Il pareggio di bilancio, quello inserito in Costituzione con legge Costituzionale, potrebbe essere incostituzionale.
Il 16 Dicempre 2016 la Corte Costituzionale si è pronunciata su una legge della Regione Abruzzo e gli effetti sono ancora tutti da scrivere.
Il fatto:
La Regione Abruzzo aveva condizionato il contributo per il trasporto degli studenti disabili alle risorse stanziate in bilancio.
Il servizio, quindi subiva le contrazioni stabilite dalle disponibilità economiche, a loro volta vincolate dal pareggio di bilancio.
Il pareggio di bilancio
Con “pareggio di bilancio” si intende la necessità, per Stato e Regioni, di pareggiare le entrate e le uscite di ciascun anno.
Nel 2011 il Governo Monti inserì il principio del pareggio di bilancio in Costituzione (articolo 81). 1
Con il pareggio di bilancio in Costituzione è stato, di fatto, reso illegale il keynesimo. Non risulta più possibile la spesa “espansiva” in infrastrutture, politiche di sostegno al reddito (e al consumo) interno eccetera eccetera.
Una spesa è possibile solo se bilanciata da un taglio o da una maggiore entrata (tasse).
Questo, ovviamente, implica che le minimali maggiori spese a sostegno della produzione devono essere bilanciate da tagli a spese “improduttive”.
Le spese improduttive per eccellenza sono proprio quelle che riguardano lo stato sociale.
Istruzione gratuita, sostegno assistenziale e previdenziale agli inabili al lavoro e ai disoccupati involontari, assistenza sanitaria …
Lo Stato si “ritira” da questi ambiti lasciando al mercato e all’iniziativa privata la gestione del sostegno sociale.
Ovviamente, il privato mercato svolgerà queste funzioni solo dietro corrispettivo.
In buona sostanza, lo smantellamento dello Stato sociale e la privatizzazione dei servizi sociali essenziali.
Accessibili solo a chi può consentirseli.
Questo, in modo assai schematico, il pareggio di bilancio (vigente per Stato e Regioni) e il “patto di stabilità interno” che ne deriva (per i Comuni).
La Sentenza della Corte Costituzionale
La Sentenza n° 275 del 16 dicembre 2016 della Corte Costituzionale costringe a un amaro risveglio tutti i sostenitori del pareggio di bilancio. I sostenitori del libero mercato e dello smantellamento dello Stato sociale sbattono il muso contro l’amara realtà.
La nostra Costituzione mette al centro la dignità della persona. E la sentenza 275/2016 della Consulta è storica quanto ovvia: i Diritti Costituzionali vengono prima del pareggio di bilancio
Al punto 11 delle “considerazioni in diritto”
Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.
Cosa significa?
La domanda potrebbe essere: ma se il pareggio di bilancio è un articolo della Costituzione, come può non incidere sulla erogazione dei servizi?
La risposta è semplice. Seguitemi un attimo.
La Costituzione del 1947-1948 è stata scritta da un “Potere Costituente”. Una Assemblea appositamente eletta a suffragio universale.
Tutti i Poteri dello Stato, quindi, sono Poteri costituiti dal Potere Costituente nella Costituzione. Poteri che esistono solo in quanto la Costituzione li prevede. I “Poteri Costituiti” sono poteri derivati dal “Potere Costituente”.
Il “Potere Costituente”, quindi, nella Costituzione può porre limiti anche ai “Poteri Costituiti”. E li ha posti.
Può dire esplicitamente (come dice nell’articolo 139) che “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.”
Ma possono esserci diveti e prescrizioni impliciti.
I “Principi fondamentali”, ad esempio (articoli da 1 a 12) non possono essere toccati.
I “Diritti e doveri dei cittadini” (la “Parte Prima”, dall’articolo 13 all’articolo 54) possono solo essere migliorati e non peggiorati.
Quelli che la Costituzione prevede sono i diritti e doveri minimi, i “Diritti e i doveri incomprimibili”.
Rispetto a questi capisaldi anche una revisione costituzionale può essere incostituzionale.
Perfino la Sovranità popolare trova dei limiti (Costituzione, art. 1 comma 2)
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Un referendum per chiedere al Popolo di rinunciare alla propria Sovranità è anticostituzionale.
Qualche dubbio è lecito per il referendum consultivo del 1989. Il testo del quesito era:
Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comunità?
I “Diritti incomprimibili”
I “diritti incomprimibili” non possono sottostare ai vincoli di bilancio.
- Quindi al “Reddito di cittadinanza“, ad esempio, non si può opporre “non ci sono le coperture”, le pensioni devono essere adeguate alle esigenze di vita e occorre garantire adeguata assistenza ai disabili.
Art. 38:
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
- Quindi occorre provvedere agli 11 milioni di italiani che non si curano più.
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
- Quindi occorre che l’istruzione obbligatoria sia di qualità adeguata e veramente gratuita
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
… e se non ci sono i fondi?
Se il pareggio di bilancio è incompatibile con la garanzia dei diritti incomprimibili, è il pareggio di bilancio ad essere incostituzionale e occorre eliminarlo dalla Costituzione.
I portatori di interessi diffusi dei diritti costituzionali fondamentali incomprimibili impugnino gli atti con cui vengono negati i diritti minimi.
I sindacati facciano ciò per cui l’articolo 39 della Costituzione ne giustifica l’esistenza.
Le solite scuse: “i soldi non ci sono” e “bisogna rispettare il pareggio di bilancio“, non saranno più valide. La Corte Costituzionale in sostanza, dice che i diritti costituzionali sono più importanti di un vincolo di bilancio, anche se voluto dalla Troika.
Nessun governo può più dire: “non ci sono soldi per il Reddito di Cittadinanza, per l’assistenza ai disabili, per finanziare la sanità pubblica e il dissesto idrogeologico“.
Il debito pubblico deve essere gestito da una classe politica responsabile che ha la volontà di fare investimenti per far ripartire davvero il Paese, senza esclusione di nessuno.
dicembre 28, 2016