Secondo i giudici, il disastro di Viareggio “costituisce un evento’derivato da una concatenazione di accadimenti strettamente consequenziali tra loro che sarebbe stato possibile evitare attraverso il rispetto di consolidate regole tecniche”
VIAREGGIO. “Il grave disastro di Viareggio non è stato un fatto imprevedibile”. Lo scrivono i giudici del tribunale di Lucca nelle motivazione della sentenza – in totale 1.300 pagine – del processo di primo grado per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, quando una cisterna carica di gpl deragliò e si squarciò: il liquido fuoriuscito provocò una “nube esplosiva” e 32 persone morirono investite dal fuoco.
Tra i condannati al processo conclusosi lo scorso 31 gennaio Mauro Moretti, che ha avuto 7 anni come ex ad di Rfi, e Michele Mario Elia, 7 anni e mezzo, che in quell’incarico subentrò quando Moretti passò a Fs. In totale erano 33 gli imputati: dieci gli assolti, le pene più pesanti per l’ad e il responsabile sistema manutenzioni di Gatx Rail, la società tedesca che aveva affittato i carri cisterna: 9 anni e mezzo.
Secondo i giudici, il disastro di Viareggio “costituisce un ‘evento’ derivato da una concatenazione di accadimenti strettamente consequenziali tra loro che sarebbe stato possibile evitare attraverso il rispetto di consolidate regole tecniche create proprio al fine di garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, e soprattutto, prestando massima attenzione ai diversi segnali di allarme che si erano manifestati già prima del fatto e che preludevano al disastro”. Il tribunale riporta a tal fine esempi di incidenti verificatisi in Europa e anche in America. E se la rottura dell’assile del carro cisterna fu il “fattore originario” da cui si è sviluppata la sequenza di accadimenti, causando il deragliamento con successivo ribaltamento e poi squarciamento della cisterna a causa dell’ impatto del carro “con un elemento dell’infrastruttura”, la “causa originaria ed il verificarsi dei fattori successivi debbono essere considerati concause tutte riferibili al medesimo contesto di gestione del rischio che è quello connesso al trasporto ferroviario”.
I giudici rilevano anche, riguardo a società coinvolte nel processo, che le stesse hanno “ottenuto vantaggi consistenti nel risparmio economico derivato dalla omissione di interventi di carattere tecnico”.
02 agosto 2017