L’ANPI veneziano, giustamente, rimprovera una decisione errata sotto diversi punti di vista e che penalizza, soprattutto, un comportamento coerente con quanto successo sia nella storia che nell’evolversi delle leggi democratiche.
Che siano queste sentenze (di quanto accaduto sulle rive venete) i primi effetti delle varie riforme scolastiche portate avanti negli ultimi decenni da alcuni revanscisti?
MOWA
Comunicato inviato da Diego Collovini presidente della sezione Anpi di venezia
“Si apprende oggi da alcuni giornali che la Procura di Venezia ha chiesto l’archiviazione per il gestore di Playa Punta Canna a Chioggia del reato di apologia del fascismo.
La motivazione: si è trattato di “articolazione del pensiero”, come un’articolazione del pensiero è pensare che le due leggi Scelba e Mancino siano incostituzionali, in difformità cioè dell’articolo 21 della Costituzione, in cui si afferma la libertà di opinione.
Noi dell’ANPI pensiamo invece che un conto sia la libertà di pensiero e altra cosa invece i contenuti.
LEGGE 20 giugno 1952, n. 645 art. 4
“Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche.
Mi pare che le immagini raffiguranti il Duce fossero ben visibili, come per altro espliciti alcuni commenti o decaloghi che richiamavano comportamenti fascisti. I riferimenti al ventennio erano ben comprensibili anche nelle interviste registrate.
LEGGE 25 giugno 1993, n. 205
Art. 2. Disposizioni di prevenzione 1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (relativa questa alla “ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 e in cui si afferma che: “l’espressione «discriminazione razziale» sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.”) è punito con la pena della reclusione fino a tre anni
Invocare lo sterminio dei tossici è o no un atteggiamento razzista?
È Grave non considerare che l’invocazione allo sterminio dei tossici è stata espressa platealmente e pubblicamente, in uno spazio certamente in concessione, ma udibile anche dai lidi vicini e dalla strada, quindi non propriamente in un luogo privato. Come dire che i discorsi del Duce, benché amplificati (come avveniva a Playa Punta Canna) erano privati perché declamati dal balcone di una casa in concessione?
Credo che basti questo per sorridere della proposta di archiviazione e per non scendere nel solito metodo tutto italiano del vogliamoci bene.
L’Anpi non vuol certo polemizzare con la Procura, ma comprende a fondo il dolore di molte famiglie che hanno avuto la disgrazia di vedere un loro caro cadere nelle maglie della tossicodipendenza; come l’Anpi non crede che a loro debba essere procurato altro dolore attraverso forme di RAZZISMO come quelle espresse dal conduttore di Playa Punta Canna ma, ahimè, considerate, come si apprende dai giornali, delle semplici ARTICOLAZIONI DEL PENSIERO. Un’articolazione del pensiero però degna dell’Aktion T4 di nazista memoria”.