Gaetano Bucci (Università di Bari)
(relazione al seminario del P. C., Gioia del Colle, 20 novembre 2016)
Il disegno di revisione proposto (recte: imposto) dal Governo, non può essere valutato solo come un’operazione “sovrastrutturale” destinata a incidere esclusivamente sulla forma di governo, ma anche come una sorta di disegno strategico di politica-economica, che punta ad alterare radicalmente la configurazione dei rapporti tra “Stato” e “mercato” delineata dalla Costituzione.
Al riparo della retorica del “risparmio”, con l’abolizione del CNEL, si persegue, del resto, l’intento simbolico di sancire il definitivo abbandono della concezione del “governo democratico dell’economia” (art. 41, 3° co., C.), per far posto alle dinanimiche proprie del mercato e della concorrenza.
La proposta di revisione Renzi-Boschi costituisce, infatti, il punto d’approdo del processo restaurativo inscritto negli indirizzi dell’UEM, che preclude ogni possibilità di inverare il programma di trasformazione economico-sociale prescritto dall’art. 3, 2° co., C., com’è dimostrato dal recepimento del principio dell’equilibrio di bilancio prescritto dagli strumenti della governance economica europea, il quale, sancendo l’obbligo di parità fra spese e entrate, rende lo Stato “finanziariamente condizionato” (F. Losurdo), impedendogli di realizzare politiche di sostegno della domanda anche solo in funzione anticiclica.
Un principio espressivo di una teorica economica di chiara marca liberista, fondata sulla convinzione che la “spesa pubblica” costituisca fonte di “sprechi” e vada, pertanto, ridotta, specie nelle fasi recessive (G. Forges Davanzati).
Per comprendere le ragioni effettive poste a base del processo controriformatore, appare utile la lettura di due documenti che hanno posto le premesse per un attacco organico alla Costituzione.Si tratta del documento della Commissione trilateral (1975) che evidenziava la necessità di “ridurre la democrazia” e del documento della Loggia massonica P. 2 che mirava a diffondere l’ideologia di una “governabilità” funzionale alle esigenze di “stabilità” dei mercati.
In tempi recenti, è stato diffuso un report della JP Morgan (28 maggio 2013), che esortava gli Stati a disfarsi delle Costituzioni adottate nel secondo dopoguerra, perché fondate su concezioni «socialiste […] inadatte a favorire la maggiore integrazione dell’area europea».
I limiti di queste Costituzioni sono stati individuati nella previsione di governi deboli nei confronti dei parlamenti e di tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori (es. diritto di sciopero), che ostacolano la realizzazione delle politiche ritenute essenziali per il ripianamento dei “debiti sovrani”, i quali sono stati, in realtà, generati dagli interventi pubblici di salvataggio delle banche responsabili della crisi.
Nelle sue dichiarazioni, il Presidente della BCE ha sempre sollecitato, del resto, il completamento di quelle “riforme” non solo “economico-finanziarie”, ma anche “costituzionali”, irritualmente prescritte al Governo italiano con l’ormai famosa “lettera” (del 5 agosto 2011), perché ritenute indispensabili per «ristabilire la fiducia degli investitori» logorata dalla grave situazione in cui versano i «mercati finanziari».
Il disegno di revisione presentato dal Governo, si colloca in questo solco perché punta a “costituzionalizzare” un assetto idoneo alla gestione oligarchica delle dinamiche economico-sociali, ossia a stabilizzare un quadro di comando verticale svincolato dalle istanze del pluralismo, reputate incompatibili con gli indirizzi delle istituzioni tecnocratiche sovranazionali, garanti degli interessi dei grandi gruppi finanziari (D. Chirico).
Nella Relazione illustrativa si legge, infatti, che la «stabilità dell’azione di governo» e l’«efficienza dei processi decisionali» costituiscono «le premesse indispensabili» per affrontare le «sfide derivanti dall’internazionalizzazione delle economie» e, quindi, «per agire, con successo, nel contesto della competizione globale».
Risulta, pertanto, evidente come lo scopo reale perseguito dal disegno di revisione che punta a trasformare il nostro sistema fondato sul primato della sovranità popolare e del Parlamento, in un sistema incentrato sul primato del Governo, sia quello di espellere dallo spazio politico visioni, progetti e rivendicazioni sociali alternative rispetto al modello neo-liberista (A. Algostino).
Nell’era della globalizzazione economica – anzi della sua crisi – si assiste pertanto al riemergere di soluzioni regressive incentrate sulla svalutazione della rappresentanza, che paiono riportarci in una situazione simile a quella dell’Ottocento caratterizzata dalla presenza di uno Stato autoritario orientato a sostenere gli interessi delle classi dominanti, anche a costo di provocare una crescita esorbitante delle diseguaglianze, che oggi assumono anche la forma estrema delle «espulsioni» (S. Sassen).
Ad onta della retorica sul “postmoderno”, ci troviamo quindi dinanzi a una “svolta autoritaria”, come sembra, del resto, comprovato dalla disposizione dell’art. 12 del disegno di revisione che, rafforzando eccessivamente le prerogative del Governo, giunge a snaturare non solo le caratteristiche della forma di governo parlamentare, ma anche quelle della forma di stato democratico-sociale.
Si attribuisce, infatti, al Governo il potere di chiedere che un disegno di legge considerato essenziale per l’attuazione del suo programma, sia iscritto con priorità all’ordine del giorno della Camera (entro cinque giorni dalla richiesta) e sottoposto alla pronuncia definitiva, entro 70 giorni.
Questa disposizione che istituisce una corsia preferenziale per i disegni di legge d’iniziativa governativa, sposta di fatto l’esercizio del potere legislativo in capo al Governo, rivelando, più di ogni altra, come il disegno di revisione, in totale discordanza con i parametri del nostro modello costituzionale, punti ad assegnare al Governo non più il ruolo di “comitato esecutivo del Parlamento” , bensì quello di “suo organo direttivo”.
Con questa previsione, il disegno di smantellamento del modello “democratico-sociale” (C. Mortati)giunge al suo compimento, perché la sanzione del primato del Governo sul Parlamento nel processo di elaborazione dell’indirizzo politico, aggiungendosi ai pervasivi poteri in materia di bilancio attribuitigli dagli strumenti della governance economica europea, determina la piena integrazione fra “governabilità” e “stabilità economica”, ripristinando il nesso di compenetrazione organica fra “stato-apparato” e “interessi privati”, su cui era incardinato lo stato liberale e lo stato fascista-corporativo.
Il meccanismo del “voto a data fissa” evoca, del resto, la cultura istituzionale sottesa alla Legge 24/12/1925, n. 2263 (concernente: Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo) che condizionava fortemente l’autonomia del Parlamento, attribuendo al «Capo del Governo» il potere di determinare la formazione dell’ordine del giorno delle Camere. Nell’art. 6 della suddetta legge, si prevedeva, infatti, che: «Nessun oggetto può essere messo all’ordine del giorno di una delle Camere, senza l’adesione del Capo del Governo».
Questo disegno di forte verticalizzazione del potere è individuabile anche nella revisione delle norme del Titolo V, che sancisce l’abbandono del cd. “progetto federalista” e il ritorno del ruolo accentratore dello Stato (v. nuovo art. 117).
Lo spazio del legislatore statale si espande considerevolmente perché viene eliminata la “potestà legislativa concorrente” e, quindi, vengono riportate alla “potestà legislativa esclusiva” dello Stato, materie concernenti interessi fondamentali delle collettività locali (quali quelle realtive: alle infrastrutture strategiche; alle grandi reti di trasporto dell’energia; alla tutela della salute; alla tutela e sicurezza del lavoro; alla tutela dei beni culturali e paesaggistici; al governo del territorio; alle politiche sociali; all’istruzione e alla formazione professionale).
Il disegno di revisione introduce, inoltre, la cd. “clausola di supremazia statale”. Il nuovo quarto comma dell’art. 117 (v. art. 31 ddlc.) prevede infatti che, su proposta del Governo, il legislatore statale possa impossesarsi delle residue materie di competenza regionale, in nome della “tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica” o “dell’interesse nazionale”.
Con l’introduzione di questa “clausola” (denominata, da alcuni costituzionalisti, “clausola vampiro”), si pongono, quindi, le premesse per la compressione delle “autonomie socio-politiche” e, quindi, per la neutralizzazione del ruolo partecipativo delle comunità locali, i cui interessi non potranno essere idoneamente tutelati dal cd. “Senato dei territori”, perché il disegno di revisione prevede che il suo voto possa essere superato da quello diverso della Camera, proprio in relazione alle leggi fondate su tale “clausola” (cfr. artt.70, 4° co. e 117, 4° co. ddlc. Renzi-Boschi).
Sulla base di queste premesse, ogni “grande opera” potrebbe essere reputata di “interesse nazionale”, sicché le Regioni, gli enti locali e i cittadini potrebbero essere privati della possibilità di incidere sulle decisioni essenziali per la qualità vita delle comunità (quali, ad es., quelle relative: all’alta velocità; alle discariche; agli inceneritori; alle trivellazioni; alla produzione di carbone; al deposito di scorie nucleari; alla riconversione degli stabilimenti industriali inquinanti (Ilva); all’installazione di nuove basi militari).
Non si può non rilevare, pertanto, come la Costituzione esprima una concezione opposta a quella del primato del potere del governo concentrato nelle mani del «premier assoluto» (A. Pace), perché mira a promuovere «l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (artt. 3, 2° co., C.).
Lo svuotamento delle funzioni del Parlamento e del ruolo partecipativo dei corpi intermedi, paiono invece funzionali alla configurazione verticistica dell’UE, che esige continue cessioni di “sovranità popolare” per consentire agli esecutivi di attuare rapidamente gli indirizzi imposti dalle istituzioni sovranazionali e dai centri di potere economico-finanziario.
Il disegno di revisione costituzionale, attraverso l’abnorme concentrazione di poteri in capo all’esecutivo, persegue infatti l’obiettivo di sincronizzare i tempi delle decisioni politiche con i tempi delle decisioni dei mercati finanziari, col fine di rendere il Paese più attrattivo per gli investimenti dei gruppi oligarchici transnazionali.
In un contesto di competizione globale, «il turnover del capitale» risulta accellerato, sicché le scelte di localizzazione degli investimenti sono influenzate dalla capacità dei Governi di creare un ambiente ad essi congeniale e, quindi, necessariamente caratterizzato dalla riduzione dei diritti dei lavoratori dai tagli allo stato sociale e da labili normative di salvaguardia ambientale (G. Forges Davanzati), ossia da politiche che deprimono la domanda e intensificano la recessione.
I poteri economici sovranazionali hanno, quindi, un estremo interesse ad una trasformazione delle Costituzioni nella direzione della verticalizzazione del potere, al fine di renderle funzionali ai processi di finanziarizzazione, che impongono un’accellerazione dei tempi di decisione.
Il fulcro della restaurazione avviata, sin dalla seconda metà degli anni Settanta, dalle Banche, dalle Borse, dagli investitori, dalle grandi società commerciali, col supporto del FMI, della Trilateral, del Washington Consesus, della scuola di Chicago e della scuola ordoliberale tedesca, consiste, infatti, nel trasferire la sovranità dal “popolo” ai “mercati”.
Si tratta di una restaurazione che ha bisogno di poteri spicci capaci di mettere la “politica” al passo con i dogmi dell’economia neoliberista e che comporta, pertanto, un arresto del pluralismo e, quindi, la creazione di una società cinica, divisa tra “vincenti” e “perdenti”, “salvati e “sommersi” (R. La Valle).
Al “governo democratico dell’economia” (art. 41, 3° co., C.) che secondo le previsioni della Costituzione, dovrebbe svolgersi con la partecipazione dei lavoratori (art. 3, 2° co., C.) e delle loro organizzazioni rappresentative (artt. 39 e 49 C.) ed articolarsi attraverso la rete delle assemblee elettive locali (art. 114 C.), per trovare nel Parlamento il punto di confluenza, elaborazione e sintesi delle istanze provenienti dai territori, si intende, quindi, sostituire un tipo di governo verticistico orientato a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato concorrenziale, considerato come lo strumento più idoneo per allocare le risorse e quindi per conseguire l’inclusione sociale.
I movimenti e le forze politiche che contestano gli effetti distruttivi delle “politiche di rigore” imposte dall’Unione europea, dovrebbero quindi prendere coscienza che – specie nell’attuale fase di “crisi organica” (A. Gramsci) – la lotta per la difesa e l’attuazione della Costituzione risulta fondamentale, perché essa costituisce lo spazio politico entro cui diviene possibile rilanciare una dialettica conflittualesul terreno dei rapporti economico-sociali ed entro cui può, pertanto, esprimersi l’opposizione dei lavoratori al «colpo di stato» ordito dalle banche e dai governi» nelle sedi impenetrabili delle istituzioni tecnocratiche sovranazionali (L. Gallino).