da Marco Taxistory
ilgiorno.it Quello appena consumatosi al Tar [vedi comunicato Associazione Tutela Legale Taxi], è un altro round sfavorevole ad Uber, la discussa applicazione internet che permette di prenotare tramite smartphone un’auto con autista. I giudici amministrativi, infatti, hanno bocciato il ricorso col quale 9 operatori del servizio di noleggio auto con conducente (Ncc) chiedevano di sospendere gli effetti della circolare diramata dal comando della polizia locale il 4 maggio scorso. Con quella circolare si vietava di prestare «servizi di trasporto pubblico non di linea»ricorrendo a piattaforme telematiche quali Uber.
Nella loro richiesta di sospensiva, i nove autisti precisano, però, di avvalersi spesso e volentieri di Uber-Black (una delle declinazioni di Uber) e sottolineano come l’utilizzo di questa applicazione non possa essere messo al bando perché la legge in base alla quale è stato posto tale divieto è troppo datata perché possa essere presa in considerazione. Nel dettaglio, la legge di riferimento è la legge numero 21, la legge quadro per il trasporto di persone. E risale al 1992. «La norma – insorgono i firmatari del ricorso – è stata emanata in un’epoca in cui la diffusione del telefono cellulare, con caratteristiche del tutto diverse rispetto agli attuali smartphone, non era neppure paragonabile a quella di oggi». E per questo «sarebbe inapplicabile». Pur rimandando alla trattazione sul merito, i giudici hanno ritenuto il ricorso «infondato» e respinto la richiesta di sospensiva.
Secono il Tar risulta infatti «pacifica la perdurante vigenza della legge numero 21 del 1992, anche con riferimento alle significative (si badi la scelta dell’aggettivo ndr) modifiche ad essa apportate dal decreto legge 207 del 2008». Pertanto «non sono ipotizzabili, allo stato, forme lecite di gestione dell’attività di trasporto non di linea sottratta alle regole e alle sanzioni stabilite dalla legge 21». Il Tar rimarca, ancora, che il Consiglio di Stato, in vari pronunciamenti, «ha delineato una differenziazione di disciplina tra servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente svolto anche attraverso la gestione informatica delle prenotazioni».
giambattista.anastasio@ ilgiorno.net
13 luglio 2016