NOTA INTRODUTTIVA
Secondo i dati INAIL aggiornati al mese di ottobre 2020 sono quasi 67.000 le denunce di infortunio da COVID-19 sui luoghi di lavoro, vale a dire un indice che supera il 15% del totale delle denunce per infortuni sul lavoro. Inoltre, un terzo di tutti gli eventi mortali sul lavoro sono avvenuti a causa del contagio da COVID-19.
Dai grafici presentati da INAIL si intuisce che dopo il picco dei mesi di Marzo e Aprile 2020 e dopo la discesa estiva del numero dei casi, tra Settembre e Ottobre 2020 è stata sfondata la soglia di 12.000 denunce di infortunio da COVID-19.
La maggior parte delle denunce sono concentrate nel settore sanitario, ma i dati INAIL evidenziano che il contagio ha avuto una presenza significativa nel settore dei trasporti, nei siti produttivi e manifatturieri e nel campo dei servizi.
Insomma, la situazione nel mondo del lavoro disegna un quadro preoccupante e un pericolo concreto che rende necessario oltre che un adeguamento delle misure contenitive del contagio in ambito lavorativo, ma anche una revisione dei protocolli di sicurezza per la prevenzione da SARS-CoV-2.
È tuttavia opportuno che qualsiasi protocollo di sicurezza deve necessariamente operare in un ambito di tutela non solo della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche dell’aspetto salariale che necessita più che mai di garanzie di copertura al 100%.
Questo anche per evitare che talune lavoratrici e taluni lavoratori, sotto il timore di perdere parte del proprio stipendio o per reticenza di certa parte datoriale, si sentano in dovere di recarsi in ogni caso sul loro posto di lavoro anche in condizioni di isolamento, quarantena o addirittura in presenza di sintomatologia sospetta.
Con il seguente protocollo, che non ha certo la pretesa di essere esaustivo e/o completo, si vuole dare, in base alla esperienza di SGB nei luoghi di lavoro, un supporto operativo, basato sul principio di precauzione e proporzionalità, a partire dalla normativa europea e nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e dalle linee guida che INAIL ha diffusamente esplicitato in relazione al rischio COVID-19 e alle relative misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.
In ottemperanza con quanto previsto dal TU 81/2008, è bene sottolineare l’importanza dell’aggiornamento e integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in relazione al contagio da SARS-CoV-2.
In particolare è fondamentale che sia ben chiaro alle parti datoriali se l’attività lavorativa richieda l’adozione di un DVR specifico COVID-19 (ospedali, strutture sanitarie, laboratori, case di cura, centri anziani, centri accoglienza, sicurezza, tutte le situazioni lavorative in cui l’esposizione al COVID-19 è specifica) o di un DVR generico (ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola distribuzione, trasporti e logistica, ristorazione, etc.) integrato con la valutazione del rischio COVID-19 e le relative misure.
In ogni caso si rammenta l’importanza della distribuzione e l’utilizzo dei DPI e degli articoli di igienizzazione per le mani, fermo restando che la parte datoriale deve aver già provveduto sulla base della valutazione del rischio biologico ai sensi del titolo X del d. lgs. 81/2008 e della normativa in vigente.
Per quanto riguarda la comunicazione, la formazione e l’informazione delle lavoratrici e dei lavoratori risulta chiaro che deve ricoprire un ruolo di fondamentale importanza.
È necessario che tutte e tutti, facendo leva anche su un senso di autodeterminazione, autoprotezione e di protezione verso gli altri, comprendano e sia formati sulla classe di rischio assegnata al proprio ambiente di lavoro a fronte del contagio da COVID-19, ma anche su tutte le misure e le azioni di prevenzione (distanziamento, igienizzazione delle mani, utilizzo dei DPI e delle mascherine chirurgiche etc.).
Perché ciò possa avere una valenza efficace è necessario che vi sia un coordinamento continuo e permanente fra RLS, Medico Competente, Responsabile Aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione e parte datoriale.
Un altro aspetto fondamentale è la riorganizzazione e la revisione degli spazi e delle postazioni di lavoro che dovranno essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi lavorativi.
Analogamente va affrontata una rimodulazione dell’orario lavorativo in ingresso e in uscita (che sarebbe opportuno disporre fisicamente in posizioni diverse), prevedendo una turnazione tale per cui si possa evitare l’affollamento.
L’incentivazione del lavoro da casa smart working si è dimostrata molto efficace nel contenimento del contagio da COVID19, ma anche avuto un buon impatto per la produttività e per la conciliazione vita-lavoro.
Nell’ambito della rimodulazione dell’orario lavorativo e della turnazione si ritiene importante, tenendo sempre presente la necessità di non creare affollamenti, un ampliamento e una alternanza delle pause da lavoro, non solo per il recupero psicofisico delle lavoratrici e dei lavoratori (specie per chi esegue lavori pesanti per cui l’utilizzo di DPI e delle mascherine chirurgiche potrebbe indurre disagio termico e difficoltà nella respirazione), ma anche per permettere una minore compresenza negli spazi comuni.
Infine il seguente protocollo, da attivare per tutte le tipologie di contratto (tempo indeterminato, tempo determinato, somministrato, co.co.co., incarico temporaneo, tirocini, etc.), si sofferma sui controlli, sulla prevenzione e sulla sorveglianza sanitaria fornendo una serie di indicazioni e di azioni da attuare nei luoghi di lavoro.
Risulta inteso che, nel protocollo seguente, i costi di DPI, mascherine chirurgiche, saponi e igienizzanti sono a totale carico della parte datoriale. Analogamente l’esecuzione di tamponi rapidi antigenici, tamponi molecolari e test rapidi sierologici devono essere a costo zero per le lavoratrici e i lavoratori mediante la fruizione dei servizi e le prestazioni erogate dalla sanità pubblica.
DEFINIZIONE CLASSE DI RISCHIO – DVR E DUVRI
In ambito lavorativo il consolidamento della normativa europea e nazionale operata dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., concede una solida base per un approccio alla valutazione e gestione del rischio connesso al contagio da SARS-CoV-2 e in generale per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
In quest’ottica l’INAIL, ha fornito un valido documento tecnico al fine di contribuire a fornire ulteriori elementi di valutazione per la determinazione di livelli di priorità progressiva degli interventi, in considerazione delle specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro, che nell’insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.
In dettaglio INAIL ha classificato il rischio di contagio da SARS-CoV-2 secondo tre variabili:
- esposizione, ovvero la probabilità, da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, di entrare a contato con fonti di contagio durante lo svolgimento di specifiche attività lavorative (0 = probabilità bassa – es. lavoratore agricolo -, 4 = probabilità alta – es. operatori sanitari);
- prossimità, vale a dire le caratteristiche intrinseche della attività di lavoro svolta che non permettono un adeguato distanziamento sociale (0 = lavoro in solitudine per la quasi totalità del tempo, 4 = lavoro effettuato a stretto contatto con altri per la maggior parte del tempo);
- aggregazione, cioè il contatto con altri soggetti per la tipologia di lavoro svolta (1 = presenza di terzi limitata o nulla, 1,50 = aggregazioni non controllabili o controllabili solo in maniera limitata).
Sulla base di queste tre variabili è possibile costruire la matrice di rischio riferito a COVID19 (suddivisa in alto, medio-alto, medio-basso, basso) per ciascun settore produttivo e, quindi, di adottare le misure più adeguate al fine di prevenire/mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 per le lavoratrici e i lavoratori.
Si ritiene che sia più che mai opportuno l’approccio individuato dall’INAIL al fine di definire la classe di rischio e di integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per ciascun settore produttivo, fermo restando la valutazione di rischio specifico da COVID-19, da parte datoriale, implicato dai taluni processi lavorativi.
Una volta individuata la classe di rischio, la parte datoriale dovrà adottare una serie di azioni e di misure che dovranno essere inserite nel DVR e nel DUVRI allo scopo di prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 e abbassare l’esposizione nei luoghi di lavoro, contribuendo anche alla prevenzione della diffusione dell’epidemia fuori dai posti di lavoro.
È, tuttavia, imperativo, nell’ambito di un approccio condiviso e partecipato per l’individuazione della classe di rischio e l’attuazione delle azioni e delle procedure, il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale sia di parte datoriale che di parte delle rappresentanze sulla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori (medico competente, RSPP, RLS/RLST), considerando che solo la partecipazione consapevole e condivisa di queste potrà portare a risultati efficaci sia all’interno dei luoghi di lavoro sia all’esterno.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Nell’approccio alla mitigazione del rischio di contagio da SARS-CoV-2 un ruolo fondamentale lo ricoprono l’informazione e la formazione che devono essere conformi allo specifico settore lavorativo, contestualizzate e disposte affinché sia consentito a tutte le lavoratrici e i lavoratori di conoscere con chiarezza la classificazione del rischio individuata per l’azienda in cui prestano la propria attività lavorativa e comprendere l’insieme delle misure e delle azioni intraprese a cui tutto il personale dovrà attenersi.
Sarà quindi necessaria la realizzazione di un’efficace comunicazione finalizzata alla corretta percezione del rischio, alla comprensione delle modalità di trasmissione del virus, nonché a consentire una apprezzabile padronanza da parte di tutte e tutti delle misure e azioni di prevenzione e dell’utilizzo delle mascherine e dei DPI.
Sarà altresì fondamentale una trasparente informazione e comunicazione in merito alla gestione della malattia/infortunio da COVID19, non solo allo scopo di evitare inutili timori e stress al personale, ma anche per evitare, ad esempio, forme di intolleranza o discriminazione nei confronti di lavoratrici e lavoratori che provengono da cosiddette zone rosse o il moltiplicarsi di fake news.
GESTIONE DEGLI SPAZI,DELL’ORGANIZZAZIONE E DEGLI ORARI DI LAVORO
Gli spazi di lavoro dovranno essere riorganizzati per consentire il distanziamento sociale compatibilmente con la natura dell’attività lavorativa.
- Incentivare il più possibile lo smart working per quelle attività lavorative che possono essere svolte a “distanza”.
- Laddove sia possibile è opportuno recuperare spazi inutilizzati, purché adatti alla tutela della sicurezza e della salute psicofisica del personale, allo scopo di consentire alle lavoratrici e ai lavoratori che non utilizzano particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro di essere posizionati in spazi e, quindi, di diminuire la compresenza contemporanea.
- Qualora, invece, non fosse possibile diminuire il numero di lavoratrici e lavoratori che prestano attività contemporaneamente, dovranno essere trovate soluzioni come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).
- Negli gli spazi comuni (siti produttivi che richiedono presenza contemporanea di più lavoratrici e lavoratori, mense aziendali, punti di ristoro, spogliatoi, servizi igienici etc.) dovrà essere assicurato il cambio d’aria e una ventilazione continua degli ambienti e un accesso regolamentato.
- Nella gestione dell’entrata e dell’uscita delle lavoratrici e dei lavoratori si deve optare per gli orari scaglionati e, laddove possibile, prevedere sezioni di ingresso e uscita separate.
- L’articolazione dell’organizzazione e dell’orario di lavoro dovrà essere ridefinita con turni o orari differenziati al fine di favorire il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea, anche incoraggiando le lavoratrici e i lavoratori a fare più pause durante l’attività lavorativa.
- Sarà indispensabile limitare quanto più possibile gli spostamenti all’interno dell’azienda, comunque nel rispetto delle indicazioni aziendali.
- Dovranno essere evitate riunioni in presenza a favore del collegamento a distanza o, laddove ciò non sia possibile, le riunioni dovranno avvenire in spazi adeguati garantendo un appropriato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti che dovranno indossare i DPI e/o le mascherine chirurgiche.
- Sarà importante individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni e/o visitatori (la cui presenza dovrà comunque essere fortemente limitata), mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale.
- Per gli utenti esterni (fornitori, trasportatori, visitatori altro personale), occorrerà individuare servizi igienici dedicati e vietare l’utilizzo di quelli del personale aziendale.
CONTROLLI, PREVENZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA
La parte datoriale, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dovrà disporre misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), da estendere anche ai possibili utenti esterni (visitatori, fornitori, trasportatori, lavoratori autonomi, imprese appaltatrici). Tali misure comprendono:
- lo screening quotidiano della temperatura corporea a tutto il personale e a tutti coloro che devono accedere al luogo di lavoro (dipendenti diretti, dipendenti in appalto, lavoratori somministrati, fornitori esterni, visitatori occasionali, etc.) prevedendo che in caso di febbre (>37.5°) e sintomi sospetti (tosse, difficoltà respiratoria) la lavoratrice e il lavoratore non devono essere ammessi a lavoro con l’invito a contattare l’autorità sanitaria territorialmente competente (medico di medicina generale, servizio di sanità pubblica);
- la cura da parte datoriale di fornire a tutto il personale mascherine chirurgiche, facciali FFP2, guanti in lattice e tutti i DPI previsti a fronte del rischio di contagio SARS-CoV-2, nonché di garantire la presenza di detergenti e saponi, asciugamani e di dispenser con soluzioni igienizzanti per le mani;
- la disposizione di una adeguata pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e degli ambienti, avendo premura di ricorrere alla sanificazione periodica (almeno una volta al mese) e tutte le volte in cui vi siano casi sospetti o certi di COVID19;
- lo screening periodico di tutto il personale attraverso l’effettuazione di tamponi cosiddetti rapidi (tamponi antigenici) o test rapidi cosiddetti pungidito (test sierologici rapidi per IgG e IgM) da effettuare mediante i servizi dei dipartimenti di sanità pubblica;
- lo screening mirato in caso di positività ai test rapidi, con l’effettuazione dei tamponi molecolari al personale direttamente interessato e a quello individuato mediante le operazioni di contact tracing;
- l’istituto di un permesso retribuito al 100% per ottemperanza alle disposizioni delle autorità sanitarie in caso di positività ai test rapidi (tampone antigenico e test sierologici) per tutto il tempo di isolamento in attesa di effettuare il tampone molecolare da cui, in caso di positività, parte la malattia/infortunio;
- l’istituto del medesimo permesso retribuito al 100% qualora la lavoratrice o il lavoratore sia sottoposto, da parte delle autorità sanitarie, a isolamento domiciliare nell’ambito del contact tracing perché a stretto contatto con un caso COVID-19 positivo familiare (il permesso così definito si rende necessario per evitare che le lavoratrici e i lavoratori in quarantena, spinte dal timore di perdita di quote di salario, si rechino al lavoro aumentando il rischio di contagio nell’ambiente lavorativo);
- nel caso una lavoratrice o un lavoratore, durante l’attività lavorativa, dovesse accusare sintomatologia sospetta (febbre, malessere, tosse, difficoltà respiratoria) si dovrà provvedere: all’isolamento del soggetto, all’utilizzo da parte di tutte/i della mascherina chirurgica, alla sospensione dell’attività lavorativa all’interno dei locali dove opera il soggetto, all’allontanamento dai locali delle altre lavoratrici e lavoratori e tutte le altre persone, alla comunicazione con le autorità sanitarie emergenziali locali;
- in caso di positività accertata all’interno dell’ambiente di lavoro si dovrà: dare comunicazione al medico competente, agli RLS; sospendere l’attività lavorativa nel reparto o ambiente in cui è stata riscontrata la positività; collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso al fine dell’identificazione di tutti i contatti; includere tutto il personale a contatto in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell’azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l’isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto;
- qualora, in un sito produttivo, si riscontrasse un focolaio da COVID-19 (ovvero se la percentuale delle lavoratrici e lavoratori positivi al Sars Cov 2 sia superiore al 10% del totale del personale), in attesa dell’esito dello screening su tutto il restante personale, si provvederà alla sospensione dell’intera attività lavorativa assicurando in ogni caso il 100% della retribuzione a tutto il personale, a garanzia e tutela della salute e dell’integrità fisica delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche per evitare il propagarsi del contagio;
- eventuali danni fisici dovuti a COVID-19 saranno trattati come infortunio sul lavoro e quindi saranno gestiti secondo le competenze INAIL;
- per tutti i neoassunti dovrà essere effettuato, prima dell’inizio della attività lavorativa, il test rapido (tampone antigenico) sotto richiesta del medico competente;
- la tutela dei lavoratori cosiddetti fragili, ove non ricorrano diverse adibizioni mansionarie come stabilito dalla Legge n.126 del 13 ottobre 2020, è garantita dalla sospensione della prestazione lavorativa e dalla piena retribuzione (100%) per tutto il periodo emergenziale. La condizione di fragilità è attestata da certificazione medico specialistica e non dal medico competente, questo perché situazioni di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche non correlabili all’attività professionale, oppure non note al medico competente.
PARTECIPAZIONE DELLE LAVORATRICI E LAVORATORI, E COSTITUZIONE COMITATO
Al fine di consentire la partecipazione condivisa e consapevole delle lavoratrici e dei lavoratori con lo scopo di evitare il propagarsi del contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e di vita, sarà approntata la costituzione, in tutti i siti lavorativi, dei comitati di vigilanza formati da RSU, RSA, RLS e rappresentanze di parte aziendale per la verifica e il controllo periodico della attuazione del presente protocollo, ma anche al fine di proporre integrazioni e migliorie, in collaborazione con i servizi della sanità pubblica preposti alla prevenzione della diffusione del contagio
Pertanto, in via straordinaria, ai membri del comitato RSU e RSA dovranno eccezionalmente essere riconosciute tutte le funzioni e le attribuzioni di competenza delle RLS così come previste dal D.Lgs. 81/2008.
Sarà, quindi, impostata una formazione specifica a distanza per gli RLS, RSU e RSA inerente l’informazione, il rischio, la prevenzione, le misure e le procedure di sicurezza per SARS-COV-2
I casi di violazione comprovata e reiterata delle disposizioni del presente Protocollo sono a tutti gli effetti di legge equiparabili alla fattispecie di “pericolo grave e immediato“ così come disciplinata dall’art.44. co.1 e 2 del D.lgs. 81/2008
SINDACATO GENERALE DI BASE