La I Sezione della Corte Europea di Strasburgo, Presidente Erik Wennerstrom, accoglie il ricorso del giudice Agostino Cordova difeso dall’Avv. Michele Miccoli
Danilo Loria
La Corte Internazionale statuisce che il dott. Agostino Cordova, deve essere indennizzato dallo Stato per la annosa controversia tra il Procuratore e l’onorevole Vittorio Sgarbi. Infatti si conclude innanzi alla Corte Europea di Strasburgo il contenzioso tra l’ex Procuratore di Palmi e Napoli dott. Cordova e l’onorevole Vittorio Sgarbi. “Il deputato è stato imputato per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, per avere durante le trasmissioni “Sgarbi quotidiani”, in onda sull’emittente Canale 5, reiteratamente offeso la reputazione dell’allora Procuratore che indagava sulla massoneria deviata e successivamente avviato indagini a Napoli. A seguito della denuncia del Procuratore Cordova, era stata richiesta da parte dell’autorità giudiziaria l’autorizzazione a procedere alla Camera dei Deputati, nei confronti dell’On. Sgarbi“, afferma l’avvocato Michele Miccoli.
“L’Assemblea Parlamentare – prosegue- aveva però ritenuto che le espressioni del deputato, asseritamente diffamatorie, dovevano ricondursi ad opinioni espresse da un membro del Parlamento ai sensi dell’art. 68 1° comma della Costituzione, per cui lo stesso non era perseguibile. Da qui ne conseguiva il proscioglimento del deputato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria perché il fatto era stato commesso nell’esercizio di un diritto parlamentare. Avverso tale sentenza proponeva appello, il magistrato, rilevando che le espressioni utilizzate dall’onorevole Sgarbi non erano riconducibili ad una attività parlamentare, ma ad una critica offensiva espressa nell’ambito di una attività televisiva privata. Chiedeva quindi che la Corte d’Appello di Reggio Calabria sollevasse conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale. Con sentenza 116/11 la Corte d’Appello di Reggio Calabria Presidente Ornella Pastore, non solo non sollevava il conflitto di attribuzione ritenendolo infondato, ma condannava altresì il Dott. Cordova al pagamento delle spese processuali”. “Avverso tale sentenza il Procuratore Cordova si rivolgeva al sottoscritto- sottolinea- affinché adisse la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, lamentando la violazione della Convenzione Europea da parte dell’autorità giudiziaria italiana“. L’Avv. Michele Miccoli, ha evidenziato “innanzi alla Corte di Strasburgo che era stato negato l’accesso alla giustizia giacché la immunità parlamentare riconosciuta dalla Camera dei Deputati, aveva reso impossibile l’esercizio del diritto del cittadino, Dott. Cordova, di accedere alla giustizia, per vedere tutelato un proprio diritto finalizzato ad ottenere nei confronti dell’onorevole Sgarbi la tutela giudiziaria, per come previsto dalla Costituzione italiana e dall’art. 6 della CEDU”. L’Avv. Miccoli ha infatti esposto che “la Camera dei Deputati negando l’autorizzazione a procedere ha impedito al dott. Cordova di rivolgersi ad un giudice per la tutela dei propri diritti di natura civile e penale. Ne è conseguito che a seguito della sentenza dell’Carte D’Appello di Reggio Calabria che aveva ritenuto infondato rimettere la questione alla Corte Costituzionale , al giudice Cordova è stato negato il diritto costituzionale e della CEDU di rivolgersi ad un giudice per la tutela dei propri diritti”.
L’Avv. Miccoli ha evidenziato, che nel caso di specie, “vi sia stata una rottura tra due norme della Costituzione Italiana relativa all’esercizio dell’azione giudiziaria ovvero quello relativo alla immunità parlamentare, ed un evidente contrasto con le norme europee di cui all’art. 6 CEDU. Nel ricorso il Giudice Cordova, ha infatti sostenuto che la stessa giurisprudenza della Cassazione aveva inteso adeguarsi alla sentenza della Corte Europea stante la efficacia precettiva diretta delle norme CEDU per cui le sentenze della Corte hanno una efficacia “erga omnes”. Unico limite è costituito da un controllo “secundum costitutionem” ove la stessa Corte Costituzionale italiana aveva formulato il bilanciamento tra il diritto tutelato dalla Costituzione e quello previsto dalla CEDU. Nel caso di specie la Corte d’Appello di Reggio Calabria Presidente Dott.ssa Ornella Pastore aveva errato nel non sollevare il conflitto di attribuzione atteso che le espressioni proferite dell’onorevole Sgarbi si erano esternate in una trasmissione di una emittente privata e non già in sede parlamentare. La Corte Europea ha quindi ritenuto che vi sia stata una violazione da parte del governo italiano della CEDU art. 6 ed ha disposto a carico del Ministero di Giustizia, un risarcimento nei confronti del Magistrato. Si conclude pertanto in favore del Dott. Cordova il contenzioso con l’onorevole Sgarbi a seguito della pronuncia dei Giudici Europei. È la secondo pronuncia della Corte Internazionale sull’argomento relativo al diniego da parte dello Stato all’accesso del cittadino innanzi alla AG. il primo caso trattato dalla Corte Europea concerneva altro contenzioso tra il Dott. Cordova ed il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga “ Cordova / Italia ( n.1) n.40877/98 CEDU 2003-1; Cordova / Italia ( n.2) n.45149/99 CEDU 2003-2”. Anche in tale occasione era stata denegata la possibilità di esercitare l’azione giudiziaria essendo il Capo dello Stato coperto da immunità”, conclude.
8 Novembre 2021