E’ FINITA LA SPECULAZIONE IMMOBILIARE A DANNO DEGLI INQUILINI!
Negli allegati il testo della Sentenza del Tar del Lazio.
Roma – sabato, 12 luglio 2014
L’avv. Perticaro ed Asia-Usb da anni si stanno battendo – sul piano legale e su quello sindacale – per affermare che gli enti previdenziali – seppur privatizzati – erano a tutti gli effetti enti pubblici, anche nella gestione del loro patrimonio abitativo.
Oggi anche il TAR con la sentenza n. 07428/14 reg. prov. coll. riconosce i dovuti meriti alla linea giuridica dell’avv. Vincenzo Perticaro e del nostro sindacato, fatta propria dagli inquilini di CNPR di via Tizzani!
Per farla breve, un inquilino di cassa ragionieri aveva impugnato, attraverso l’avv. Adriano Tortora, la proposta irrevocabile che gli aveva mandato la Bnp paribas relativa ad un appartamento dallo stesso locato sempre di CNPR! Tale lettera era stata impugnata davanti al TAR del Lazio contestando l’eccessività del prezzo calcolato dal fondo immobiliare!
Cosa era accaduto prima? CNPR aveva conferito tutto il patrimonio immobiliare con due diversi atti al Fondo Scoiattolo gestito da BNP Paribas sgr senza riconoscere, in tale fase, all’inquilino il diritto di prelazione!
In tale causa qualche mese fa era pure intervenuto il Consiglio di Stato con l’Ordinanza n.103 del 2014 sez VI con cui diceva a chiare lettere che le casse previdenziali ex privatizzate sono PUBBLICHE e la privatizzazione ha inciso sull’organizzazione ma non sulla funzione che rimane pubblica!
Ora con questa sentenza il TAR taglia le gambe ai furbetti che ancora oggi provavano a creare confusione negli inquilini, infatti il TAR in modo chiaro afferma:
1) gli immobili di CNPR nonostante il conferimento, non sono di proprietà del Fondo, visto che lo stesso è privo di personalità giuridica, né di Bnp Paribas che si limita a gestire il Fondo, quindi, tali immobili sono ancora di proprietà della CNPR (sono anni che l’avv Perticaro lo scrive, sono state più volte presentate interpellanze, ultime quelle inoltrate alla Camera dei Deputati da Roberta Lombardi del movimento 5 stelle);
2) la CNPR, sebbene sia privatizzata con il d.lgs.509/94, e’ sottoposta al controllo dei Ministeri vigilanti, al controllo della Corte dei Conti, ha una funzione previdenziale, usufruisce della contribuzione obbligatoria dei propri iscritti, quindi, trattasi di un soggetto di natura sostanzialmente pubblica vedi Cons. di Stato VI n. 6014 del 2012 (anche questa affermazione è riportata in tutte le cause che sono pendenti davanti al giudice civile);
3) sempre il TAR dice che essendo CNPR un soggetto pubblico di conseguenza la dismissione del suo patrimonio è pubblica, ragion per cui non si applica il comma 38 art 1 della legge 243/2001 norma che invece era stata utilizzata dalle Casse per sottrarsi alla dismissione secondo la normativa per gli enti pubblici (non si contano le volte che anche questo è stato scritto e detto dall’avv. Perticaro che ne aveva chiesto anche l’illegittimità costituzionale);
4) il TAR sempre con questa sentenza finalmente dice a chiare lettere come si calcolano i prezzi degli immobili degli enti previdenziali ex privatizzati: si calcolano secondo l’art. 3 D.L. 351/2001 convertito in legge 410/2001, quindi, si riconosce il diritto di PRELAZIONE ed il prezzo è quello corrente di mercato secondo il reale valore di mercato diminuito del 30% e se si raggiunge 80% delle vendite si può usufruire di un ulteriore sconto fino al 15%! Questo calcolo di applica anche se il patrimonio è stato conferito a fondi immobiliari (questo lo andiamo affermando da anni);
5) infine dice il TAR nella sentenza che chi vuole contestare il prezzo (che è un diritto soggettivo) deve rivolgersi al Giudice Civile per ottenere giustizia, proprio quello che stiamo indicando da anni di fare agli inquilini con l’avv. Perticaro: infatti in centinaia hanno iniziato il contenzioso contro CNPR, Cassa Notariato, Cassa Geometri, Enpaia ed ENASARCO – tutte le cause sono ancora pendenti).
A questo punto le domande sorgono spontanee:
A) Chi ha comprato ad un prezzo che è stato fatto in violazione di legge avrebbe diritto alla restituzione di quanto pagato in più?
B) Chi ha venduto l’immobile acquistato come molti di ENASARCO lo ha fatto violando la legge 410/2001 che prevede il divieto di rivendere prima di 5 anni?
Ora è certo che nessuno può sostenere cose diverse e quindi le istituzioni preposte devono fare in modo che tutti gli Enti rispettino la legge.
L’ASIA – USB continuerà a chiamare gli inquilini resistenti alla mobilitazione perché finisca finalmente la speculazione sul patrimonio pubblico degli enti previdenziali.
Pur sapendo che ancora non è finita, siamo coscienti che la strada non è più in salita.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno creduto nella nostra battaglia, i vari parlamentari che hanno presentato interrogazioni, mozioni, ecc.; in particolare il nostro riconoscimento va a Roberta Lombardi (M5S) che con le sue numerose interpellanze parlamentari reiterate in questo ultimo anno ha dato un contributo essenziale a far ottenere giustizia agli inquilini!
ASIA-USB
Sentenza Tar del Lazio su CNPR vi Tizzani N 07684 2013 REG RIC