Noto alcune cose che non funzionano in questo articolo di Santoianni e cercherò con calma di evidenziarle una alla volta.
1. Santoianni ci da lezione di diritto costituzionale sostenendo che verrebbe omessa, dai detrattori del governo, la parte finale dell’articolo 10 della Costituzione “secondo le condizioni stabilite dalla legge”, facendo chiaramente riferimento al Decreto sicurezza 1 e 2. Si tratta di una bestialità giuridica perché Santoianni omette, mi auguro in buona fede, la prima parte dell’articolo 10: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali” .
Un riferimento, rispetto ai trattati internazionali, specificato nel successivo articolo 117 che recita: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Quindi i trattati e le convenzioni internazionali ratificati dall’Italia con voto del Parlamento nel nostro ordinamento hanno valore superiore alla legge ordinaria ai sensi dell’art. 117 della Costituzione (che li equipara alle norme costituzionali). E tra questi ci sono tutti i trattati sulla navigazione e sul trattamento del soccorso in mare.
La Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo, firmata dall’Italia nel 1979 ma entrata in vigore nel 1985, toglie ogni ombra dubbio, per quanto concerne l’obbligo di soccorso della Sea Watch 3, asserendo che: “Tutti i soggetti, pubblici o privati informati di avaria o difficoltà per imbarcazioni o persone in mare, devono intervenire quando ci siano vite in pericolo”.
L’obbligo di soccorso in mare è previsto sia dal diritto internazionale consuetudinario, sia dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia dalla Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il soccorso in mare. La stessa Convenzione sancisce che il soccorso si termina solo con lo sbarco delle persone in un porto sicuro, che è un porto in cui la loro vita non è più in pericolo e i diritti umani fondamentali sono loro garantiti. Il porto di sbarco indicato alla Sea-Watch è stato quello di Tripoli, dove nessuno sbarco di migranti è sicuro semplicemente perché lì è in corso una guerra e perché simili deportazioni hanno come sbocco finale lager, come dimostrato dalla strage di Tajura, che nulla hanno da invidiare a quelli nazisti.
2. Quanto alla Tunisia questa normalmente rifiuta di far sbarcare profughi e migranti che non siano instradati via terra da Unhcr (che ne finanzia l’ospitalità). Quando lo sbarco è stato consentito, i migranti sono stati trasferiti in centri di detenzione e minacciati affinché accettassero di lasciare subito il Paese e non presentassero domanda di asilo internazionale, con particolare accanimento nei confronti di chi non parla arabo e non è musulmano. Quindi questa difesa d’ufficio delle politiche neonaziste del governo mi pare del tutto inconsistente e campata sul nulla.
3. Per quanto attiene la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu), la lettura di Francesco Santoianni è fantasiosa. Allego qui uno studio di dottrina che è materiale di aggiornamento per magistrati e avvocati (chiedete pure a qualunque avvocato il ruolo di questa pubblicazione)