Comunicato n. 9/2016
La definizione agevolata dei Ruoli, meglio conosciuta come rottamazione delle Cartelle di pagamento è ormai di dominio pubblico. L’iniziativa contenuta nell’art. 6 del DL 193/2016 è senz’altro lodevole ma, si è creata una ingiustificata disparità di trattamento fra i destinatari del provvedimento.
Infatti, con almeno quattro risvolti discriminatori che sembrano frutto di una noncuranza legislativa, sono stati puniti, ancora una volta, i soggetti scrupolosi e disciplinati e sono stati premiati gli altri. Vediamo in dettaglio.
1) L’art. 6 stabilisce che i ruoli emessi dal 2000 al 2015 possono essere definiti mediante il pagamento in quattro rate, con esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora. Quindi, chi ha avuto la “fortuna” di essere raggiunto dall’emissione del ruolo entro il 31.12.2015 se la gode beato e senza sanzioni. Chi invece è stato meno fortunato e il suo ruolo reca una data successiva, anche di un giorno, paga senza sconti. Per equità, la legge avrebbe dovuto riguardare tutti i ruoli emessi fino alla sua entrata in vigore. Alcuni emendamenti ‘aprono’ ai ruoli 2016; ne vedremo la sorte.
2) Ancora l’art. 6 dispone che chi ha in corso una rateazione, per accedere all’agevolazione deve pagare le rate scadenti da ottobre a dicembre 2016 e che le sanzioni pagate sulle rate pregresse restano acquisite e non sono rimborsabili. Quindi, chi non ha mai pagato niente gode il privilegio dell’abbattimento delle sanzioni mentre chi, più diligentemente, ha chiesto la rateazione pagando le rate, non solo perde le sanzioni già pagate ma ne deve addirittura pagare altre fino a dicembre. Incomprensibile.
3) La terza discriminazione riguarda coloro che stanno pagando le rate degli avvisi bonari per i quali non è prevista alcuna agevolazione. Costoro pagano le sanzioni, seppure ridotte, mentre chi non ha mai intaccato il suo debito, come visto in precedenza viene graziato.
4) In caso di tributi locali, se il carico è stato affidato a Equitalia si ha diritto all’agevolazione; diversamente si pagano le sanzioni. Due soggetti che non hanno pagato l’Imu vengono quindi trattati in modo diverso a seconda della forma di riscossione decisa dal Comune. Sembra tuttavia che questa disparità venga eliminata con un emendamento già presentato.
Recentemente un altro elemento di disuguaglianza è affiorato nel panorama giuridico italiano con la legge 7 agosto 2016 n. 160 e precisamente con l’art. 13-bis, il quale ha riammesso alla rateazione con Equitalia, i contribuenti decaduti per mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Simile opportunità non è stata però concessa a chi era decaduto dalla rateazione degli avvisi bonari, anche per una sola rata non pagata.
Tutto ciò, oltre a ledere in modo ingiustificato il dettato Costituzionale secondo cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, ingenera un elevato senso di sfiducia nei cittadini e fa perdere credibilità allo Stato.
Ci auguriamo che in sede di approvazione del decreto 193 sia eliminata ogni forma di discriminazione.
Cecina (LI), 10.11.2016
FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI