Il rossobrunismo si espande nei tribunali?
Il sito iskrae.eu ha ricevuto, in data 5 dicembre 2014, una serie di pesanti insulti da parte del sito della federazione lombarda del Partito “comunista” di cui è segretario nazionale Marco Rizzo
http://www.partitocomunistalombardia.com/leggi-iskrae-gratti-e-scopri-lovra/
In questo attacco veniamo accusati di essere «fastidiosi come un dito nel c..o», di trovarci «sulla via dell’Ovra», di avere un metodo che «ricorda troppo da vicino quello degli agenti dell’Ovra» e di essere individui simili a quelli che Pietro Secchia definì «Sinistrismo maschera della Gestapo».
L’articolo, se così si può definire, lancia allusioni a un inesistente «oscuro personaggio fascista o un pericoloso terrorista o entrambe le cose!» dal quale i compagni dovrebbero guardarsi quando passeggiano tranquillamente. E poi continua: «Questi personaggi a pieno titolo entrano nella loggia dei provocatori di professione».
Questo scritto, come potete leggere, non motiva in alcun modo nessuna delle sue affermazioni; non fa riferimento a nessuno dei nostri articoli o a qualche analisi del sito. Si tratta di insulti gratuiti che non rientrano nella normale dialettica e critica politica.
Che iskrae.eu sia un sito antifascista e contro ogni forma di terrorismo è ampiamente dimostrato dai contenuti pubblicati, come ci viene riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale.
Per questi motivi abbiamo presentato una denuncia per diffamazione.
Il Tribunale di Monza oltre a non aver accolto le ragioni della nostra denuncia, per cui abbiamo presentato appello, fa un banale e irrilevante riferimento a Friedrich Wilhelm Nietzsche.
Leggendo il testo dell’appello si può capire il bassissimo livello di quanto contenuto nell’articolo e di quali forze si muovono, nella società capitalistica in cui siamo inseriti, a favore di queste strane formazioni politiche che fanno della calunnia e dell’insulto, contro i comunisti, una professione.
Cosa non nuova, che hanno subito tanti comunisti in passato, che hanno sempre preferito il confronto politico, anche aspro, ma hanno sempre evitato l’utilizzo di bassi metodi.
Non capiamo a chi facciano riferimento questi presunti comunisti del partito di Rizzo, che infarciscono le loro tesi di falsità storiche contro Berlinguer e il P.C.I., e non le rimuovono nemmeno quando ne viene dimostrata con le prove documentali la loro infondatezza. Come quella che Berlinguer avrebbe tolto nel 1974 dallo Statuto del Partito il riferimento al marxismo-leninismo. Cosa che invece è successa nel 1989, cinque anni dopo la morte di Enrico Berlinguer, sotto la direzione di Occhetto e di tutto il gruppo dirigente revisionista che ha lavorato, in linea con le indicazioni della P2, per distruggere il P.C.I.
Ecco il testo dell’appello:
Corte di appello – Milano
impugnazione proposta quale difensore e procuratore speciale, come da atto allegato, della parte civile sig. (Omissis), relativa alla sentenza del tribunale penale di Monza (in composizione monocratica) del 3.7.2018 (n. 3085/17 rg trib)
Che il tribunale non abbia compreso quello che ha scritto anche nel riferimento alla giurisprudenza di legittimità, effettivamente rappresenta un problema non da poco;
detto per inciso, con ogni probabilità, la sentenza non è stata redatta contestualmente, bensì in precedenza dato che la discussione si è conclusa alle 11.59, quando il tribunale si è ritirato in camera di consiglio, e la sentenza è stata data per letta alle 13.25, insieme al dispositivo di altre 6/7 circa.
Ad esempio, per scrivere questo appello non ho certo impiegato un’ora o giù di lì, oltretutto facendo anche altro, pur essendo noto il ben diverso livello di approfondimento richiesto per l’una e l’altro, stante anche quanto prevede l’art. 544 co. 1 cpp;
ciò a parte, stando al tribunale le seguenti espressioni pubblicate il 5.12.2014, tuttora presenti su quel sito, rappresentano una ferocissima critica politica/valutazione squisitamente politica :
il ripetuto riferimento all’Ovra. In particolare, l’affermazione per cui Sicuramente il loro metodo ricorda troppo da vicino quello degli agenti dell’Ovra.
sinistrismo maschera della Gestapo
l’essere fastidiosi come un dito ecc.;
il riferimento a un oscuro personaggio fascista, un pericoloso terrorista o entrambe le cose
questi personaggi entrano a pieno titolo nella loggia dei provocatori di professione
luridi fogli della quinta colonna
il valore diffamatorio di queste frasi va naturalmente considerato alla luce di quanto costantemente affermato in sede di legittimità, come il tribunale non ha fatto:
In tema di diffamazione, l’applicazione della scriminante del diritto di critica, pur nell’ambito della polemica tra avversari di contrapposti schieramenti od orientamenti di per sé improntata ad un maggior grado di virulenza, presuppone che la critica sia espressa con argomentazioni, opinioni, valutazioni, apprezzamenti che non degenerino in attacchi personali o in manifestazioni gratuitamente lesive dell’altrui reputazione, strumentalmente estese anche a terreni estranei allo specifico della contesa politica, e non ricorrano all’uso di espressioni linguistiche oggettivamente offensive ed estranee al metodo e allo stile di una civile contrapposizione di idee, oltre che non necessarie per la rappresentazione delle posizioni sostenute e non funzionali al pubblico interesse. (cass. sez. I, 10.6.2005, n. 23805)
E nel nostro caso, di argomentato non c’è veramente nulla, essendo, è proprio inutile dire, impossibile collegare l’attività del sito iskrae.eu con ciò che sono state l’Ovra e la Gestapo.
Quelle di cui si tratta rappresentano perciò affermazioni solo lesive della reputazione del sig. (Omissis)
Invero, ciò che distingue la critica dall’invettiva (o dall’insulto) è il fatto che la prima è argomentata, il secondo è gratuito. Per ritenersi validamente (e non solo formalmente) argomentato, un giudizio critico deve essere corredato da una ‘spiegazione’ che renda manifesta al destinatario del messaggio la ragione della censura. (cass. sez. V, 6.2.2007, n. 11662)
Si tratta di una sentenza citata dal tribunale che, appunto, non l’ha proprio compresa, nulla avendo detto sul fatto che il contenuto dell’articolo, se così si può chiamare, non è in alcun modo argomentato: da ciò la gratuità delle offese. Di una qualche spiegazione – peraltro, come detto, impossibile – neanche a parlarne.
Non sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica qualora l’espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell’avversario. (cass. sez. V, 1.12.2010 n. 8824)
Nel nostro caso, di un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari non c’è, sempre perché non ci può oggettivamente essere, proprio alcuna traccia.
In tema di reati contro l’onore, ai fini dell’operatività della scriminante dell’esercizio del diritto di cui all’art. 51 cod. pen., sub specie di diritto di critica politica, ancorché sia consentito l’uso di toni aggressivi o di espressioni pungenti, occorre verificare se le espressioni offensive – nella specie indirizzate ad un avversario politico in sede di consiglio comunale – siano pronunciate nell’ambito di una polemica politica avente attinenza con il contenuto dell’addebito denigratorio formulato a carico dell’avversario e non rivestano invece carattere di mere contumelie gratuitamente espressive di sentimenti ostili. (cass. sez. V, 4.11.2011, n. 7626)
Ancora: per l’evidente impossibilità di un collegamento fra quel passato e l’attività documentalmente informativa svolta oggi da iskrae.eu, siamo proprio alle mere e gratuite contumelie.
Sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica qualora l’espressione usata consiste in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purché non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell’avversario. (cass. sez. V, 13.6.2014, n. 46132)
Anche questa è una sentenza citata dal tribunale che, al solito, non è stato in grado di spiegare in cosa sarebbe consistito il dissenso motivato. Che si sia invece trattato di un attacco alla dignità morale ed intellettuale dell’avversario, è cosa sempre più evidente.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non ricorre l’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l’uso di espressioni forti e toni aspri, ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili. (cass. sez. V, 26.9.2014, n. 48712)
Come detto e com’è inevitabile, non è neanche lontanamente possibile pensare che i riferimenti all’Ovra e alla Gestapo siano in alcun modo collegabili a specifici episodi riguardanti iskrae.eu.
Il pericoloso terrorista non si sa poi proprio da dove arrivi, e nulla il tribunale ha detto in proposito.
Si deve, altresì, considerare, nella valutazione del requisito della continenza, il complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione. In quest’ambito, il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Va, invece, esclusa, l’applicabilità dell’esimente qualora le espressioni denigratorie siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili. (cass. sez. V, 14.11.2017, n. 317)
Per quanto detto, le offese contenute nello scritto pubblicato il 5.12.2014 – nel quale il riferimento alla parte civile è evidente già nel titolo: Leggi Iskrae, gratti e scopri l’Ovra – rientrano perciò certamente nei parametri indicati anche in quest’ultima sentenza.
Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l’esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all’opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. (cass. sez. I, 13.6.2014, n. 36045)
Nella motivazione di quest’ultima sentenza si legge:
Nel caso in esame, pertanto, termini ed espressione quali ‘angherie’, ‘Gestapo salentina’, ‘stato di terrore’, usati in senso non storico – letterale ma come figurato, evocative di gestioni esasperate e odiosamente antidemocratiche del potere poliziesco, costituiscono certamente esagerazioni, volte a scuotere, urtare e inquietare i destinatari. Ma, accompagnate come sono dall’illustrazione di adeguata base fattuale che consente di intenderle nel loro giusto valore di espediente retorico, non possono considerarsi estranee al diritto di critica o eccedenti i valori democratici e gli interessi umani che l’imputato pretendeva di difendere, e che la stessa Corte di appello riconosce gravemente lesi dai comportamenti vessatori, persecutori e violenti sicuramente posti in essere dallo Sc. nei confronti dei suoi sottoposti.E’ questa una sentenza in parte non testualmente citata dal tribunale. Ora, tenuto conto che in ogni caso la limitazione geografica del riferimento (salentina) ne riduce di per sé la portata offensiva, va detto come nella motivazione risulta che la non punibilità del riferimento alla Gestapo salentina sia conseguente al suo uso in senso non storico – letterale ma come figurato, laddove invece nello scritto in questione il riferimento all’Ovra è, come abbiamo visto, non solo ripetuto ma anche diretto: Leggi Iskrae, gratti e scopri l’Ovra/Sicuramente il loro metodo ricorda troppo da vicino quello degli agenti dell’Ovra.
Per cui, non un espediente retorico o un’iperbole, bensì un’affermazione che esplicitamente riferisce anche quest’ultima a iskrae.eu.
Non solo. In questa sentenza di cassazione – come nelle precedenti, che non pare il tribunale abbia particolarmente compreso – si fa riferimento all’illustrazione di adeguata base fattuale, che invece nel nostro caso è naturalmente del tutto assente.
Per cui, in sintesi, la critica politica è legittima in quanto:
è argomentata e non gratuita, come è invece l’insulto;
esprime un dissenso motivato;
non rappresenti un attacco personale lesivo della dignità morale dell’avversario;
non abbia toni gravemente infamanti e gratuiti;
le espressioni utilizzate non devono essere generiche e, per quanto qui interessa, soprattutto collegabili a specifici episodi;
presuppone che non sia strumentalmente estesa anche a terreni estranei allo specifico della contesa politica;
non utilizzi espressioni oggettivamente offensive ed estranee al metodo e allo stile di una civile contrapposizione di idee;
che quanto pubblicato il 5.12.2014 non rientri in questi parametri, è veramente facile a dirsi, solo se si pensi che il riferimento principale utilizzato dall’autore è un articolo di Pietro Secchia (Il ‘sinistrismo’ maschera della Gestapo, che allego) pubblicato nel dicembre del 1943 nel seguente e noto contesto storico-politico:
I nazisti che oggi occupano i due terzi dell’Italia …
Ebbene, questi fogli, … , non dicono una sola parola contro i tedeschi, contro i nazisti, non incitano alla lotta ed alla lotta immediata contro i nazisti tedeschi …
Oggi, milioni di tedeschi e di lavoratori degli altri paesi d’Europa gemono sotto il barbaro tallone di ferro dell’hitlerismo. I tedeschi hanno aggredito e messo a ferro e fuoco vasti territori dell’Unione Sovietica …
I tentativi di Hitler, di Goebbels e dei loro servi, i ‘sinistri’ italiani, per incrinare questo blocco sono ridicoli.
Oggi il tradimento più infame è perpetrato da coloro che sotto la maschera di un frasario pseudo-rivoluzionario, massimalista, estremista, predicano la passività, invitano gli operai a starsene neutrali, a non partecipare alla lotta partigiana, aiutando così i tedeschi ad opprimere il popolo italiano.
… sono dei volgari agenti della Gestapo.
… trattare questi infami come si trattano le spie e i traditori, di boicottare la loro stampa che scrive per conto della Gestapo, che favorisce e serve i tedeschi.
Si accorge o no, … , di fare con queste sue posizioni, il gioco di Hitler?
Nessun operaio dove più sporcarsi le mani coi luridi fogli della quinta colonna e con quelli che coscientemente o no servono alla quinta colonna;
un contesto che, con tutte le possibili riserve del caso, non ha proprio nulla a che vedere con l’attuale, certo non in Europa, a meno di aver totalmente perso il senso di qualsiasi dimensione/proporzione. La qual cosa, è ovvio, non giustifica i riferimenti di un’offensività assoluta contenuti nell’articolo, all’Ovra e alla Gestapo, che, è inutile dire, sono completamente avulsi da ogni genere di riferimento attuale.
Bisogna essere vittime di una seria alterazione per paragonare un sito di informazione qual è iskrae.eu a organizzazioni di quel tipo. L’accostamento è veramente improponibile e perciò soltanto offensivo, che più grave è praticamente impossibile. Molto peggio di quello che sarebbe se fossero stati utilizzati termini comunemente offensivi;
alla luce di quanto ho detto con i relativi specifici riferimenti, veniamo agli argomenti utilizzati dal tribunale che praticamente non c’entrano nulla con la realtà di questo processo:
… prima di tutto sussistano ragioni di interesse pubblico alla conoscenza degli accadimenti in relazione ai quali le valutazioni critiche vengono formulate;
E quali sarebbero queste valutazioni critiche? Forse il fatto che iskrae.eu svolge un’attività in qualche modo paragonabile a quella dell’Ovra e della Gestapo, come analogamente si sosteneva, invece in modo per allora ben argomentato, nel 1943, e cioè in tempo di guerra?
in secondo luogo, che l’opinione censoria venga esposta in termini corretti ed ‘ex se’ non offensivi;
Se quello di allora è stato definito il male assoluto, questo è il peggio possibile dell’offensività.
infine, purché detti accadimenti siano veri o, quantomeno, risultino essere stati seriamente accertati da colui che li divulga.
Inutile ribadire che è impossibile siano veri, e pertanto in alcun modo accertabili.
… la legittimità del diritto di critica politica va desunto da quello di informazione pluralistica e di libera espressione della propria opinione.
Le offese di cui qui si tratta vanno ben oltre ogni limite comunque, com’è ovvio, previsto per l’esercizio di un qualsiasi diritto.
… l’imputato esprime una pungente critica al gruppo Iskra …
Pungente? Forse al tribunale sfugge cosa è stata l’Ovra e cosa significhi essere paragonati alla maschera della Gestapo.
Il limite della correttezza investe anche la critica che si fonda, come nella nota in oggetto, sulla libera interpretazione dei fatti, purché questi siano, nella loro essenza, veri e non vi sia l’attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli perché il superamento di una tale limite travolge inevitabilmente la scriminante di cui all’art. 51 c.p..
Detto quanto sopra, si osserva dunque che il limite della continenza può subire un affievolimento di fronte al diritto di critica politica.Quali siano i fatti liberamente interpretati nello scritto pubblicato il 5.12.2014, la sentenza non lo dice, semplicemente perché di fatti – ma anche di argomenti, opinioni, valutazioni, spiegazioni, illustrazioni, motivazioni, per stare sempre alle espressioni utilizzate in sede di legittimità – lì proprio non si parla.
Mentre l’attribuzione di condotte … moralmente disonorevoli è pacifica, appunto a escludere inevitabilmente la scriminante di cui all’art. 51 c.p.
Ciò il tribunale ha scritto, ma non pare lo abbia proprio compreso per poi trarne facilmente le conseguenze.
Le parole usate e le conseguenti indicazioni offerte attraverso il paragone con l’Ovra … appaiono tutte congruenti all’ipotesi accusatoria formulata verso il gruppo Iskra, di sinistra sulla via del ‘sinistrismo’, ‘Sinistrismo maschera della Gestapo’ (citazione), con espressioni fortemente allusive utilizzate ‘ad colorandum’ il pezzo (quale quella già citata ‘fastidiosi come un dito nel c..o’), indicazioni forti e indubbiamente sgradevoli, mai oltre i limiti della continenza necessaria a descrivere il quadro globale di caduta del contesto politico degli avversari.
Va bene. A giudizio del tribunale è congruo che l’Ovra e la Gestapo possano essere in qualche modo riferiti all’attività svolta da iskrae.eu. Il che, ovviamente e al contrario, è incongruo ai massimi livelli, solo ad avere un minimo senso della realtà.
Di conseguenza, le affermazioni di cui si tratta sono semplici invettive, perciò punibili;
detto questo a proposito del fatto che il sito di informazione iskrae.eu sarebbe in qualche modo assimilabile alle organizzazioni di cui si tratta – e già la cosa è storicamente e in generale ridicola oltre che offensiva quanto mai, tenuto conto che le dimensioni, l’ambito di operatività e gli scopi perseguiti da quelle sono stati, come noto a quasi tutti, un attimo diversi – va considerata l’ulteriore offesa, se possibile ancor più decontestualizzata, consistente nel riferimento a un pericoloso terrorista.
Se il resto è in qualche modo spiegabile con gli evidenti limiti soggettivi, politici e culturali di chi ha scritto e pubblicato l’articolo, si fa per dire, del 5.12.2014, il riferimento al pericoloso terrorista non c’entra proprio niente rappresentando a sua volta un’offesa altrettanto grave in quanto riferita a un problema, appunto quello del terrorismo, che è invece attuale.
Ciò nonostante, il tribunale non si è proprio occupato di questo aspetto preferendo, e non è facile capirne il motivo, menzionare invece per tre volte quello relativo al dito ecc.;
inoltre, il riferimento al pericoloso terrorista conferma il carattere complessivamente diffamatorio di quanto pubblicato.
Il che vale anche per quello alla loggia dei provocatori di professione, del tutto gratuito in quanto nulla c’entra con l’attività del sito iskrae.eu. Anzi, è esattamente il contrario, come sarà facilissimo dimostrare sulla base di tutto quanto è stato pubblicato da quest’ultimo sito in termini, questa volta sì, critici quanto particolarmente documentati.Ogni cosa è buona per offendere: fascismo, nazismo, dita e loggia. Per i contenuti in un qualche modo critici dobbiamo aspettare un’altra occasione.
Per quanto esposto, chiedo che venga riconosciuta la responsabilità del sig. L. R. e perciò la sua condannato al risarcimento dei danni così come indicati nelle conclusioni depositate all’udienza del 3.7.2018, che richiamo.
Chiedo, altresì, che venga condannato al pagamento delle spese relative all’assistenza legale, di cui alla nota depositata in questa stessa udienza, che ancora richiamo, oltre a quelle relative alla fase di appello che verranno indicate all’esito di questo giudizio.
Milano, 18.7.2018
Marziano Pontin
Siamo consapevoli che la Giustizia in Italia in questi ultimi vent’anni è stata gravemente limitata da leggi ad personam e delegittimazioni; ma siamo fiduciosi che, essendoci più gradi di giudizio, si riuscirà ad ottenere la giusta riparazione.
Chiediamo alle compagne e ai compagni, alle lettrici e ai lettori di iskrae.eu di prendere posizione contro questo attacco, non isolato, nei nostri confronti.
Lo staff di iskrae.eu