di Roberto Torelli
<<LE INCOSTITUZIONALI DIFFERENZE DI TRATTAMENTO TRA CONTRIBUENTI VENNERO ABOLITE DALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE IL 23 MAGGIO 1947>>
LEGGETE L’ATTUALISSIMO VERBALE DI DISCUSSIONE DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 23 MAGGIO 1947 RELATIVO ALL’ARTICOLO 53 DELLA COSTITUZIONE DA PAGINA 4202.
Qui sotto i link relativi al verbale citato ed altri 2 relativi alla legge delega di riforma tributaria n° 825 del settembre 1971 alla quale non sono mai stati emanati i decreti leggi attuativi ed uno su di un circolo di studio sulla Costituzione dove parlano esclusivamente i Costituenti.
Cosa ne pensate?
Cordiali saluti e buone lavoro
Roberto
Assemblea Costituente, Assemblea 23-05-1947 | Legge n. 825 del 9 ottobre 1971 | CIRCOLO DI STUDIO sulla Costituzione
>>MA OGGI SIAMO RITORNATI AL 1848 DELLO STATUTO ALBERTINO<<
ECCO LA PROVA
Un libero professionista, sia da studio legale oppure da altro genere,
Esce dall’IRPEF e sceglie il regime fiscale di Flat-Tax
Denuncia ricavi fatturati ai suoi clienti per euro 65.000 – 22% pari a euro 14.300 di abbattimento forfettario per ottenere la base reddituale, che risulta essere di euro 50.700, da cui si deduce il 26% pari a euro 13.182 per i contributi INPS il cui risultato è un imponibile di euro 37.518 su cui si applica il 15% per la Flat -Tax pari a 5.627 euro per il loro concorso alle spese pubbliche ma senza il criterio della progressività!
Operaio metalmeccanico del 4° livello da impresa idraulica.
Salario lordo x 13 mensilità = euro 25.194 – 10,5% = 2.652 per contributi INPS = 22.542 di imponibile IRPEF= 4.498 di IRPEF netta che rappresenta l’aliquota media del 20% applicata con il criterio della progressività!
Un sistema incostituzionale che colpisce in basso invece che in alto!
N.B.
La differenza delle percentuali di circa il 150% per i contributi INPS evidenziano i redditi a nero. Infatti se dovessero versare solo il 10,5% sul fatturato avrebbero pensioni da fame!
Del resto anche i loro cosiddetti “ristori” sono stati del 150/200% sul fatturato!
Ciò che segue conferma la piena restaurazione antecostituzione coerente con l’articolo 25 ed altri dello statuto Albertino del 1848!
Per gli azionisti delle SPA c’è il 27% ma le commissioni bilancio di camera e senato propongono la minima aliquota Irpef del 23% equiparandoli ai loro lavoratori dipendenti che però ,questi, possono avere una parte di reddito anche con l’aliquota del 27%…tanto per la giustizia sociale… e in violazione dell’articolo 3 della Costituzione!!
Per quelli delle multinazionali è dato poco sapere,preferiscono i paradisi fiscali anche della UE, mentre per quelli del WEB,meritevoli della mensa della Caritas, c’è un misero 3%!
Tassa di tributo annuale
IRES AL 24%
Per gli azionisti
Una SpA consente una grande flessibilità nella sua amministrazione e nei diritti e gli obblighi relativi alla detenzione delle sue azioni, che le consente di adattarsi alle esigenze di ciascuna delle esigenze di un’azienda.L’amministrazione della società può essere esercitata non solo attraverso un consiglio di amministrazione, ma può essere progettata qualsiasi struttura per la sua amministrazione
Sia i suoi diritti che i suoi obblighi sono regolati dai propri statuti e, in ciò che non è regolato da essi, è regolato dalle regole delle società per azioni, a condizione che siano contrarie alla loro natura.
Viene calcolata una tassa di tributo annuale della prima categoria categoria 22,5% fino al 27% nel 2018.
Differenza con le persone fisiche che pagano una scala progressiva fino al 40%.
L’aliquota è calcolata sul reddito imponibile e sulla contabilità completa.
L’IRES
L’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) è un’imposta personale e proporzionale con aliquota pari al 24%.
I soggetti passivi di questa imposta sono le società di mutua assicurazione, le società cooperative e le società di capitali residenti nel territorio italiano, gli enti pubblici, gli enti privati e i trust residenti nel territorio italiano (sia che abbiano come oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciale, sia che non lo abbiano), e – in più – qualsiasi tipo di società, con o senza personalità giuridica (compresi i trust), non residente nel territorio italiano.
L’IRES è stata introdotta dal legislatore italiano per adeguare il regime fiscale delle imprese e dei capitali alla situazione della maggior parte degli altri Paesi dell’Unione Europea, in un’ottica di modernizzazione, e ha preso il posto dell’IRPEG, l’Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche.
L’aliquota di imposta è cambiata nel tempo con una certa frequenza: adesso, come detto, è pari al 24%, ma tra il 2008 e il 2016 è stata del 27.5%, e tra il 2004 e il 2007 era al 33%. Ai tempi dell’IRPEG, invece, era del 37% nel 2000, del 36% nel 2001 e nel 2002 e del 34% nel 2003.
Fonte: Imposta sul reddito delle società (IRES) https://www.studiocataldi.it/guide_legali/fisco/imposta-sul-reddito-delle-societa-ires.asp#ixzz6w9pq9Z1d
(www.StudioCataldi.it)
L’IRAP
L’IRAP è stata introdotta dall’allora governo Prodi nel 1997, con un decreto legislativo, sostituendo di fatto una serie di altre imposte: l’ILOR (imposta locale sui redditi), l’ICIAP (imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni), l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, la tassa di concessione governativa per l’attribuzione del numero della partita IVA, il contributo per il servizio sanitario nazionale e il contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Con la Finanziaria del 2008, l’IRAP è diventata un’imposta che, basandosi sul valore produttivo che a sua volta è dato dalla differenza tra entrate e uscite, è proporzionata al fatturato dell’azienda di riferimento.
Soggetti imponibili di IRAP
Aliquota IRAP
Come già anticipato, l’aliquota IRAP è stabilita dalle singole regioni che hanno la possibilità di alzarla o abbassarla rispetto allo standard del 3,9 % (come previsto dall’art. 1, comma 50, lett. H della L.244/07). Dunque l’aliquota non è fissa e può cambiare in base alle politiche della regione in cui operate. Per sapere quale aliquota dovete calcolare potete informarvi direttamente presso il sito web della vostra regione o in alternativa fare affidamento alla pagina riassuntiva del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Ma chi è tenuto a pagare l’Imposta Regionale Attività Produttive? Anche in questo caso ci pensa già il nome a darci un indizio, ossia le “attività produttive”.
I soggetti interessati da questa imposta sono cambiati durante gli anni; per il 2018, ossia per la dichiarazione da effettuare nel 2019, essi sono:
- le persone fisiche che esercitano attività commerciali titolari di redditi d’impresa (articolo 55 del Tuir);
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir);
- gli esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo (descritto nell’articolo 56, comma 5 del Tuir) che tiene conto del numero dei capi allevati;
- coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato (articolo 5 della Legge 413/1991);
- le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, SRL, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);
- gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’IRAP mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso
- le Amministrazioni pubbliche.
A questi vanno ad aggiungersi tutti i soggetti che, anche se non residenti in Italia, vi esercitano comunque un’attività commerciale, artistica o professionale, per almeno tre mesi all’anno, a patto che l’esercizio avvenga per mezzo di un’organizzazione stabile o con base fissa. E ancora le aziende che svolgono in Italia attività agricole.
Inoltre ci sono dei soggetti specifici che sono esentati dal versamento di questa imposta e che potete trovare direttamente sulla relativa pagina del sito dell’Agenzia dell’Entrate.
2018: a quanto ammonta l’aliquota e quando va presentata la dichiarazione?
Il pagamento dell’IRAP – e non solo – avviene in due mandate, o meglio due saldi. Il primo a metà anno e il secondo verso la fine. Se la seconda rata è fissata per il 30 novembre, come è sempre stato, la prima è stata spostata, seppur di pochi giorni, da metà giugno al 30 giugno. La prima rata corrisponde al saldo dell’anno precedente e un eventuale acconto per l’anno in corso. Il mancato rispetto della scadenza del 30 giugno può essere risolto con una maggiorazione dello 0,4% rispetto all’importo dovuto, entro e non oltre 30 giorni.
La seconda rata corrisponde invece all’acconto IRPEF, IRES e IRAP per il 2019. Se l’acconto supera i 257,52 € allora a giugno andrà pagato il 40 % e a novembre il restante 60 %, se invece l’imposta da pagare è inferiore a questa somma, a giugno si pagherà solamente il saldo dell’anno precedente, mentre a novembre si pagherà l’intero acconto per l’anno corrente.
La presentazione del modello va effettuata entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello del periodo d’imposta di riferimento, salvo per i soggetti IRES e per le Amministrazioni pubbliche il cui periodo d’imposta diverge dall’anno solare. Questi soggetti infatti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta relativo.
Foto di Kelly Sikkema