di Roberto DB
Miniriforma della giustizia, la chiamano. In realtà è uno dei passaggi del graduale scardimamento della Costituzione, paradossalmente e farisaicamente in un momento in cui tutti dichiarano la loro deferenza nei confronti della Carta, persino i fascisti contro cui fu scritta. E non poteva essere che un cappellano di provincia a compiere lo scempio.
In particolare mi colpisce il progetto di definitiva abrogazione del cosiddetto “abuso d’ufficio”. Su questo reato si è costruita una montagna di banalizzazioni, alimentando quello sfasato senso comune per il quale si tratterebbe di una sorta di spada di Damocle che ingiustamente impedisce ai Sindaci di operare in tutta tranquillità nell’esercizio delle loro funzioni. Nulla di più distorto ed inesatto frutto dell’ennesima manipolazione mediatica. Che vi sia stato un “abuso” dell”abuso”, anche a scopi politici, a volte, è indubbio.
Ma prima di espungerlo dal codice penale cerchiamo almeno di capire di che si tratta: “L’abuso d’ufficio è il delitto che commette il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio il quale, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto (art. 323 c.p.). L’abuso di ufficio rientra fra i reati contro la pubblica amministrazione.”
Questo è il testo riformato dal decreto sempificazioni, quindi già ampiamente attenuato rispetto al precedente. Prima colpiva ogni violazione di legge o regolamento, oggi colpisce solo violazioni di legge (esclusi i regolamenti.. Quello edilizio ad esempio), quando non vi sia discrezionalità e l’esistenza di un conflitto d’interesse. Insomma già ora se un pubblico ufficiale agisce discrezionalmente, ad esempio per favorire qualcuno in un concorso pubblico, a meno che non hi sia conflitto di interesse non è nemmeno punibile. Ma anche questo vogliono togliere.
Non vado oltre, se non per indicare le norme costituzionali che vengono tranquillamente stracciate dal sig. Nordio. L’art 97 che impone alla pubblica amministrazione di agire con imparzialità ed equità nei confronti del cittadino. L’art. 3 sull’eguaglianza dei cittadini che, in virtù di tale principio, non devono nemmeno essere sottoposti alla discrezionalità, o meglio, arbitrarietà, della PA. Infine.
Ma che senso ha fare le battaglie contro il conflitto d’interessi e poi cancellare il conflitto d’interessi dalla sfera della sanzione penale?
18 giugno 2023