubricata a battaglia ideale per la espansione dei “diritti di cittadinanza”, rimuovendo l’oggettiva connessione tra area dei “diritti” e area dei “poteri” su cui è intessuto il nesso tra Principi Fondamentali e Prima parte della costituzione.
Portando alle estreme conseguenze politiche quella demonizzazione teorica operata da Bobbio negli anni che vanno dal ’69 al ’76 mentre più incisiva si andava facendo la lotta sociale e politica con il protagonismo sia del partito che del sindacato di classe – con effetti devastanti su una sinistra non più disponibile alla “rivoluzione democratica” secondo una concezione del ruolo delle istituzioni coerente con la strategia della trasformazione e come tale suscettibile di essere ritenuta estranea al tipo di classificazioni proprie delle teorie giuridiche di matrice “liberale” – sono stati gli stessi epigoni del Pci a professare il superamento della “eterogeneità”, addivenendo all’idea che l’impresa sia in realtà una “istituzione” in cui si distinguono solo i compiti convergenti dei soggetti della produzione, sicché l’obiettivo della nuova “sinistra di governo” è stato convertito nell’impegno alla ricostruzione dei meccanismi con cui si fondano e governano i sistemi di relazioni “tra gli uomini” nel rapporto tra la “produzione e la distribuzione della ricchezza”, e la “produzione e la distribuzione delle competenze democratiche” (Occhetto, op.cit.).
Valutando allora il nesso tra teoria e prassi nella prospettiva aperta negli ultimi quindici anni, per una verifica dei rapporti identificabili all’interno dei citati passaggi di fase tra teoria della costituzione di “democrazia sociale” e teoria del diritto e dello stato va constatato come progressivamente si sia venuta sbiadendo quella coerente connessione fatta valere ormai solo tra i giuristi “democratici” (docenti e sopratutto magistrati) impegnati ad una interpretazione “sul campo”; sicché volendo risalire ai mutamenti che hanno condotto al ricongiungimento delle posizioni culturali di quella che era stata la sinistra “socialcomunista” (da ultimo, solo comunista) con le posizioni della variegata ma ideologicamente compatta cultura liberaldemocratica, ci si imbatte nella simbiosi tra la nuova “sinistra democratica” e i “popolari” succeduti alla DC come protagonisti della sostituzione dei paradigmi risalenti alla costituzione del ’48 e visti inscindibilmente, con una omologazione a quella concezione del rapporto tra “diritto e democrazia” che ha rappresentato dal XIX secolo in poi il nucleo identitario dei principi sottesi alla “teoria del diritto e dello stato” dominante.
Lasciandosi pertanto al campo specialistico della sociologia del diritto una rilettura pedissequa del Bobbio “funzionalista”, senza rapportarlo al contestuale Bobbio critico della “democrazia socialista” per negare la socializzabilità del “potere” anche nello stato democratico-sociale, ha potuto svilupparsi l’operazione che è pervenuta alla deriva pericolosa odierna che – al coperto di lamentazioni meramente descrittive – sta già producendo conseguenze esiziali per la stessa democrazia liberale/costituzionale, non essendosi valutato proprio da parte degli eredi di Togliatti (nella ottusa convergenza con gli anticomunisti “storici”) che la costituzione del 1948 era rivolta sia a formare una “nuova classe dirigente” sia a prevenire e scongiurare il “ritorno del fascismo”: sì che l’isolato “auspicio” di un costituzionalista “che del progetto della Bicamerale sia definitivamente abbandonata l’impostazione complessiva” (Pizzorusso, La costituzione ferita, 1999, pag. 167, che peraltro è rimasto nel solco della dominante idea della “governabilità” pag. 168), è testimonianza della maggior pregnanza dell’ancor più isolata posizione di chi aveva osservato che la “rivoluzione conservatrice degli anni ’80, mentre ha trovato in tutti i Paesi dell’occidente gli ordinamenti predisposti ad accogliere le ricadute istituzionali dei nuovi rapporti di potere reale, in Italia si scontra invece con una Costituzione non egualmente recettiva, soggiungendo “che grazie al suo tasso promesso di democraticità l’anomalia «resiste» ancora” (Ferrara, in Politica del diritto, 1993, ripubblicato in “L’altra riforma nella costituzione”, 2002, pag. 91 e segg.).
Il confronto tra le due isolate posizioni testimonia appunto dell’incidenza negativa della separazione tra analisi di diritto positivo e analisi di teoria generale, vanificandosi così anche la critica più serrata dei rischi aperti agli inizi degli anni ’90 con la introduzione del maggioritario quale effetto immediato sul terreno istituzionale del mutamento di paradigma teorico complessivo dei “democratici di sinistra” (documentato dalla ricostruzione di chi non ha mancato tra l’altro di osservare quanto sia stato sottovalutato il rischio dello “sfruttamento del referendum” contro la proporzionale “dallo altro settore dello schieramento favorevole ad esso”, sino al punto di gettare ombre sugli effetti del colloquio “segreto” di padre Dossetti con un D’Alema, eletto presidente della terza “bicamerale” con l’appoggio del centro-destra in Pizzorusso, cit., pagg. 52-62): poiché si è insistito da ogni parte ad oscurare il dato determinante dell’egemonia acquisita a partire dalla fine degli anni ’70 dalla proposta di una “costituzione per governare” lanciata dal Psi “craxiano” perché “senza stabilità non si governa una società complessa” (1981), con la stessa motivazione ripetuta pedissequamente ed ossessivamente da tutte le forze politiche ieri ed oggi, per cui “introdurre modifiche nell’ambito costituzionale tenendo ben saldi i principi e i valori del nostro sistema” non sarebbe in contraddizione con “attuare integralmente la Costituzione” (nella prefazione di Craxi alla citata pubblicazione sulla «grande riforma» proposta dai socialisti).
La vera e propria alterazione che degli stessi nessi tra questione sociale e questione istituzionale l’intesa tra sinistra democratica e partito popolare continua a ribadire in una critica (perciò inadeguata) del progetto di centrodestra, è intrinseca all’oscurità dell’apparente ovvietà insita nella ripetuta invocazione del c.d. “cambiamento” nell’asserito “mantenimento” dei principi e valori – donde la pretesa indifferenza della riforma della Seconda parte separatamente dalla Prima Parte della Costituzione – in un silenzio sui contenuti generali e specifici dei Principi Fondamentali che viene utilizzato per mascherare l’abbandono maturato con la conversione ideologica dalla teoria del primato della politica sull’economia nei termini della programmazione come criterio di vincolo sul “potere di accumulazione”, sicché la mancata assunzione entro la teoria generale del diritto del nuovo tipo di costituzione di “democrazia sociale” come alternativa al costituzionalismo liberale (con le possibili implicazioni della sovrapposizione del liberalismo ottocentesco sulla democrazia contemporanea) si è prestata ad una operazione che in società “eterogenee” come quelle del continente europeo – rispetto a quelle tradizionalmente “omogenee” del sistema britannico e nordamericano, non a caso assunti come modelli di un allineamento come quello realizzato pur sempre e con difficoltà nel passaggio “gollista” al c.d. “semipresidenzialismo francese”, accolto a maggioranza nella Commissione D’Alema – trova elementi significativi di conferma nelle contraddizioni emerse proprio in sede di elaborazione della “Costituzione europea” al di là delle proclamazioni univoche benché provenienti da opposte ascendenze culturali sul dominio universale che il mercato avrebbe conseguito oggi a livello internazional/sopranazionale.
Ed è attestandosi sulla posizione di chi, intravisto all’inizio degli anni ’80 l’emergere delle condizioni di superamento dei “presupposti economici, sociali e culturali della disomogeneità” favorevoli all’inclusione del nostro paese “nella fascia delle democrazie europee più radicate” nonostante “la presenza di un tessuto sociale, come è il nostro, molto sfrangiato” (Cheli, cit., pagg. 122-128), che si perdono di vista le implicazioni politico-istituzionali di una contraddizione irrisolta dalla ristrutturazione capitalistica pur vista nei termini della globalizzazione economica.
Tanto che il campione del dottrinarismo conservatore-reazionario, ispiratore del “gruppo di Milano” e delle sue primitive proposte di restituire alla “democrazia sociale” le virtù (secondo tale gruppo) bloccate dalla lotta dei comunisti puntando al “governo di legislatura”, nel passaggio dal 1983 al 1990 – osservato che a quel punto si trattava ormai di passare alla “terza repubblica”, e fatta autocritica per non avere a suo tempo attaccato anzitutto i Principi Fondamentali del modello del 1948 (in Miglio, Una costituzione per i prossimi trent’anni, 1990, pag.6) – non ha esitato ad acutizzare sino alle estrema invocazione di una “secessione” (a somiglianza del caso “algerino”, rispetto al colpo di stato gollista del 1958) una critica volta a “rifondare globalmente e radicalmente” il nostro sistema per cancellare i presupposti, sia del principio di “eguaglianza integrale” propria dell’ideologia comunista sia dei principi della “garanzia di un reddito minimo” propri delle socialdemocrazie, al fine di sostituire gli artt. 1-4 dei Principi Fondamentali con altri all’opposto volti all’incremento del reddito e della ricchezza, alla produttività del sistema delle imprese, alla centralità della iniziativa privata, nonché del mercato “per il suo ruolo determinante” autonomo e nella complessiva organizzazione produttiva e dei consumi (op. cit. pagg. 49-52 , pagg. 119-133).
Su tali premesse, pertanto si puntava a risolvere la questione istituzionale, sostituendo il “parlamentarismo assoluto” con una autorevole “oligarchia”, facendo uscire progressivamente dalla storia “il parlamento che governa” (pagg. 18, 27, 63), con un “premier” elettivo, una sola camera politica, alludendo a quella che successivamente nella Bicamerale D’Alema è stata un’ipotesi stravolta dalla “Lega-Nord assumendo i connotati (che sono stati denunciati come indici di “monocrazia”del progetto-Berlusconi da Ferrara, in “Costituzionalismo it” 23.9.2004).
Ma come Berlusconi e il partito-azienda non potevano emergere e poi giungere a minacciare di sconvolgere il sistema istituzionale se non si fosse delegittimato il sistema politico sollecitando le proposte referendarie contro le preferenze e contro la proporzionale (tutt’altro che “popolari” se il “comitato promotori” era composto di personalità della borghesia “illuminata”, e di uomini di cultura della sinistra “moderata”), così il progetto di revisione costituzionale del governo Berlusconi non avrebbe potuto collocarsi al centro del dibattito parlamentare e giungere allo stadio avanzato che conosciamo se non avesse avuto alle spalle un lavorìo che è passato tramite ben due Commissioni bicamerali (De Mita/Jotti, e D’Alema) cui la maggioranza dei costituzionalisti ha variamente apprestato attiva collaborazione, senza tema di mescolare “jus conditum” e “jus condendum”, salvo qualche isolata critica almeno del metodo adottato a costo di provocare una “rottura”, non esitandosi anche a far balenare l’idea che l’avvio di un processo di revisione costituzionale ha come suo possibile (anche, nella circostanza astratto) esito lo spostamento del discorso in “materia di diritti”, oltre che di forma del governo (sempre sul presupposto di una denuncia del ruolo dei partiti) e dando ascolto a movimenti come il “terzo settore” dato che anche tale materia sarebbe modificabile “solo in meglio” (Cotturri, in Dem. Dir. 4/94 – I/95, pag. 54).
Il passaggio cruciale odierno – che facendo da ponte rispetto alla proposta della maggioranza “governativa” del “polo”, è peraltro posto in non cale da quella cultura che impotente a bloccare il “vulnus” berlusconiano cerca di arroccarsi su un “difensivismo” che non coglie lo spirito con cui sono nati i “comitati Dossetti” – è rappresentato dal ruolo svolto in particolare dalla Bicamerale D’Alema, in quanto con un lavoro che è formalistico ritenere qualitativamente diverso da quello di una assemblea costituente anche per la quantità di norme costituzionali formalmente coinvolte ( artt. da 55 a 138, mentre oggi si denuncia senza autocritica l’analogo percorso del progetto del “polo”), si è aggredita con una “organicità” che intacca la “foglia di fico” della separazione tra Prima e Seconda Parte della costituzione, sia la forma di stato sia la forma di governo, in una prospettiva che il centro-destra ha com’era prevedibile assunto a sua volta per un modello che avrebbe senso non meramente declamatorio denunciare, se si riconoscesse la necessità di rinunciare alle matrici teorico-politiche implicite nelle proposte fatte valere dai partiti dell’”ulivo” in seno alla Bicamerale D’Alema, e riportate come posizione di minoranza nel dibattito parlamentare in corso per l’approvazione della revisione – anch’essa “organica” – della Seconda Parte della costituzione: ed è chiarificatore dell’”impasse” in cui si trascina una cultura costituzionalistica divisa (tra “pessimisti” (difensivisti) e “ottimisti” (innovativi), Cotturri, in Dem. dir. 3 – 4/97) persino all’interno di quel CRS che negli anni 70-80 aveva puntato alla centralità del parlamento prima di cedere all’idea sofistica ed eufonica di un “governo forte con un parlamento forte”, sì che colpisce la posizione di chi tra i “pareri di 63 costituzionalisti” (pubblicati a cura di Bassanini, 2004, pagg. 121-125) valorizza l’idea di “adattabilità” della costituzione che ha visto accompagnare tutti gli ultimi 25 anni di snaturamento oltre che dei soggetti politici anche della scienza costituzionalistica, sino al punto di sostenere sia che “il nuovo testo (…) non può avere una portata eversiva nei confronti dell’insieme della costituzione”, sia che si può contare “sulla forza ancora tutt’altro che superata della costituzione del 1948” perché la demonizzata proposta berlusconiana “non si può dire nel suo complesso sia espressione di una nuova cultura egemone” (Dogliani-Massa Pinto).
A parte il tatticismo da cui è pervasa una cultura che asseconda la deriva nel pieno della sua manifestazione dissolvente, quel che è importante rilevare è che non c’è molto di positivo da attendersi se il sussulto nell’anno “terribile” per il “costituzionalismo” italiano emerso nella Associazione giuristi democratici si è circoscritto al ripudio del solo “presidenzialismo” (in Costituzione, e poi ? , 1996, pagg. 121-127), senza rinunciare all’idea della “necessità” delle riforme, del “rafforzamento del governo” e della “stabilità dei governi”.
Perché la linea di impostazione teorica di un “difensivismo” proclamatosi contrario all’”arroccamento” – escluso però pregiudizialmente che si debba contrattaccare con il “rilancio” della Costituzione, solo accennato all’inizio degli anni ’90 ma poi declinato – è imperniata sulla posizione di teoria generale di diritto pubblico frutto della esumazione affrettatamente escogitata di una concezione della “democrazia costituzionale” propria dello “stato costituzionale” di diritto, che altro non è se non l’innesco nel solco della vecchia teoria del “costituzionalismo liberale” delle macerie cui viene ridotta quella “democrazia sociale” che non viene neppure più menzionata, proprio per occultare, dietro l’operazione di omologazione sotto il segno generico di “costituzionalismo”, l’affermarsi di quel nuovo costituzionalismo dei “valori sociali” sorto nel 1944-47 in nome della riconosciuta esigenza di far maturare dai limiti della democrazia formale gli sviluppi verso la democrazia sostanziale, sulla base cioè dei contenuti ispirati convergentemente dal marxismo e dal cattolicesimo sociale con i tratti dell’ideologia antifascista accolta nella costituzione del 1948.
Operazione che nella cultura giuridica italiana ha comportato una riconversione, progressivamente sviluppatasi partendo dalla fase in cui sembrò necessario contrastare la crisi di crescenza dei partiti di massa sottoposti alla pressione dei movimenti volti a travolgerne le inerzie e le lentezze degli anni ’50-’60, per giungere così a una sommaria generalizzata denuncia del “sistema dei partiti”, nell’ambiguo convergere in quella nozione di “democrazia diretta” che – riferita alla strategia referendaria risalente ad una cultura antiparlamentarista – coglie in senso opposto agli obiettivi della democrazia “di base” come democrazia sociale quelli proposti al voto diretto del referendum da gruppi di vertice della società – e che solo raramente sono stati sostituiti su ben altre e opposte premesse da soggetti sociali interessati ad ovviare alle lacune di un sistema politico “bloccato”, mediante iniziative di segno politico colleganti coerentemente tali soggetti con la qualità sociale degli obiettivi perseguiti nella lotta di classe, senza che tuttavia l’istituto referendario abbia potuto ancora depurarsi dei limiti istituzionalmente “antiparlamentari” del loro prevalente uso da parte di forze conservatrici.
Il fatto, allora, che nelle due ultime “bicamerali”, sia stato posto al centro della perseguita revisione della Seconda parte della Costituzione la questione della “forma di governo” sollecitata già variamente da gruppi di destra anche eversiva, e che del patrimonio di discussione specialmente della bicamerale D’Alema non si faccia argomento di rigorosa analisi come se le alternative tra premierato (c.d. “relativo”), presidenzialismo, semi-presidenzialismo e cancellierato possano essere comunque indifferenti alla relazione con la Prima parte e con i Principi Fondamentali, per poi scatenare solo contro il successivo progetto Berlusconi una “bagarre” che non riesce a uscire dalle angustie di un parlamento ridotto a campo di rissa e incomunicabilità per le implicazioni “italiane” di un bipolarismo/maggioritario che ha intrinsecamente lo scopo – perseguito interessatamente da Ds e Ppi – di escludere ogni altra forza dal potere di indirizzo politico con effetti coinvolgenti persino il potere di revisione costituzionale, evidenzia gli effetti devastanti della rinunzia agli strumenti di una legittimazione che può fondarsi solo sulla connessione tra potere democratico e creazione dei diritti, non potendosi ostacolare lo sbocco finale dei progetti autoritari della destra solo mediante una esaltazione dogmatica dei “diritti fondamentali” secondo un costituzionalismo affidato alla sola forza della scienza e di un eventuale coerente potere delle corti costituzionali e dei giudici in generale: il che è rivelatore della qualità del cedimento che la cultura giuridica si è mostrata disposta a fare senza riuscire a dimostrare che l’ipotesi di premierato “assoluto” (come è stato definito il modello “spurio” del “polo”) non è che la versione estremizzata di quella concezione istituzionale che presuppone i limiti alla “democrazia sociale” che sono all’origine del “bipartitismo” anglo-americano applicato nei limiti di compatibilità con la storia dei paesi europei a cominciare dalla Francia, il paese nel quale sin dal 1958 si poté transitare rapidamente al “semipresidenzialismo” perché già nel 1946 dopo il referendum imposto da De Gaulle si era dovuto sostituire con un nuovo testo anodino il modello di democrazia sociale, passando da due referendum testimonianza di un debole consenso popolare.
Quel che è in corso con una demonizzazione del progetto Berlusconi accompagnata dal preannuncio dell’impegno del centro-sinistra a rilanciare a sua volta l’iter della revisione costituzionale che fosse bloccata dal voto referendario (reso necessario dai meccanismi dell’art. 138 variamente attivabili), anziché dal riconoscimento delle implicazioni culturali e politiche dello “slogan” del 25 aprile 2004 con il motto “giù le mani dalla costituzione”, è la proiezione dell’atteggiamento volto a confluire sulla teoria della “governabilità” – per sua natura verticistico-autoritaria, e anticamera delle derive “oligarchico-monopolistiche-totalitarie” – mediante un’operazione di occultamento ideologico favorito dal “parallelismo” tra la teoria generale di diritto pubblico (costituzionalismo liberale) e la teoria generale del diritto (normativismo). Chiusa nella morsa delle contraddizioni derivanti dall’opzione per il “polarismo” e dalla condivisione della scelta del centrosinistra di introdurre esso per primo il “presidenzialismo” a livello comunale, provinciale e regionale, con ciò inquinando il neofitismo federalistico con un tatticismo rivelatosi del tutto improvvido – una parte dei giuristi antiberlusconiani sta cercando di rievocare ragionamenti di teoria generale che dovrebbero dare consistenza ad un sistema di freni allo sconfinamento antidemocratico che la governabilità si sta mostrando suscettibile di favorire, con ciò ricorrendo però ad argomentazioni che erano desuete nella nostra dottrina degli anni 50-90, quando cioè si è sottolineato che per l’appartenenza della sovranità al “popolo” il corpo elettorale in quanto articolato nello “stato dei partiti” produce una tendenza a realizzare una “unità” sempre più stretta fra i vari organi di direzione politica, con la conseguenza di sostituire “una maggiore concentrazione di potere all’efficienza del principio di separazione” (Mortati, Ist. cit., pag. 410, pag. 420), ragione per cui attualmente si è costretti dalla deriva verso la riduzione della complessità e quindi della democrazia a rilanciare la genericità della vecchia formula della “democrazia come limitazione del potere e garanzia delle minoranze”, formula omnicomprensiva della rilevanza costituzionale della peraltro varia e differenziale esperienza intessuta nei rapporti tra società civile e società politica a partire dall’ottocento.
Oltretutto, procedendo anche ad una svalutazione delle differenze reali riscontrabili all’interno di uno stesso modulo tra costituzionalismo britannico – il più ascendente nel tempo – costituzionalismo statunitense, e costituzionalismo francese, dovuta alla inadeguata valorizzazione della storia e dei suoi processi, a causa della pretesa della scienza giuridica di imbalsamare la storia entro gli schemi aprioristici di una teoria del diritto incongruentemente identificata come teoria dello stato ( e perciò proclamandosi “teoria del diritto e dello stato” con lo stesso Kelsen), presa com’è dalla prospettiva segnata dalla idea formalistica della “giuridicizzazione” del potere, che è deviante se con tale termine si presuppone una “razionalizzazione” permanente destinata ad escludere proprio quel “valore” “del” diritto” che comporta antitesi e quindi contraddizioni “nel” diritto come è avvenuto nei rapporti tra costituzionalismo democratico e democrazia costituzionale (donde la perentoria constatazione, operata alle soglie del terzo millennio, secondo cui il costituzionalismo novecentesco europeo “imbocca risolutamente – tentennamenti francesi a parte – quello americano”, Di Giovine, in Studi onore Ferrara, vol I, pag. 233).
Tale affermazione – dato che il novecento include il passaggio dal costituzionalismo liberale a quello democratico attraversando la deriva del totalitarismo nazifascista – rimane nei limiti della sua portata apodittica, benché si sia soggiunto (peraltro con la solita inspiegabile enfasi circoscritta al caso weimariano, inquadrabile comunque nel figurino dello “stato sociale” ma non in quello dello “stato programmatore”) che passando a valutare “la complessità del costituzionalismo operante nelle democrazie avanzate contemporanee” si deve elaborare “un filone diverso di costituzionalismo (…) che può definirsi emancipante (…) predisponendo linee-guida sorrette da una filosofia della trasformazione sociale” (Di Giovine, op. cit. pagg. 233-235): salvo comunque restituire pregnanza al giudizio sul ruolo del costituzionalismo statunitense con un apodittico e non scientifico addebitamento al “costituzionalismo emancipatore” di essere portatore di un “ottimismo antropologico” per le “utopie di diritto positivo” contenuto in “norme-promesse” di uno stato che si occupi “dello individuo dalla culla alla bara” (op. cit., pag. 236), sì da liquidare una complessa problematica anche a costo di riqualificare il “pessimismo antropologico” e il “pragmatismo innervato dal privatismo economicistico” dei costituenti di Filadelfia (op. loc. ult. cit.).
Ora, a parte le considerazioni di un politologo tanto stimato negli Usa e in Europa sui limiti istituzionali e liberal-democratici del sistema giuridico statunitense – sia per come si è pervenuti ad un istituto del presidente come “equivalente di un monarca e di un primo ministro messi insieme” in un sistema che a proposito di “responsabilità” è “tra i più oscuri, complessi, confusi e difficili da capire”, sia perché a proposito di “democrazie stabili” “siamo senza rivali per il numero di cittadini incarcerati”, per “il divario più alto tra ricchi e poveri”,(Dahl, Quanto è democratica la costituzione americana? 2001-2003, pagg. 581-82) – certo singolare è la proposta di omologazione di sistemi giuridici così dissimili nella necessaria visione diacronica delle dinamiche che accompagnano la vita degli ordinamenti, ciò che discende dai varchi rimasti aperti all’incursione delle forze “populiste” a causa del vuoto su cui è impostata la vibrata ma inefficace invocazione di chi, proponendo di “fermare l’attuale disegno di sovversione costituzionale” attraverso la “riaffermazione, nell’immaginario sociale, del carattere sacrale della costituzione” (Ferrajoli, in Il futuro della costituzione, 1996, pag. 234), non vede che tale auspicio è contraddetto proprio da quella sottovalutazione del valore permanente della “rottura rivoluzionaria” conseguente alla Resistenza (op. cit., pag. 324) che si opera quando si passa a rivendicare l’ammissibilità di revisioni per l’allargamento dei “diritti” fondamentali e delle loro garanzie nella immodificabilità assoluta dei “principi” fondamentali (op. cit., pag. 330), dandosi però per scontata la sostituzione del principio proporzionale per il maggioritario da cui ha potuto derivare la possibilità reale del tentativo di sovversione, e ignorandosi quindi che la base del “pluralismo sociale” era stata introdotta per una democrazia “competitivo/conflittuale” non già con il solo obiettivo “tattico” di vincere le elezioni come sancito nella governabilità dei sistemi prototipi del capitalismo storico e contemporaneo, ma con quello più essenzialmente “strategico” della “trasformazione del diritto” (Ferrajoli, op. cit. pag. 321) che è stato cancellato proprio dalla attuale sinistra politica e culturale accreditando presso la c.d. “opinione pubblica” degli “individui” separati, orientamenti che si rivestono di una carica “populista” facendo così scattare una emergenza costituzionale che porta addirittura a domandarsi un po’ semplicisticamente per quali tratti possa distinguersi tra il fascismo e i partiti della nuova destra di oggi, nel timore che il governo Berlusconi sia inseribile almeno a livello di finalità, nella categoria nota – da Marx in poi – come “bonapartismo” (Stuart Wolf, in La notte della democrazia, 2003, pagg. 65-67) ma se si riconosce ancora l’utilità di Marx in epoca di c.d. “fine marxismo”, può essere più acconcia la lettura in proposito di Lo Surdo, 1993).
Il fatto si è che l’apparente rigore e scorrevolezza logico-formale del pensiero rivolto in teoria generale a risolvere le antinomie tra costituzionalismo liberale e costituzionalismo democratico mediante la formula di “democrazia costituzionale” imperniata sul presunto criterio unificante dello “stato costituzionale di diritto”, mentre sembra fornire un appagamento esauriente sul fronte della delimitazione dai regimi fascisti o anche solo populisti, non riesce a spiegare perché la controversia ideologica e quindi anche sociale e politica con gli inevitabili risvolti istituzionali che in Italia si trascina entro perduranti contraddizioni ( e che, viceversa, in Francia sono esplose a causa delle ricordate revisioni politico-istituzionali della repubblica transalpina in senso verticista) ha fatto saltare la compatibilità tra i diritti risalenti alla “legalità formale” e i diritti risalenti alla “legalità sostanziale” (Ferrajoli, Diritti Fondamentali, 2001, pagg. 18-34) – se non si tiene presente la inversione di tendenza avviata con la teoria del c.d. “bilanciamento” degli interessi sociali accolti nei Principi Fondamentali e nella Prima Parte della costituzione del 1948, mediante la deriva ideologica scelta dagli eredi di Pci e Dc in nome del privilegiamento del mercato sulla democrazia (intesa naturalmente come “democrazia sociale”), imperniato via via sulla strategia delle riforme istituzionali/costituzionali.
E tale difficoltà non è insita in una incapacità logica “interna” al ragionamento menzionato (e che tuttavia altri hanno sottoposto a diverso tipo di valutazione negli “interventi” contenuti nel citato lavoro sui “diritti fondamentali” curato da Vitale) ma risale a un difetto di organicità nell’orientamento politico-culturale insito nella adesione astratta ai valori della costituzione tramite il suo principio più innovatore che è quello di “eguaglianza” con il conseguente “impegno a rimuovere le disuguaglianze tramite la garanzia dei diritti sociali” (Ferrajoli, in Il futuro della costituzione, cit., p. 334): difetto che conduce addirittura alla denuncia dell’illusorietà dell’intento del centrosinistra di partecipare con proposte “costruttive” al processo costituente “per non generare l’impressione di essere conservatori”, denuncia che si conclude con il richiamo al “patriottismo costituzionale” invocato da Habermas per “contestare il metodo adottato dall’avversario” svegliando “nell’immaginario sociale” l’attenzione al “carattere sacrale e pattizio della costituzione e la difesa dell’unica forma di identità nazionale di tipo democratico” (Ferrajoli, op. loc. ult. cit.), in termini palesamente e solo idealistici.
Ed è appunto a causa dei diversi piani di intervento – “paralleli”, e non comunicanti l’uno con l’altro nell’assunto metodologico che vada mantenuta una reciproca estraneità tra i contenuti delle separate analisi – che risalta l’inaccettabilità di un discorso di teoria che (essendo fatto”in apicibus” per la natura dello statuto teorico complessivo accolto prevalentemente nella scienza giuridica) finisce per alterare la portata potenziale di una teorizzazione che non a caso elimina negli schemi generali che la sostanziano elementi essenziali, nella falsa opinione che siano meramente “congiunturali/descrittivi” e rilevanti solo in quelle incursioni “realistiche” che i giuristi non disdegnano più di fare per mostrare in termini allusivi la loro “attenzione” alla vita sociale.
E ciò nel caso specifico della evoluzione del “catalogo” dei diritti, dai diritti civili e politici ai diritti sociali, avviene omettendo di considerare quel che appartiene al metodo proprio dell’interpretazione di diritto positivo (“costituzionale” nel caso), e cioè la connessione tra le norme costituzionali “organiche” nel contesto in cui sono inserite, perdendo così di vista che i diritti sociali sono l’esito delle dinamiche dei “rapporti” cui ineriscono, rapporti che a loro volta si distinguono non solo per ragioni risalenti alla filosofia socio-politica (ed anche alla sociologia giuridica) ma per l’esistenza di precise fattispecie giuridiche, nel caso italiano rappresentate dal contenuto di due “sezioni” normative costituzionali, quella sui rapporti “etico-sociali”, e quella sui rapporti “economici” che – nei termini ricordati – hanno dato a Bobbio uno spunto teorico che pur negli accennati limiti sorprende non sia stato esplicitamente chiamato in causa nel menzionato dibattito sui “diritti fondamentali”.
Se si tiene costantemente presente il “dato” di diritto positivo, tanto più se di livello costituzionale senza assorbirlo e quindi espungerlo dalla “universalità” astraente e generalizzante della teoria del diritto, ma anzi valutandone il concorso ad un necessario adeguamento dei concetti di “stato di diritto” e di “costituzionalismo” valorizzando la natura della costituzione democratico-sociale, si deve dare una valutazione diversa alla sintesi teorica che ha indotto a sostenere per rispetto ad un precostituito schema di coerenza logico-formale che le norme sui diritti e le norme sulle loro garanzie possono trovarsi in un nesso contraddittorio per assenza di responsabilità “politica” nella concreta elaborazione di adeguate garanzie, tra le quali primeggia la “giustiziabilità” (Ferrajoli, op. cit., pagg. 31-32), e ciò per la tendenza della dottrina a marcare i caratteri della “democrazia costituzionale” incentrandola sul richiamo alle Corti Costituzionali di derivazione statunitense (ma lasciando in disparte l’incomparabilità della rispettiva collocazione di tali Corti negli ordinamenti, diversi per caratteri che fanno connotare la funzione degli istituti organizzativi di ogni specie dalla qualità degli obiettivi generali assunti nelle rispettive costituzioni, soprattutto in Europa e in Italia in particolare).
Senonché la differenza tra realizzabilità tecnica e politica delle garanzie non è sostenibile correttamente, perché diversi sono i gradi di “politicità” che occorre mettere in campo per concretare anche le suddette garanzie, dovendosi quindi previamente tener conto di aspetti di contenuto che concernono sia la diversa qualità dei rapporti sociali, e dell’esito della loro dialettica sul piano dei diritti che ne conseguono nei due ambiti che la costituzione italiana ha distinto senza giustificare la segmentazione enfatizzata dai giuristi nei noti termini di “costituzione economica”, “costituzione sociale”, e “costituzione politica”facendo presente che altro è introdurre garanzie tecnico-politiche proprie dello stato “sociale”, altro introdurre “garanzie tecnico politiche proprie dello stato “programmatore”: sì che ci si sarebbe aspettati che – nel rileggere i contributi di Bobbio, così estesamente argomentati a proposito dei rapporti tra diritto e impresa che sono il cuore della tematica democrazia/socialismo, e a proposito dell’incidenza del “diritto promozionale” visto come forma di direzione sociale – potesse emergere un approfondimento idoneo a distinguere perciò i diritti sociali “individuali” la cui natura ha arricchito la questione teorica circa il “diritto soggettivo”, dai diritti sociali “collettivi” che sono i diritti sociali più estesamente qualificatori degli interessi diffusi nel contrasto di classe, e la cui visione restrittiva – in senso “corporativistico”, come nelle contrapposte soluzioni della socialdemocrazia e del fascismo – è stata compendiata nella nozione ristretta di “interesse collettivo” (o con riferimento alla “categoria”, o con riferimento alla “rappresentanza di interessi”) (Mortati, Istituzioni cit. pag. 43, pag. 286), disconoscendosi per una scelta implicitamente ideologica la portata che nel nesso degli artt. 1, 2, 3, 4, 39, 47 hanno i Principi Fondamentali che vedono nel modello costituzionale del 1948 il lavoro come “funzione di supremo criterio valutativo della posizione da attribuire ai cittadini” sì da legittimare l’intervento statale nell’attività economica “in caso di pregiudizio per i diritti della persona” (Mortati, Istituzioni cit., pagg. 160-161).
Non si capirebbe infatti come nella dottrina giuridica, che si è scontrata sulla “precettività” delle norme programmatorie emanabili in collegamento più diretto con l’art. 41 terzo comma, sia prevalsa la posizione ideologica che è interna alla alternativa proposta da Bobbio tra democrazia e socialismo, essendo da riconoscere che l’esasperata ricerca (anche in seno ai socialisti del centro-sinistra) di una preclusione al tentativo (fatto oltretutto da un loro esponente di governo, Giolitti) di introdurre un meccanismo di “conformazione” dei programmi della “grande impresa” agli obiettivi economico-sociali di competenza del potere pubblico nello stato perciò definito di democrazia sociale, si è espressa come scelta dovuta non a motivi di ordine “formale” ma di ordine “sostanziale”, in quanto il risvolto c.d. negativo dei limiti al “diritto” di libertà dell’impresa era da vedere in senso positivo per la novità intrinseca alla legittimità di norme destinate a garantire in senso sociale il rapporto tra funzione del “potere” privato di accumulazione e produttività sociale dell’economia, nella linea segnata dal raccordo tra le menzionate norme costituzionali.
Solo omettendo di dare rilievo a tale duplice aspetto della configurabilità dei diritti sociali, gli uni come esito di normative rientranti nell’ambito dei rapporti etico-sociali (stato sociale/assistenziale, salvo soluzioni collettiviste che in Italia nessuno ha predicato come progetto globale, già alla costituente); gli altri rientranti nel quadro dell’ispirazione sociale della disciplina “vincolante” di una produzione di beni oltre che di servizi incentrata sul primato dei bisogni collettivi (sociali e non corporativi) contro la logica della c.d. “democrazia economica” socialdemocratica, è possibile che attecchisca una discussione sulla “democrazia costituzionale” astraente dai rapporti di potere all’origine dei correlativi diritti: e ciò perché la premessa teorica più generale da cui si parte (rientrante nell’ambito di una teoria generale del diritto e dello stato “parallela” alle altre forme di analisi, sempre più avvicinate queste ultime alla realtà effettuale) concepisce la razionalità di un sistema come sistema giuridico sul presupposto che solo la funzione giurisdizionale si configuri come garanzia suprema e tecnica, bandendo il fondamento delle garanzie connesse al libero dispiegarsi della dialettica socio-politica tra i “poteri” contrapposti, ed enfatizzando così non solo il ruolo della interpretazione giurisprudenziale ma anche quello dei “giuristi” come “ceto”, sino al punto da indurre ad invocare una singolare “efficacia normativa della scienza stessa.
Ora, è bensì indubbio che la “giustiziabilità” in un sistema che accolga una corte costituzionale come quella valutabile in Italia “ a costituzione invariata” è inquadrabile nelle premesse sui diritti fondamentali, ma va superata l’obiezione di chi non accettando o non comprendendo quali sono le dinamiche complessive di uno stato di democrazia sociale nelle sue varie vicende (come quelle del “caso italiano”), ha osservato che così si potrebbe “assegnare” alla corte stessa il compito di “sottrarre al potere di governo” la decisione della politica economica del paese” (Pintore, in Ferrajoli, Diritti fondamentali cit., pag. 199 nota 40). D’altra parte se si da atto della inclusione – entro quella che Bobbio ha accreditato come “funzione di direzione sociale” riconoscibile nel diritto di uno stato “post-liberale” – di una diversa articolazione dei diritti sociali quanto a contenuto e ampiezza dei bisogni da soddisfare, si deve altresì prendere atto da un punto di vista che obbliga a collegare l’analisi di teoria generale (sia del diritto, sia di diritto pubblico) con l’analisi di diritto positivo costituzionale, che quando si parla di realizzabilità “politica” delle garanzie dei diritti sociali la menzione della “politicità” non può significare implicita estraneità della lotta politica e sociale dall’ambito di una giuridicità intesa come portatrice di valori qualificatori del sistema, perché per apprestare le garanzie di cui si tratta – e soprattutto per soddisfare i bisogni collettivi (con soddisfacimento dei diritti sociali) inerenti al campo dei rapporti sociali condizionati in nome del “lavoro” dalla disciplina del sistema di produzione di beni e servizi – occorre tener conto delle ragioni politico-istituzionali risalenti ad opposte interpretazioni, sia quelle favorevoli (tanto contrastate con riflessi sulla tenuta del sistema socio-politico-istituzionale, come testimoniato da tutto il percorso prima degli anni ’80, e poi degli anni ’90), sia quelle sfavorevoli, risultate vincenti, e a cui si cerca di sopperire a sinistra derubricando la concezione del diritto, dello stato e della democrazia maturata con il modello costituzionale del 1948, e tentando con scarsa capacità di tenuta “difensivistica” di salvare il salvabile, a causa di una rilettura implicita dei Principi Fondamentali che sostituisce la qualifica dei diritti, come termini di rapporti di “potere” tra loro polarizzati nel conflitto di classe (variamente esplicatesi, ma anche e soprattutto negli anni 2000 operante distruttivamente dei valori sociali), con una tematizzazione dogmatica e formalistica dei “diritti fondamentali”, che non trova riscontro negli anni 1945-1990 non per un “sonno” della cultura di allora, ma per una rischiosa deriva che ha il suo punto di coagulo nella cultura giuridica per il ruolo da essa oggi attribuitosi .
E la causa di ciò è insita nella stretta concatenazione che per linee sparse si opera tra la deriva assecondata dall’iniziativa a sinistra per le riforme istituzionali, e la pretesa di scongiurarne gli esiti eversivi sostituendo alla lotta ideologica di massa il tentativo di erigere un bastione mediante l’ipostatizzazione di un costituzionalismo che ha il grave limite di emarginare – in nome di un continuismo che premia l’egemonia culturale del tradizionale liberalismo – quella visione democratico-sociale che a livello strutturale richiede proprio oggi di rilegittimare l’esigenza di sintesi tra lotta sociale e lotta politica nella prospettiva di una trasformazione della società ( cui le concezioni dello “stato sociale” sono organicamente impari), mediante cioè quelle manifestazioni di “potere” articolabili con strumenti di passaggio dalla organizzazione del potere di tipo burocratico-privatistico alla organizzazione del potere di tipo democratico-sociale ovunque i “poteri forti” dominano i “soggetti deboli”: e ciò tenuto conto che il “diritto” nella sua complessità in ogni fase della storia sia moderna che contemporanea si è configurato come manifestazione organizzata della alternativa di un “potere sociale” che, tramite una dialettica politica coerente con le premesse di chi ne ha postulato la legittimazione, ha promosso ricorrendo anche a processi di “rottura” come quella che nel 1944-45 si è manifestata con la Resistenza sfociata nella costituzione “fondata sul lavoro” per la “transizione” a una democrazia più avanzata, come base fondativa di diritti di tipo nuovo come esito di un processo che in Italia a differenza di ogni altro sistema costituzionale (e contro l’omologazione con essi che viceversa la dottrina giuridica oggi è disposta a fare) ha avuto come architravi, da un lato il riconoscimento del pluralismo sociale e politico per rovesciare la continuità di un primato dell’esecutivo sugli istituti della democrazia di massa con al centro le assemblee elettive, e dall’altro il ricorso pienamente libero al diritto di sciopero come diritto personale e collettivo insieme, per riuscire a controbilanciare il potere sociale della controparte dei rapporti economico-sociali, sostenuta dalle maggioranze “governative” renitenti verso l’attuazione della costituzione democratico-sociale: sino al punto di avvalersi della adesione di socialisti e comunisti dell’ultim’ora, per la limitazione anziché per il riconoscimento delle forme di sciopero precedentemente affermatesi, profittando del “revirement” sindacale imperniato sulla c.d. “autoregolamentazione” e sulla concertazione (più o meno triangolare) dei vertici socio-politici dominanti.
Le novità tentate dalle costituzioni “post-liberali” – parzialmente e contraddittoriamente da quella weimariana, più organicamente da quella italiana – proprio nella misura in cui hanno puntato agli obiettivi della socializzazione dell’economia, hanno insediato anche sul terreno del diritto oltre che della filosofia la questione della dislocazione del “potere” rispetto al “diritto” e quindi ai “diritti”, e soprattutto il modello italiano di rapporto tra forma di stato e forma di governo ha comportato la ripercussione del conflitto di classe sul conflitto politico, subordinando la questione che va sotto il nome di stabilità di governo alla questione della “democraticità” della nuova forma di governo imperniata sulla centralità del parlamento come sbocco dell’iniziativa socio-politica di massa, in coerenza con la “socialità” degli obiettivi di controllo dell’economia iscritti nei Principi Fondamentali e nella Prima Parte.
Ma se non si denuncia al cospetto dell’elettorato il ribaltamento ideologico operato dai partiti che erano stati l’asse del patto costituzionale con radici nella resistenza avviando una politica costituzionale che porta ora la scienza giuridica a omologare duecento anni di lotte culturali, sociali e politiche sull’identica traiettoria “minimalista” (come rigorosamente compendiata da Pace in Costituzionalismo it., 21.11.2003) e tale per cui nelle fasi di crisi diviene anticamera del bonapartismo o dello stesso fascismo – lo sforzo di elaborazione che in seno ai teorici della “democrazia costituzionale” conduce chi fonda solo sulla canonizzazione dei diritti fondamentali la tenuta di un sistema costituzionale che viene spinto da un “kombinat” di forze “senza distinzione tra destra e sinistra” (come precisato da Dogliani, preoccupato che la costituzione sopravviva solo “nelle aule giudiziarie e nelle riviste di dottrina”, in Costituzionalismo it. 9.12.2003), finisce per non uscire dalle secche della teoria della, “limitazione legale del governo”, che è del tutto indifferente e sottilmente aliena da una teoria dei diritti fondamentali che includa in modo non “cartolare” come in Europa i diritti sociali, con tutto il retroterra che ha l’ampiezza dei rapporti sociali poiché non basta evocare genericamente i “valori” ma occorre identificarli per la qualificazione delle varie situazioni che essi sono intervenuti a costruire, con una lotta per un nuovo diritto perché eretto su un nuovo potere volto a segnare le differenze tra liberalismo (e autoritarismo), socialdemocrazia (oscillante tra autoritarismo e democrazia), democrazia sociale (istituzionalizzazione della democrazia di massa), fascismo (totalitarismo).
Si tratta allora di riprendere “ab imis” il discorso collegando tra loro le ”parallele” forme della ricerca scientifica in campo giuridico, portando alle loro conseguenze le premesse di chi criticando il modello “post-democratico” sembra assumere come evolutivo il passaggio alla democraticità sociale del sistema costituzionale, demunciando che ora “le disuguaglianze sociali sono sempre al loro posto”, e che “le classi sono scomparse anzitutto perché si è smesso di parlarne, e perché i partiti hanno smesso di dare loro forma politica (e dunque di costruirle) (Mastropaolo, in Costituzionalismo it. 20/5/05): soprattutto si tratta di configurare il quadro di riferimento dello scontro di classe che la globalizzazione rivela nelle sue accentuate forme, in termini tali da non escludere l’incidenza relativa ma complice delle forze che hanno ora sposato l’idea del primato del mercato, sotto il duplice alibi della caduta del socialismo reale e del consolidarsi della prospettiva sopranazionale europea, con il tentativo di “inventare” una costituzione che dovrebbe essere interpretata con canoni diversi da quelli adottati per valutare i fenomeni propri dello stato/nazione, quando per l’unificazione politica dell’Europa non si esita ad enfatizzare proprio i canoni dello “stato di diritto”.
Il meritorio inquadramento operato da chi non perde di vista il carattere sempre più rapidamente evolutivo dei rapporti internazionali/sopranazionali/nazionali nel passaggio dell’ultimo ottantennio – sì che la questione della pace, e per essa dell’art. 11 della costituzione italiana va assunta non come valore alto ed a sé stante, bensì come riassuntivo della complessiva teoria della democratizzazione della società e della socializzazione della politica (Ferrara, da ultimo in Costituzionalismo it 25/5/05) – va pertanto commisurato alla qualità della critica al concorso della cultura del centro-sinistra sia alla revisione costituzionale di cui ha anticipato l’organicità di impianto che ora rimprovera al centro-destra, sia alla approvazione del progetto di trattato istitutivo della «costituzione europea» l’una e l’altra accomunate dalla prospettiva federalista.
Non va infatti subìto il proseguimento di un metodo di discussione che mentre procede irrefrenabilmente in Italia, nel contempo cerca di presentare come a sé stante ma tuttavia surdeterminata la questione della forza trascinante della ideologia della globalizzazione con tutto quel che si esprime in termini di poteri (di fatto o di diritto pare irrilevante) ultra/nazionali, che avrebbe comunque l’efficacia di snaturare la nostra costituzione in termini però tali da sfociare in una valutazione che da ragione a chi constata che oggi il potere a livello planetario esercitato dalla potenza dominante con la violenza di stato, contro il diritto e in nome dei “diritti umanitari”, cancella tutta una tradizione di cultura occidentale, avallando così l’autonomia sfrenata dei “poteri” forti, senza che in tal contesto abbia un rilievo adeguato la critica dell’”antipolitica” che in Italia ha preso avvio in un quadro di concause nazionali: mentre occorre valutare i nessi che gli stati/nazione – pur ridotti a “province” tipicamente della mondializzazione – presentano con l’universo di cui sono parte, riconoscendo che tale relazione non toglie fondamento scientifico alla dialettica contraddittoria “alto/basso – basso/alto” che si è storicamente sviluppata e continua con nuove cadenze, sia nei singoli ordinamenti che nel nuovo nesso tra gli ordinamenti nell’altalenante andamento del conflitto di classe.
Per intendersi, allora, e restituire ordine coerente a un tipo di discussione che langue per la opacità di una cultura camaleontica (divenuta da marxista neo-conservatrice, con il pretesto che il marxismo andrebbe identificato con il soviettismo, onde addebitare il “conservatorismo” alla inarrestabile critica del sistema capitalistico), e quindi maggiormente responsabile dell’inversione ideologica ben visibile nella “provincia italiana”, occorre riporre al centro della discussione che affiora in qualche più attenta riflessione la questione del perpetuarsi, con novità di forme, del “conflitto sociale”: conflitto che le forze del centro-sinistra hanno indebitamente espunto – con furia iconoclasta ed esorbitante l’interesse delle stesse forze culturali e politiche del capitalismo – dal campionario delle categorie concettuali, insieme a quelle di “ideologia”, “lavoro” e “stato”.
Non va allora relegato solo al passato il ruolo svolto dal “matrimonio tra accezione procedurale e sostanziale della democrazia”, quando si sottolinea che oggi si tratterebbe di “riaprire il conflitto sociale”, tenuto conto che “le imprese hanno con imprevista risolutezza rilanciato il conflitto di classe, pur guardandosi dal chiamarlo con questo nome (anzi: il fatto di non nominarlo neppure e di non nominare le classi era una maniera per condurlo)” (Mastropaolo in La mucca pazza della democrazia, 2005, pagg. 173-176): rammentando che il conflitto sociale è permanente in quanto è insito nella contraddizione capitale-lavoro, pur nella inevitabile variabilità delle cadenze e delle forme, sì che va evitato l’enfatico riferimento al conflitto solo nelle fasi in cui esso è reso più acuto dalla capacità di controffensiva della parte debole della società a cominciare dai lavoratori: controffensiva che il capitalismo non tollera in linea di principio, anche a costo di legittimare il sistema corporativo del regime fascista entrato a far parte del “codice civile” del 1942, contro cui si è costruita la democrazia sociale con la parte più qualificante del modello costituzionale del 1948, bloccato quindi non per le asserite ragioni di “governabilità” politica, ma per ragioni di “compatibilità” nei rapporti tra democrazia e mercato assunti nella costituzione in termini che solo nella fase della deriva degli anni ’80-90 si è pensato a inquadrare nel concetto di “mitezza” del diritto (Zagrebelsky, op. cit., passim.).
Se in sede di analisi politologica c’è chi tende a riconoscere il concorso che la politica ha nella dispersione dell’autorità democratica verso l’imporsi di un assetto “monistico” – dalla sovranità della repubblica fondata sul lavoro, al dominio dei rapporti di mercato, con il ruolo servente delle istituzioni e del relativo consenso popolare – è pervenuta alla denuncia della adesione dei partiti di centro-sinistra alla “ineluttabilità dei cambiamenti in atto” “accodandosi” al «riformismo» neo-liberale, e brandendo la “cultura dei diritti” contro “l’idea di democrazia quale intrapresa collettiva” (Mastropaolo cit., pagg. 179-185) cioè per bloccare il disarmo ideologico dei cittadini negli anni ’70 che erano stati sollecitati ad estendere la “partecipazione” come forma di potere di massa, si rende necessario collegare tale analisi al rilancio dei nuovi termini in cui si palesa la stretta interdipendenza tra le questioni del rapporto tra potere capitalistico sopranazionale/nazionale e potere istituzionale sopranazionale e nazionale.
Avendosi ben presente che la questione del “potere” inerisce strettamente alle condizioni generali e particolari delle dinamiche dei “rapporti” sociali, economici, politici e quindi anche istituzionali, e che la democrazia costituzionale come criterio di mera limitazione del potere non garantisce stabilmente nessun tipo di diritto, non solo quindi i diritti sociali, perché la destra sociale e politica trascina dietro l’attacco alla democrazia sociale la democrazia stessa e i diritti politici, il che spiega perché ci si è spinti a soggiungere che è possibile che “il fascismo non sia più una minaccia solo perché la democrazia – avendo sostituito l’indifferenza e l’esclusione alla coercizione – è divenuta così poco democratica che del fascismo non c’è più alcun bisogno” (Mastropaolo cit. pag. 183).
E il risvolto istituzionale di tale affermazione politologica è squadernato nei contenuti della revisione costituzionale in corso in Italia, nei termini che la cultura giuridica di questi giorni presenta “isolandoli” dalla contestualità complessiva in cui oggettivamente si colloca, e da chiunque può essere riscontrata purché si neghi in radice l’accettabilità dell’atteggiamento dei giuristi che per essere fedeli alla “autonomia” (assoluta) della scienza partono dalla premessa (propria dell’immortale “teoria normativa”) sull’autonomia del “diritto”, rigettando ad ogni piè sospinto (e volta a volta in base alle propensioni personali di ciascun interprete) come estranei al giurista i fondamenti filosofici che forniscono la chiave di lettura dei fenomeni qualificati nel diritto secondo le prospettive storico-sociale in cui si sono collocate con i loro ripettivi modelli le costituzioni del XIX e XX secolo.
Si può così constatare come gli interventi critici contro il progetto di revisione costituzionale del governo Berlusconi, trascurino di evidenziare l’uniformità ideologica da cui è permeato il contrasto politico-culturale tra centrosinistra e centrodestra, come documentato soprattutto dal confronto della saggistica giuridica degli anni 1997-2001 con quella degli anni a noi più vicini, sicché il ricorso al referendum non può limitarsi al proposito “tatticistico” di rigettare il progetto approvato dalla maggioranza, dovendosi soprattutto revocare la posizione rivelatasi mistificatoria già nella bicamerale D’Alema verso la c.d. “revisione-adattamento” che elude la critica del “premierato” come istituto pseudodemocratico, “relativo” e “assoluto”che appaia.
E’ infatti mistificatoria l’odierna denuncia del premierato c.d. “assoluto” coniando una qualifica che non si era anticipata in sede scientifica nella fase in cui uno dei giuristi più ispirati in senso democratico a proposito dei “modello semipresidenziale o di premierato direttamente elettivo” ha osservato che “essi possono essere ritenuti in astratto non frontalmente contrari ad un principio costituzionale fondamentale” (Allegretti, Studi onore Elia, tomo I, pag. 78); mentre altri registrano salomonicamente che “non del tutto a torto” sotto le mentite spoglie di una revisione parziale la commissione D’Alema si sia in realtà proposta, o sia giunta, consapevolmente o inconsapevolmente, a progettare una riforma globale della costituzione del 1948” (Angiolini, in Diritto Pubblico 1997, pag. 620); ed altri addirittura, cogliendo l’atteggiamento opportunistico di chi asseconda il passaggio alla c.d. “seconda repubblica” senza voler riconoscere che il passaggio alla “democrazia costituzionale” implica volontà di una “rottura”, premesso che questa non è conseguenza necessaria del passaggio da un regime costituzionale ad un altro, ha assunto il precedente francese del passaggio alla forma di governo “semipresidenziale” come prova di una “continuità” ricostruibile a posteriori tra le varie fasi storiche sfociate nella V repubblica, sì da coinvolgere anche il caso italiano in una operazione scientifica volta a evitare il giudizio di incompatibilità tra la costituzione del 1948 e il progetto della commissione D’Alema (Rescigno U., in Diritto pubblico 1997, pag. 604 e segg).
Non si possono fare concessioni sul piano della teoria, con gli ondeggiamenti funzionali alle tattiche politiche di partiti che non dovrebbero rivolgersi alla cultura se non per garantire rigore alla loro elaborazione strategica e assicurare coerenza piena a posizioni che, mirando anche in campo giuridico a mantenere “spessore storico” all’analisi, non v’è motivo decisivo che si ispirino al criterio della “razionalizzazione”, portando il tatticismo fino alla “sacralizzazione” di un ordine del giorno proposto durante i lavori della costituente in materia di forma di governo, come se fosse una supernorma, con un trattamento contrario a quello riservato viceversa all’ordine del giorno votato dalla costituente in materia di sistema elettorale “proporzionale”, e ciò solo perché con il primo di tali ordini del giorno si auspicava l’introduzione di principi idonei a tutelare la “stabilità di governo”, che è il terreno di equiordinazione ideologica con la destra conservatrice per la stabilità degli assetti sociali (sul ruolo dell’o.d.g. Perassi da ultimo Azzariti, in Forme e soggetti della democrazia pluralista, 2000, pag. 99).
Pesa su tale atteggiamento culturale odierno , una distorta ricezione degli interventi dell’unico autorevole esponente della cultura resistenziale sopravissuto sino ai nostri giorni – Giuseppe Dossetti, che con Togliatti e Basso ha decisamente contribuito all’elaborazione del patto unitario del 1947 – il quale non ha avuto come obiettivo forzosamente attribuitogli quello di coonestare il processo di revisione costituzionale avviato già prima del progetto del centrodestra, ma quello di denunciare la “mitologia sostitutiva” della realtà costituzionale pur sempre rapportata al modello del 1948, rimarcando l’esigenza di “rimuovere decisamente” la locuzione “seconda repubblica” evocata da destra e fatta propria da forze della sinistra, nel contempo additando nell’uso della “legislazione ordinaria” la via per intervenire politicamente sui problemi quotidiani, in attuazione quindi, non già previa modifica della costituzione (Dossetti, in Dem. dir. 4/94-1/95, pagg. 57-63), per poi specificare una critica serrata della prospettiva “federalista” su cui il centrosinistra (sia pure con soluzioni analiticamente non collimanti con quelle del centrodestra) ha ritenuto di poter anticipare un grave vulnus all’impianto della repubblica delle autonomie dietro il bisticcio linguistico sul c.d “regionalismo forte” risoltosi in una nuova forma di centralismo, (c.d. “solidale”, e non “competitivo”).
E proprio contro la “genericità e il trasformismo” occultato dal rigurgito federalista pervicacemente introdotto da un centrosinistra ora sbracciato contro la successiva pretesa della maggioranza di imporre a sua volta un progetto non condiviso, Dossetti ha speso il suo ultimo intervento (op.cit., pagg. 66-69) avendo della intangibilità accennato ai problemi della “governabilità”solo in subordine alla rivendicazione del modello organico del 1948, sicché non solo occorre tornare ad una analisi compiutamente interrelata della questione sociale e della questione internazionale/sopranazionale, – nell’intreccio che gli aspetti giuridici hanno con tutti gli altri, ben presenti ai “costituenti” portatori di una cultura generale, strumentata anche giuridicamente – ma va anche richiamata la critica che congiuntamente reclamano il “superimperialismo statunitense” nella dicotomia tra le forme del potere economico e quelle del potere politico-militare (come analizzato da Malcolm Sylvers, in Il mondo com’è, capitalismo contemporaneo e rapporti internazionali nel nuovo secolo, 1999, Quaderno n. 3 del Centro Culturale “Il lavoratore”) da un lato; e dall’altro lato l’incidenza devastante che il connubio tra il “berlusconismo” e il “leghismo nordista” sta determinando sul piano sociale e istituzionale nel colmare il vuoto lasciato dal “revirement” degli ex comunisti, l’uno puntando sulla c.d. “cultura d’impresa” per costruire la “azienda-Italia” a partire da una visione “ambrosiana” (e personalista) dei rapporti tra liberismo e stato, e l’altro su un federalismo neo-centralista mascherato da una “revanche” separatista/secessionista, per obiettivi di omologazione degli interessi corporativi della piccola impresa con quelli del capitale finanziario e industriale, sostituendo all’impianto degli statuti regionali degli anni ’70 – fondati sulla processualità democratica della programmazione economica innescata sui poteri locali realmente autonomi – una demagogica verticalizzazione dei vertici delle istituzioni federate con un centro a sua volta posto al di sopra della società, eliminando così la partecipazione popolare a favore dell’emersione di tanti “frammenti” di “classe dirigente locale” quanti sono gli stati membri che dovrebbero “avvicinare i cittadini allo stato” (per una visione di insieme di tale problematica, essenziale anche ad una critica della strategia istituzionale oggi dominante, (vedasi Ruggeri, Leghe e Leghismo – L’ideologia politica, l’economia dei “forti” e l’antitesi federalista al potere dal basso, 1999, Quaderno n. 2 del Centro “Il lavoratore”).
E non è un caso che le menzionate ricerche sul capitalismo internazionale e italiano siano state precedute da un seminario del 1995 sull’intreccio tra conflitti di classe e riforme istituzionali, per denunciare gli effetti sociali del passaggio dall’abbattimento della proporzionale al rafforzamento dell’esecutivo, come precisato anche in un documento elaborato dal “movimento antifascista per il rilancio e la difesa della costituzione” di Milano, inviato a Don Giuseppe Dossetti tramite l’Associazione “Città dell’Uomo”, allegato agli atti del Seminario (in Quaderno n. 1 del Centro Culturale “Il lavoratore”).
* Per una verifica della linea interpretativa qui prospettata, si rimanda alle seguenti monografie:
-
Costituzione e organizzazione del potere nell’ordinamento italiano, Torino 1991;
-
La Costituzione tra democratizzazione e modernizzazione, Pisa 1996;
-
L’organizzazione del potere nei rapporti tra diritto e stato, Padova 1997;
-
Diritto e stato tra scienza giuridica e marxismo, Roma 2004.