MOVIMENTO NAZIONALE ANTIFASCISTA PER LA DIFESA E IL RILANCIO DELLA COSTITUZIONE
Lettera alla Presidentessa della Camera dei Deputati
Spieghiamo alla Signora On. Boldrini la struttura dell’ordinamento legislativo italiano.
Egregia Presidentessa,
non sappiamo se e quanto Ella conosca la Costituzione italiana, non sappiamo se le decisioni che assume siano tutte prevalentemente volte a tutelare il governo anziché l’Assemblea dei deputati e i diritti e i poteri parlamentari, non sappiamo se funzionari della Presidenza della Camera e funzionari del governo, debitamente istruiti, approfittano della sua inesperienza e dei suoi limiti. Ma nella vicenda della fiducia posta sull’Italicum che Lei ha giustificato ricorrendo al regolamento della Camera, ha dimostrato di non conoscere qual è la Sua funzione e qual è il modello e il dettato costituzionale e il suo ordito a struttura organica, esclusivamente volti a garantire la sovranità del governo parlamentare rispetto al governo, il quale – non per caso – è definito “esecutivo”; ovvero per Costituzione l’esecutivo di governo è solo il capo della pubblica amministrazione con la quale deve ESEGUIRE quanto il GOVERNO PARLAMENTARE ha deciso liberamente e senza coercizione o costrizione o ricatto alcuno. Decisioni prese in piena autonomia e piena sovranità dall’Assemblea parlamentare di cui Ella è preposta a garantire che la sovranità del governo parlamentare non venga intaccata da nessuna forma limitativa o costrittiva calata dall’alto dall’esecutivo di governo, come avviene troppo spesso tramite la cosiddetta fiducia, i decreti d’urgenza che non sono urgenti, le leggi delega ecc…
L’ordinamento legislativo italiano ha una sua struttura gerarchica molto precisa, al vertice della quale c’è la legge suprema dello Stato: la COSTITUZIONE ITALIANA, da essa e ad essa seguono le LEGGI FORMALI e ancora dopo, da ultimo, all’ultimo gradino della scala dell’ordinamento legislativo costituzionale, ci sono i regolamenti.
Da questa organizzazione gerarchica discendono due conseguenze importanti:
1. UNA NORMA PUO’ ESSERE ABROGATA, MODIFICATA O DEROGATA SOLO DA UNA NORMA DELLO STESSO GRADO O DEL GRADO SUPERIORE.
Un regolamento, qualsiasi regolamento, fosse pur anche della Camera, non può modificare i poteri e i diritti sovra-ordinati dalla Costituzione a favore del governo parlamentare e della sua assoluta superiorità e sovranità gerarchica rispetto al governo, magari e addirittura rifacendosi a una specie di “diritto consuetudinario” come da Ella affermato (se ne rende conto?), richiamandosi impropriamente ad un precedente del 1990 della presidenza Jotti, che semmai andava da Ella stigmatizzato. Infatti l’articolo 72 della Costituzione dice: “la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa…”
In ogni caso Ella ha ignorato i veri precedenti che riguardano l’imposizione della fiducia in materia di leggi elettorali (che hanno dignità e parità con le leggi costituzionali). I veri e unici precedenti storici sono quello dello scelbismo e quello del mussolinismo, di Farinacci e Rocco, che imposero la fiducia su una legge elettorale (Legge Acerbo del 1923) del tutto simile a quella attualmente proposta dall’esecutivo di governo in carica, in quanto pur variando nella quantità, ne assume la qualità e riafferma il principio di un premio di maggioranza assegnato non già ad una maggioranza (cioè a chi ottiene la maggioranza del 51% nel Paese), ma assegna UN PREMIO A UNA MINORANZA, a chi pur risultando minoranza, anche infima sia nei voti che nel Paese, viene data una regalìa di seggi, trasformandola d’incanto – con pura tecnica e ingegneria elettoralistica – in maggioranza assoluta in Parlamento.
2. Punto anch’esso da Ella non considerato e violato: UNA NORMA DI GRADO SUPERIORE NON PUO’ ESSERE ABROGATA, MODIFICATA O DEROGATA DA UNA NORMA DI GRADO INFERIORE come è, ad esempio, un qualsiasi regolamento, compreso un “regolamento parlamentare”, in quanto un regolamento, essendo inferiore alla Costituzione e persino alle leggi formali, ha una forma giuridica molto limitata.
Le norme stabilite in un regolamento, perciò, non possono MAI essere in contrasto con le disposizioni costituzionali, ma devono dare piena attuazione alle sue norme.
Da questo deriva anche la varietà di argomenti a cui possono riferirsi il regolamento e il carattere puramente tecnico-operativo degli stessi, la cui applicazione non può motivarsi in nome di una cosiddetta “costituzione materiale” (cui si rifecero sia il nazismo che il fascismo) se e quando, e fino a quando vige una “Costituzione formale-sostanziale” (che a noi risulta tuttora vigente: a Lei NO?), come la nostra Carta del 1948 alla quale Ella deve attenersi nell’esercizio delle sue funzioni di presidentessa della Camera.
Viceversa, se non é in grado di evitare di farsi “manovrare” o di esercitare compiti e funzione assegnatigli dalla Costituzione, SI DIMETTA ed eventualmente denunci le indebite pressioni o “manovre” che annullano o conculcano i poteri di tutela e di garanzia dell’Assemblea e dei parlamentari, anche singoli, assegnati alla Presidenza della Camera come precipuo, primario, unico ed esclusivo Suo compito.
Recapiti del Movimento:
Angelo Ruggeri, angelo-ruggeri@alice.it, Domenico Chirico, domenico.chirico@unibo.it, Giovanni Chiellini, giovanni.chiellini@tin.it