Gent.mi, cosa ne pensate?
>EQUITA’= SOLIDARIETA’ = ARTICOLO 53 COSTITUZIONE<
IVA: SI O NO? SI SE…… NO SE……!
PER SAPERLO OCCORRE RENDERE LA PAROLA ALL’ ON.le COSTITUENTE SALVATORE SCOCA SOTTOSEGRETARIO AL TESORO NEL 1° GOVERNO DE GASPERI.
Relatore il 23 maggio 1947,a nome di tutti i partiti presenti all’Assemblea Costituente, per i 2 commi dell’articolo 53 della Costituzione?
Potremo mai leggerle sulla stampa o udirle dagli “addetti ai lavori per l’informazione” in TV o ancora meglio dai parlamentari in parlamento??
Se un giorno il sistema informativo televisivo mettesse in onda questa giornata di Montecitorio, sede della camera dei deputati e dell’Assemblea Costituente, nel giorno storico del 23 maggio 1947, potremo raffrontarla all’attuale discussione della classe politica ed anche con lo stesso sistema informativo!
Storico nel senso che venne approvata la riforma dell’allora sistema tributario fondato sulla proporzionalità regressiva che provocava gravi ingiustizie alle classi meno abbienti.
Nell’attesa di quella giornata, facciamola rivivere noi, perchè seguendo la discussione sulla riforma tributaria che sostituì il sistema proporzionale/regressivo dell’articolo 30 dello statuto albertino, possiamo capire e giudicare se l’attuale sistema è coerente con quello costituzionale statuito dall’articolo 53 della Costituzione.
ALLORA RENDIAMO LA PAROLA AI COSTITUENTI. I SOLI AD AVERNE DIRITTO PER IL SEMPLICE MOTIVO CHE FURONO LORO, METTENDO AL CENTRO LA PERSONA CON LA SUA VITA ECONOMICA E SOCIALE , A ELABORARE I PRINCIPI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA E DI PROGRESSIVITA’ DELL’INTERO SISTEMA TRIBUTARIO COMPOSTO DA TRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI SUI CONSUMI.
Breve Premessa. 10 settembre 1946 La 1a sottocommissione dell’Assemblea Costituente riconosce “l‘anteriorità della persona umana rispetto allo stato e questi al servizio di quella”. Con questo accordo iniziò la discussione, su quali diritti e doveri sociali collettivi scrivere nella Costituzione e come lo stato doveva garantirli, e prescritti per il legislatore ordinario a venire. Così anche nel nuovo sistema tributario la persona umana venne messa al centro con la sua vita economica e sociale che è fatta di ricavi e spese. Così venne deciso da tutti i partiti : «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». «Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Siamo nell’aula di Montecitorio sede della camera dei deputati e dell’Assemblea Costituente nel giorno del 23 maggio 1947. Dal verbale di discussione n° 130 dell’Ass. Cost. del 23 maggio 1947. Queste le parole esatte usate dall’ On. le Salvatore Scoca , Presidente Umberto Terracini: L’Onorevole Salvatore Scoca ha la facoltà di svolgere l’articolo concordato al mattino, che è del seguente tenore: «Salve le esclusioni e le riduzioni d’imposta intese ad assicurare la disponibilità del minimo necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita, tutti debbono concorrere alle spese pubbliche in modo che l’onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. On.le Salvatore Scoca. “Onorevoli colleghi, avevo notato che in questo nostro progetto di Costituzione si è trattato di molte cose, e di alcune anche molto analiticamente, mentre viceversa vi era soltanto un accenno alla materia finanziaria, ed ho pensato che una Costituzione, specialmente se discende a certe analisi, non potesse ignorare la sostanza del fenomeno finanziario, il quale è un fenomeno generale, che tocca tutti in misura sempre più notevole. Il nostro sistema tributario, nelle sue linee fondamentali, è ancora informato al concetto di proporzionalità, e di una proporzionalità zoppicante. Se poi consideriamo che più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti e questi attuano una progressione a rovescio, in quanto, essendo stabiliti prevalentemente sui consumi, gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come in effetti la distribuzione del carico tributario avvenga non già in senso progressivo e neppure in misura proporzionale, ma in senso regressivo. Il che costituisce una grave ingiustizia sociale, che va eliminata, con una meditata, seria e radicale riforma tributaria. La regola della progressività deve essere effettivamente operante; e perciò nella primitiva formulazione dell’articolo aggiuntivo da me proposto avevo detto che il concorso di tutti alle spese pubbliche deve avvenire in modo che l’onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Ciò significa che la progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio dev’esser tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi. Il sistema tributario nel suo complesso deve essere informato al principio della progressività, nel modo concreto che ho chiarito. Io penso che l’Assemblea sia di accordo su ciò, perché le Assemblee politiche non si lasciano deviare dalle preoccupazioni scientifiche o pseudo-scientifiche degli studiosi su questo argomento. Da un punto di vista scientifico (se di scientifico c’è qualcosa nella materia finanziaria, o nella scienza delle finanze) si può dimostrare, come è stato dimostrato, che, pur partendo da uno stesso principio, è possibile giungere sia alla regola della proporzionalità che a quella della progressività. Ma, lasciandosi guidare da un sano realismo, non si può negare che una Costituzione la quale, come la nostra, si informa a principi di democrazia e di solidarietà sociale, debba dare la preferenza al principio della progressività. Le dispute dei dotti su questo tema mi hanno lasciato sempre perplesso; non così le osservazioni d’ordine pratico. Ho sempre pensato che chi ha dieci mila lire di reddito e ne paga mille allo Stato, con l’aliquota del 10 per cento, si troverà con 9 mila lire da impiegare per i suoi bisogni privati; mentre chi ne ha centomila, dopo aver pagato l’imposta del 10 per cento in base alla stessa aliquota, si troverà con una disponibilità di 90 mila lire. È ovvio che per pagare l’imposta il primo contribuente sopporta un sacrificio di gran lunga maggiore del secondo, e che sarebbe equo alleggerire l’aggravio del primo e rendere un po’ meno leggero quello del secondo. La progressività deve essere veramente operante. Si può discutere sulla misura e sui limiti della progressione; non sul principio. Ancora l’On.le Scoca che illustra il concetto di capacità contributiva. “Non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo Stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere. Da ciò discende la necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposizione; minimi che lo Stato ha interesse a tenere sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti, che contribuisce al miglioramento morale e fisico delle stesse ed in definitiva anche all’aumento della loro capacità produttiva. Da ciò discende pure che debbono essere tenuti in opportuna considerazione i carichi di famiglia del contribuente. Sono, questi, aspetti caratteristici di quella capacità contributiva, che la formulazione concordata dell’articolo aggiuntivo pone a base dalla imposizione. Se esaminiamo la nostra legislazione, vediamo che, accanto alle leggi normali di imposta, si sono inserite troppe eccezioni, troppe norme singolari, le quali creano differenze di trattamento tra classi di cittadini ed altre classi tra varie categorie di contribuenti lesive dei principi di uguaglianza e di solidarietà sociale presenti in questa prima parte di Costituzione, e tra le varie località del territorio dello Stato, e rendono ardua la stessa conoscenza della materia. Queste gravi mende della nostra legislazione vanno eliminate con una radicale riforma del nostro sistema tributario”. Meuccio Ruini: Presidente commissione dei 75 incaricata di redigere la Costituzione. Accettiamo la proposta dell ‘On.le SCOCA e di altri, in quanto la sua proposta è larga e ingegnosa e nella sua alta competenza ha voluto richiamare il criterio della progressività, criterio esatto su cui proponenti e commissione si sono accordati su questa disposizione: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. il sistema tributario, nel suo complesso, è informato a criteri di progressività. E’ una espressione sintetica di stile Costituzionale e non è inesatta ne incompleta e non crea difficoltà pratiche di applicazione e nessuna dubbiezza. L’On. le Castelli ha chiesto che anche gli stranieri devono essere assoggettati a contribuire alle spese pubbliche. Quando diciamo e scriviamo che “tutti concorrono alle spese pubbliche” quel tutti sta per “anche gli stranieri” perchè quando ci riferiamo agli italiani diciamo e scriviamo i “cittadini”. On.le Corbino: ho una riserva sul secondo comma, dove si afferma che tutti i tributi devono rispondere al criterio della progressività. On.le Scoca: no è inesatto! On.le M.Ruini: no, il sistema nel suo complesso! Non potendo applicare la progressività ai tributi indiretti sui consumi dobbiamo tenere presente complessivamente questo criterio e gravando la mano sui consumi non necessari e di lusso. On.le Corbino: è proprio su questo che ho delle riserve. Noi abbiamo due tipi di tributi, indiretti e personali, se noi vogliamo introdurre il principio della progressività dobbiamo arrivare al sistema tributario unico che colpisce il solo reddito personale. On.le M.Ruini: l ’On. le Corbino, forse, non era presente quando l’On. Scoca ha svolto la sua proposta e quando io ho risposto. On.le Corbino: io sono stato sempre presente. On.le M. Ruini: rispondo all’On.le Corbino come ho risposto all’On.le Luigi Meda, che aveva sollevato la distinzione fra tributi indiretti e personali. On.le Scoca: forse l’On.le Corbino ha delle riserve riguardo ad una radicale riforma del nostro sistema tributario! On.le Corbino: non ho queste preoccupazioni! On.le Scoca: l’On.le Corbino ha detto che per attuare la progressività occorre dirigersi verso l’ imposta unica. Io direi che non è necessario fare questo per applicare il principio della progressività così come noi lo abbiamo inteso. Basta capovolgere la situazione attuale del rapporto fra imposte indirette reali e imposte personali. Dicevo prima che oggi il nostro sistema tributario è imperniato sulle imposte su beni e consumi ad aliquota proporzionale e che l’imposta personale che è di carattere progressivo è comparativamente una ben minima cosa. Si devono mantenere le imposte indirette su beni e consumi anche come necessaria base di accertamento del reddito globale personale nella sua consistenza effettiva (metodo recepito dalla legge delega di riforma tributaria 825/71 alla quale non sono seguiti i relativi decreti attuativi n. d. r.). Per tal modo si potrà rispondere al principio della capacità contributiva ed al criterio della progressività che diventerà la spina dorsale del nostro nuovo sistema tributario senza fare sparire l’imposte indirette e senza attuare l’imposta unica che sarebbe al momento esperimento pericoloso. Alleggerendo la pressione delle imposte proporzionali, che colpiscono separatamente le varie specie di redditi, avremo margine per colpire unitariamente e progressivamente il reddito globale personale”. ( “Con queste poche parole di perfetto italiano i Costituenti seppero coniugare esigenze di giustizia sociale con ragioni di politica economica”) Prof.re Massimo Riva su Repubblica del 7 dicembre 2018 in occasione di una edizione speciale per il 70° anniversario della Costituzione. Pres.te Ass. Umberto Terracini: E’ approvato all’unanimità. |
Leggendo questa discussione non possiamo non capire che l’attuale sistema tributario è in netta violazione di questi disposti costituzionali.
Totalmente regressivo.
A questo punto penso che possiamo convenire :
che diritti e doveri sociali furono messi, da Padri e Madri Costituenti, in perfetto equilibrio. Ma così non è stato! Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.
Infatti le gravi MENDE non sono state archiviate e sussistono ancora,che aggravando le disuguaglianze di trattamento tra categorie di contribuenti, violano sia l’articolo 3 sul principio di uguaglianza sia l’articolo 53 nei suoi 2 commi, come vennero illustrati dal relatore On.le Scoca, della Costituzione.
Noi invece di applicare quanto statuito nella Costituzione abbiamo pensato bene di introdurre una Vera Patrimoniale regressiva, non sul patrimonio, ma sul reddito!
Questa è rappresentata dall’ 80% sul costo dei prodotti petroliferi.
Per esempio: su 100 euro di benzina, tra IVA e 17 tipi di Accise, 80 se ne vanno allo stato per le spese pubbliche e sono pagati in parti uguali sia dal “ ricco ferrarista” che dal “ povero pandista”!
Questo tributo di 80 euro, che reca una grave ingiustizia a danno delle classi più povere, non essendo reso progressivo in rapporto alla capacità contributiva effettiva è, di fatto, un tributo incostituzionale!
E’ questa la vera e strutturale patrimoniale in vigore che insieme a tutti gli altri tributi indiretti sui consumi, da sempre, danneggia in modo vergognoso grave ed ingiusto, le persone delle categorie sociali meno abbienti che, poi, sono anche la stragrande maggioranza delle persone che vivono nel nostro paese !
Inoltre mette in crisi l’economia reale del paese sempre a danno delle classi meno abbienti determinandone l’attuale colossale disoccupazione o sottoccupazione con bassi salari stipendi!
LA GRAVE INGIUSTIZIA CHE COLPISCE LE CLASSI MENO ABBIENTI E’ ANCORA IN VIGORE!
Infatti secondo i dati del MEF per il 2018:
I TRIBUTI INDIRETTI SUI CONSUMI ( IVA- Accise – IRAP ed altre) sommano a 222,679 e SONO MAGGIORI DI QUELLI
DIRETTI SULLE PERSONE FISICHE( Irpef – IMU ed altri ancora) che sommano 196.743
Questa situazione tributaria, in rapporto da quanto venne deciso dai Costituenti, evidenzia la sua incostituzionalità!
E’ molto meglio ripristinare le aliquote Irpef del 1974 che da una minima del 10% ( oggi siamo al 23% più che raddoppiata) arrivavano ad una massima del 72% ( oggi è al 43% quasi la metà)!
Le aliquote IVA nel 1973,anno della loro introduzione, sui prodotti di 1a e 2a necessità avevano una aliquota media del 5% ed un aliquota sui prodotti di lusso del 38%.
Oggi abbiamo una media del 15% sui prodotti di 1a e 2a necessità ed una aliquota del 22% sui prodotti di lusso ma anche di 1a e 2a necessità come la carta igienica ed altri simili!
Per cui:
Quando mettiamo un pezzo di pane nello stomaco paghi il 4% di IVA e quando lo rifai paghi il 22% di IVA per la carta igienica pari ai beni e prodotti di lusso che una volta pagavano una IVA del 38%.
Inoltre applicando il principio di capacità contributiva effettiva di cui all’articolo 53 della Costituzione si avrebbe anche l’emersione del sommerso.
Questa la pratica dimostrazione.
Questo il titolo di Repubblica del 13 marzo 2012 “COSTRUTTORI TRADITI DAI LORO CLIENTI CON LE DEDUZIONI DEL 36% PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE” che dimostra in modo chiaro e disarmante l’efficacia, dell’applicazione dell’articolo 53 della Costituzione, per evitare l’elusione e l’evasione fiscale e fare emergere un sommerso annuo pari a circa 450/500 miliardi per un mancato gettito di 260 miliardi annui tra IVA/Accise/Irpef/ Irap e contributi Previdenziali.
Per il precetto di capacità contributiva, così come spiegato dall’On.le Scoca, le spese primarie e sociali, non quelle che rappresentano un lusso, non sono soggette ad alcuna TASSAZIONE.
NEL SENSO CHE ESSE FANNO PARTE DELLA CAPACITA’CONTRIBUTIVA.
L’articolo racconta che i clienti dei costruttori hanno portato in deduzione dal loro reddito lordo il 36%( oggi al 55%) del totale dell’importo delle fatture rilasciate dai fornitori.
L’ Agenzia delle Entrate di Firenze,viste queste deduzioni di spese da parte dei contribuenti ha fatto, potendo farlo in quanto le fatture sono nelle mani sia dei fornitori costruttori sia dei loro clienti, un “ controllo incrociato” ed hanno scoperto che i fornitori non avevano contabilizzato sul loro reddito d’impresa gli incassi degli importi dei loro clienti!
Il nuovo accertamento ha portato allo scoperto un sommerso di 11 milioni di imponibile tra IVA e IRPEF. Poi ci sono evasioni di IRAP e Contributi Previdenziali!
Possiamo dire che i Veri Costituzionalisti, ossia i Costituenti del 1946/47, con il precetto di capacità contributiva e del sistema tributario informato a criteri di progressività, avevano consegnato al legislatore ordinario la chiave di volta per“ evitare” la storica elusione ed evasione fiscale!
Il legislatore ordinario deve tenere ben presente che i tributi indiretti sui consumi, beni e servizi fanno parte del concorso di tutti alle spese pubbliche per cui tali tributi rappresentano acconti sul totale da pagare in sede di accertamento dei redditi effettivi di tutti i contribuenti.
Per esempio:
dalla sua capacità contributiva effettiva, un contribuente, risulta che deve pagare, con l’aliquota minima 8.000 euro. Ma avendo già pagato, con le indirette regressive sui consumi, 2000 euro il suo saldo, per applicare la relativa progressività, sarà minore, diciamo di 500 euro, e pagherà 8.000 – 1500, per un totale di 6500 euro!
Un altro contribuente, dalla sua capacità contributiva effettiva, risulta che deve pagare, con una aliquota maggiore, 16.000 euro.
Ma avendo già pagato con le indirette regressive sui consumi 3000 euro, per applicare la relativa progressività, scala tali tributi in misura minore rispetto al precedente contribuente, diciamo per 1000 euro. Quindi il suo saldo sarà maggiore e pagherà, 16.000 – 1000 per un totale di 15.000 euro.
Così avremo realizzato il principio di capacità contributiva effettiva e di progressività dell’intero sistema tributario e fatto emergere tutto il sommerso!
E’ così che abbiamo accertato redditi e capacità contributive effettive e dato progressività all’intero sistema tributario.
Il legislatore, invece, ha messo in soffitta l’articolo 53 della Costituzione della Repubblica Italiana e tenuto in vigore di fatto il sistema monarco/fascista del 1848!
INNOCENTI TORELLI ROBERTO
FIRMATE E FATE FIRMARE QUESTA PETIZIONE PER FARE CONOSCERE LA COSTITUZIONE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO COME OBBLIGA L’ODG DELL’ASS. COST. DELL’11 DICEMBRE 1947!
Cliccate su questo link!
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