Gazzetta Ufficiale n. 134 del 11 Giugno 2010
Legge 84 del 14 Maggio 2010
Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna realativa alla creazione di una Forza di Gendarmeria europea, con Allegati firmata da Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per le istituzione della Forza di Gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. (10G0107)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato…
Data a Roma, addì 14 maggio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
La Russa, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;84
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Art. 3 Partecipazione italiana alla Forza di gendarmeria europea 1. Ai fini del Trattato di cui all'articolo 1, la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea e' l'Arma dei carabinieri.
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Art. 5 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 maggio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri La Russa, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Alfano
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Allegati
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Articolo 4 Missioni e compiti 1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve essere in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi. 2. Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell'autorita' civile o del comando militare. 3. EUROGENDFOR potra' essere utilizzata al fine di: a) condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico; b) monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l'attivita' d'indagine penale; c) assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle frontiere e attivita' generale d'intelligence; d) svolgere attivita' investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorita' giudiziarie competenti; e) proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici; f) formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali; g) formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.
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Articolo 5 Inquadramento delle missioni EUROGENDFOR potra' essere messa a disposizione dell'Unione Europea (UE), delle Nazioni Unite (ONU), dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.
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Articolo 29 Danno a terzi 1. In caso di danno provocato a terzi od a beni appartenenti a terzi da un membro o dai beni di una delle Parti nella preparazione e nell'esecuzione dei compiti previsti dal presente Trattato, comprese le esercitazioni, il risarcimento di tale danno sara' suddiviso dalle Parti in base alle disposizioni all'uopo previste negli accordi o nelle intese di attuazione di cui all'articolo 45 e secondo le seguenti disposizioni: a) le richieste di indennizzo saranno depositate, esaminate e definite o giudicate in base alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ospitante o dello Stato ricevente per quanto concerne gli indennizzi derivanti dalle attivita' di EUROGENDFOR; b) lo Stato ospitante o lo Stato ricevente potranno definire tali richieste di indennizzo; il pagamento dell'importo concordato o stabilito con sentenza sara' fatto in euro dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente; c) tale pagamento, qualora effettuato in base ad un accordo od a seguito di una sentenza emanata da un tribunale competente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente, oppure la sentenza definitiva di non luogo a pagamento, emanata da detto tribunale, sara' definitivamente vincolante per le Parti interessate; d) qualsiasi indennizzo pagato dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente sara' comunicato agli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato ed ad una proposta di ripartizione in conformita' al presente articolo. In assenza di risposta entro due mesi, la proposta di ripartizione sara' considerata accettata. 2. Se, tuttavia, tale danno e' dovuto a colpa grave o dolo del personale di una Parte, i costi derivanti da tale danno saranno sostenuti unicamente da detta Parte. 3. I membri del personale di EUROGENDFOR non potranno subire alcun procedimento relativo all'esecuzione di una sentenza emanata nei loro confronti nello Stato ospitante o nello Stato ricevente per un caso collegato all'adempimento del loro servizio. 4. Ferme restando le responsabilita' individuali in caso di danni provocati a terzi o ai beni di terzi da una persona o da un bene di una delle Parti al di fuori dell'attivita' di servizio, le richieste di indennizzo di detti danni saranno trattate nel modo seguente: a) le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente esamineranno la richiesta di indennizzo e valuteranno il risarcimento per l'avente diritto in modo equo e giusto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la condotta della persona lesa, e redigeranno un rapporto sull'accaduto; b) il rapporto sara' trasmesso alle autorita' dello Stato d'origine, che quindi decidera' senza ritardo se offrire un pagamento a titolo grazioso e, in tal caso, l'importo dello stesso; c) se viene fatta un'offerta di pagamento a titolo grazioso ed essa e' accettata dall'avente diritto a titolo di totale ristoro della sua richiesta di indennizzo, le autorita' dello Stato d'origine effettueranno esse stesse il pagamento ed informeranno le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente della loro decisione e della somma corrisposta; d) le disposizioni del presente comma non pregiudicheranno la giurisdizione dei tribunali dello Stato ospitante o dello Stato ricevente relativamente alla possibilita' di intraprendere un'azione legale contro il personale di EUROGENDFOR a meno che non si sia proceduto al pagamento a titolo di totale ristoro della richiesta di indennizzo.
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Allegato B IL QUARTIER GENERALE DELL'EGF Il QG dell'EGF consistera' di un nucleo permanente, di stanza in Vicenza (Italia), che potra' venire rinforzato con ulteriori elementi, secondo le esigenze. Il QG dovrebbe venire realizzato nel 2005 ed i preparativi avranno inizio nell 'autunno del 2004. Gli Stati Membri (PS) ne definiranno I dettagli in separate sede, considerando le seguenti posizioni-chiave: Comandante (un ufficiale di grado OF 6 / 5), Vice Comandante (un Ufficiale di grado OF 5), COS (un Ufficiale di grado OF 4), ACOS OPS/INT (un Ufficiale di grado OF 4) e ACOS Support (Ufficiale di' grado OF 4). Gli Stati Membri contribuiranno alla formazione dei' quadri del QG di EGF, secondo quanto riportato nella seguente tabella: UFFICIALI MARESCIALLI FRANCIA 4 2 ITALIA 5 6 OLANDA 2 2 PORTOGALLO 2 1 SPAGNA 2 3 Totale 15 14
Vedi anche:
http://www.lavocedellevoci.it/inchieste1.php?id=348
http://paolofranceschetti.blogspot.it/2010/03/leurocrazia-si-prende-larma-per.html
http://www.webalice.it/
http://www.webalice.it/